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uerra. Presso i Longobardi si hanno i "gasindi " con analoghi obblighi; presso gli Anglosassoni i "thegni ". Il vassallaggio franco dal sec. IX. col diffondersi in tutti i paesi sottoposti all'influsso carolingio, acquistava un carattere nuovo grazie all'unione con l'istituto del beneficium, consistente nell'assegnazione da parte dei principi ai loro v., di terre in godimento precario per atto di semplice e gratuito favore. In questo modo i re carolingi attiravano nella loro vassallita elementi sociali di classi elevate, i quali ebbero pure v, alla loro dipendenza. Il termine di v. fu usato allora per i possessori di benefici regi. Il rapporto vassallatico nello sviluppo del feudalismo diventò ereditario; ai v. fu fatto divieto di abbandonare il signore se non in certi casi; furono stabiliti i casi in cui il v. perdeva il beneficio (v. feodalizatori).

BibL.: A. G. Little, Gesiths and thegns, in English histor. rev., 4 (1897); F. Lot, Fideles ou Vastaun?, Parigi 1904; J. Calmette, Le Comitatus german. et la vassalité, in Nouv. rev. hist. de droit, 1904; M. Bloch, Les formes de la rupture de l'hommage dans l'ancien droit feodal, ibid., 1912; A. Duman, Encore la quest., Fideles ou vassaux?, in Rev. hist. de droit franc., 44 (1920), pp. 139-229, 347-90; P. S. Leicht, Gasindii e V., in Rend. Accad. dei Lincei, $6^{*}$ serie, Cl. Sc. Mor., 3 (1927) pp. 291-307; Société Jean Bodin, Les liens de vassalité et les immunités, Bruxelles 1936; Ch. E. Odergaard, Vassi and fideles in the Caroling. Empire, Cambridge Mass. 1943; F. L. Ganshof, Ge'vst-ot que le féodalité?, Bruxelles 1947.

Francesco Cognasso
VASTHI. - Sposa, tra quelle di secondo rango, e per breve tempo favorita, del re persiano Assuero (v.) o Serse I (486-63), il quale per una resistenza di V. ad un suo capriccio la ripudiò; al suo posto fu ammessa Ester ([v.] Esth. 1-2).

Il nome è iranico: Vahisti «l'eccellente». Non c'è alcun rapporto tra V. e una pretesa divinità elamita dello stesso nome, come Jensen pensò solo per agganciare la storia di Esther alla mitologia babilonese. Erodoto (IX. 108-13) ricorda come sposa di Serse e regina di Persia la sola Amestris. I Persiani potevano avere parecchie spose legittime (Erodoto, I, 135; e per Dario I. ibid., II, 88); una sola però, che doveva essere di stirpe regale, occupava il primo posto; tale era Amestris, di cui naturalmente s'interessano Erodoto e gli storici ufficiali. Invece il libro di Esther non parla di Amestris, perché non ha nessun rapporto con l'episodio narrato.

BibL.: L. Soubigou, Esther (La Ste Bible di L. Pirot e A. Clamer, 4), Parigi 1949, pp. 615-20.

Francesco Spadafora
VASTO, DIOCESI di. - Città e diocesi in provincia di Chieti. La diocesi è in amministrazione perpetua dell'arcivescovo di Chieti ([v.] ivi i dati statistici relativi).

Storia. - Fu l'antica Histonium, una tra le maggiori città dei Frentani, già municipio romano distrutto da Silla, fortificato di nuovo da Teodorico. L'origine della diocesi è controversa, perché non tutti gli studiosi, tra i quali il Kehr (op. cit. in bibl., p. 208 agg.) ammettono un vescovato prima del sec. xix. Lanzoni invece (L. pp. 318 e 377), menzionando la discussa epistola di Gelasio I (492-96; Jaffé-Wattenbach, 677), ritiene che a quell'epoca la sede fosse vacante. In tale lettera il Pontefice ordina a un vescovo Celestino d'ignota sede di scegliere e nominare, come visitatore e non come "cardinalia pontificia ", il diacono Giuliano nella "ecclesia beati Eleutherii, quae in Broniensium civitatis parochia probatur esse constructa». Anche il Jaffé sembra dare allo "Stoniensium " il preciso significato di « Histoniensium » e al "parochia " il valore di diocesi. Tuttavia, ammessa l'esi-

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(fot. Gah. int. nec.)
Vasto. diocesi di - Portale della chiesa di S. Margherita, ora dedicata a s. Giuseppe, opera di R. Fragenis (1293).
tenza della diocesi fin dal sec. v, è molto strano il fatto che fino ad oggi non si sia conservato neppure un nome o un avvenimento che direttamente o indirettamente suggerisca la realtà storica della diocesi istoniense. Sulla città passarono i Franchi di Pipino (802) che ne cancellarono perfino il nome (V. è corruzione di "gastaldato", che era retto da Aymone, capitano di Pipino), più volte i Saraceni ( $842,8_{51}$ e nei secoli seguenti), gli Ungari (937), oltre ai vari feudatari (Caldora, Guevara, D'Avalos, ecc.); inoltre cataclismi di ogni genere; pure mai silenzio di fonti fu più completo. Quanto all'Eleuterio venerato nella città fin dal sec. v, si tratta del noto vescovo e martire conteso tra più luoghi, che il Lanzoni (I, p. 268 e sgg.) identificherebbe coi noto martire Liberale.

Nel 1853 Pio IX, sollecitato da Ferdinando II di Borbone, con bolla Adeo late diaecesanum Teatini elevò V. a diocesi suffraganea di Chieti, della cui arcidiocesi aveva sempre fatto parte, e ne assegnò la giurisdizione al metropolita teatino, che da allora assunse anche il titolo di vescovo di V.

Monumenti. - Dalle reiterate sciagure che sconvolsero la città, tutto quello che ancora sopravvive è dovunque quasi nascosto dalle sovrastrutture barocche e moderne che testimoniano degli ultimi rifacimenti subiti dagli edifici sacri. La Cattedrale, già dedicata a s. Margherita, poi a s. Agostino e dal 1808 a s. Giuseppe, venne costruita forse prima del Mille, ma rifatta nel sec. xili e di nuovo distrutta dai Saraceni (1566), fu restaurata nel 1668. La facciata, in gran parte conservata, ha il bel portale di Ruggiero De Fragenis (1293) con forme goticheggianti; l'interno invece fu malamente rifatto nel 1890. Alla stessa epoca appartiene la chiesa di S. Pietro, sorta sugli avanzi di un tempio di Cerere e rifatta del tutto nel 1754. Anche qui si conservano il portale maggiore e quello laterale, opere dello stesso De Fragenis (1293), al quale sembra da attribuirsi anche il portale della chiesetta di S. Antonio, oggi barocca. Nella lunetta furono scolpite una Madonna col Bambino e una Crocifissione. L'interno, neoclassico, serba una Madonna del Rosario cinquecen-
tesca, un quadro dell'ottantenne Fil. Palizzi (Ecce Agnus Dei) e un altro di Fr. Paolo Palizzi (Il cieco di Gerico, 1853). IAltra chiesa romanica fu S. Maria Maggiore (sec. xi), che dopo il rifacimento ed ampliamento del sec. xvin ha perduto ogni reminiscenza delle sue origini, ad eccezione della base trecentesca del campanile. L'interno è interessante per la cappella della Spina, donata nel ' 500 dai D'Avalos, cui s'ispirò un quadro quivi esistente, attribuito a Tiziano; per una tela quattrocentesca della Madonna del Gonfalone, uno Spasalizio di s. Caterina di Paolo Veronese (?) e un ostensorio di rame dorato della scuola di Nicola da Guardiagrele. Notevole infine la raccolta conservata nel Museo civico, nel quale, tra oggetti preistorici e preromani, sono resti di costruzioni sacre medievali distrutte e buone opere moderne.

Bibl.: Ughelli, X. p. 116 sgg.; Moroni, XXXVI (1846), p. 153; LXXXVIII (1858), pp. 183-208; L. Marchisani, Storia di V., Napoli 1838; N. A. De Vincentiis, V. e il gabinetto archeol., Ternmo 1904; L. Anelli, Ricordi di stor. castem. $3^{2}$ ed., ivi 1906; id., Histonium e il V. attraverso i secoli, ivi 1929; P. F. Kehr, Italia Pont., Berlino 1900, IV, 1, pp. 318 e 377; Cottincau, II, col. 3230; I. C. Gavini, Storia dell'architett. in Abruzzo, MilanoRoma s.a., p. 435 sgg. e passimi V. Balzano, Abruzzo e Molise, Torino 1927; P. Sulla, Rationes decimarum Italias: ApeatiumMulitium (Studi e testi, 69), Città del Vaticano 1936, p. 291 e passim.

VATATZES GIOVANNI III DUKAS. - Imperatore di Nicea (1222-54). Egli preparò la caduta dell'Impero latino di Costantinopoli effettuata sotto il suo secondo successore Michele VIII Palcologo.

Sotto di lui avvennero i celebri incontri d'unione a Nicea e Nif (presso Smirne) nel 1234 fra i Greci sotto il patriarca Germanos II ed i delegati del papa Gregorio IX, cioè i francescani Aymo e Rofoldo ed i domenicani Ugone e Pietro. Anche sotto Innocenzo IV egli continuò trattative d'Unione. Ma i motivi di questa politica d'unione non erano religiosi né egli trovò nel clero bizantino difensori di una unione religiosa con Roma. Per le sue opere di beneficenza V. acquistò il nome di misericordioso; anzi è venerato nella Chiesa greco-ortodossa come santo.

Bibl.: A. Hemenberg, Kaiser Job. Batatzes der Barmherzige, in Byzant. Zeitschr., 14 (1905), pp. 160-253; K. Prüchter, Zum Enbomium auf Kaiser Johann Batatzes den Barmherzigen, ibid., 16 (1907), pp. 143-48; V. Dölger, Regesten der Kaiserarbanden des oströmischen Reiches, I. 1it. Monaco 1932, nn. 1790-1822, pp. 8-25.

Giorgio Hofmann
VATICANO. - Lo Stato della Città del V. (S. C. V.) venne creato e definito l'11 febbr. 1929 col Trattato del Laterano. Il nome ne riassume il carattere e l'ubicazione.

Sostanato: I. Gengrafis (coll. 1040-41). - II. Diritto (coll. 1041-53). - III. Zona archeologica e Basilica (coll. 1053-1097). - IV. I Palazzi Vaticani (coll. 1097-1106). - V. Musei e Gallerie Pontiflais (coll. 1106-23). - VI. Biblioteca Vaticana (coll. 11231130). - VII. Archivio Vaticano (coll. 1131-35). - VIII. Tipografia Vaticana (coll. 1135-37). - IX. Specola e Radio Vaticana (coll. 11371140).

## I. Geografia.

Esteso appena 440 mila mq ., è il più piccolo Stato che si conosca ed è tutto chiuso dentro il perimetro urbano di Roma, sulle falde di un colle rimasto in sostanza fuori dal centro abitato romano. I suoi confini coincidono perciò in gran parte (a N., ad O. ed a S.) con la cinta muraria fatta erigere dai Pontefici (Paolo III, Pio IV, Pio V ed Urbano VIII), tra il 1550 ed il 1640 all'incirca, per ampliare e difendere questa "città", mentre a levante, da Porta Cavaileggeri ai Musei, dove non è segnato dalla rete stradale, il limite s'interrompe addirittura come in corrispondenza alla Piazza S. Pietro ed al colonnato berniniano. La linea di confine è segnata, qui, soltanto sul pavimento della piazza, da una lista di travertino che unisce le due braccia del colonnato e, di fatto, arretra sino all'Arco delle Campane, alle colonne e ai cancelli della Basilica ed al "Portone di Ferro".

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In alto: SACRESTIA DELLA CHIESA DI S. AGOSTINO - Ruma. In basso: LO SCALONE D'ONORE DELLA REGGIA DI CASERTA.

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(per cortesia di mons. A. P. Frutos)
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(per cortesia di mons. A. P. Frutos)
In alto: PANORAMA DELLA CITTÀ.
In basso: CHIESA DI S. MARIA (inizio sec. xv) - Varsavia.

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In alto a sinistra: FACCIATA DEL PALAZZO DEGLI UFFIZI sul Lungarno di G. Vasari con completamenti di A. Parigi (1560-83) - Firenze. In basso a sinistra: INTERNO DELLA CHIESA DI S. STEFANO DE' CAVALIERI - Pisa. A destra: CLEMENTE VII INCORONA CARLO V. Soffitto della Sala di Clemente VII - Firenze, Palazzo Vecchio.

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(fol. Biblioleca Vaticana)
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(fol. Enc. Catt.)
In alto: S. PIETRO, I PALAZZI E LE LORO IMMEDIATE ADIACENZE. Particolare della pianta di Roma, al tempo di Clemente VIII, disegnata da Antonio Tempesta nel 1593, riprodotta da una copia Vaticana del 1606 (identica alla precedente). In basso: VEDUTA DELLA PIAZZA S. PIETRO e di Via della Conciliazione dalla cupola della basilica di S. Pietro.

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Il territorio dello Stato della C. d. V. assume a un dipresso la forma di un trapezio col lato maggiore a S . La sua larghezza massima (da E. a O.) supera di poco un chilometro ( 1045 m .); la lunghezza è ancora minore ( 850 m .). L'altimetria sale dai 19 m . sul livello del mare della Piazza S. Pietro ai 77.5 dei Giardini Vaticani; sulle mura di NO. scende a 56,5 . Un terzo del territorio è occupato da edifici, un terzo da piazze e cortili, il rimanente disponibile per eventuali costruzioni.

Al di fuori di questo vero e proprio territorio dello Stato, diverse minori e separate aree rimangono, sempre entro i confini del territorio italiano, però con i benefici della "extraterritorialità" e di "coeszione da espropriazione e tributi", o di tutte due insieme. Tali aree coprono complessivamente una superficie di ca. 700 mila mq .; la maggiore (ca. 400 mila mq .) è quella occupata dal Palazzo Papale, la Villa e il Palazzetto Cybo e la Villa Barberini a Castelgandolfo, residenza estiva d. S. Santità. Seguono la Villa Gabrielli sul Gianicolo, i Palazzi del S. Uffizio, del Laterano (con la Basilica e la Scala Santa), della Dataria, della Cancelleria, di Propaganda Fide, di S. Calisto in Trastevere, della Chiesa orientale e del Vicariato. Godono dei soli diritti di esenzione i Palazzi dell'Università Gregoriana, dei SS. Apostoli, quelli annessi alla chiesa di S. Andrea della Valle e di S. Carlo ai Catinari, gli Istituti Biblice, Orientale e quello di Archeologia cristiana, i Collegi Lombardo e Russo, i due Palazzi di S. Apollinare e la Casa di esercizi per il Clero dei SS. Giovanni e Paolo. In tal modo è stato possibile dare ad alcuni degli organi centrali del V., che mal avrebbero potuto trovar posto entro il vero e proprio territorio dello Stato, una sede che garantisse loro, in sostanza, le stesse condizioni di cui colla avrebbero goduto. Quando se ne tolga la Villa di Castelgandolfo ( 27 km . da Roma), la zona extraterritoriale più lontana dal V. (S. Paolo) ne dista 5 km .

Le comunicazioni ferroviarie sono assicurate da un raccordo di qualche centinaio di metri, tra la stazione di S. Pietro sul tronco Roma-Viterbo e l'apposita stazione vaticana costruita nel Cortile del Belvedere (quota 42) con carattere monumentale (stazione d'onore). Lo Stato della C. d. V. dispone di propri uffici postali, telegrafici e telefonici, nonché di una stazione radiotrasmittente e ricevente di grande potenza e modernità, e di una centrale elettrica sita nell'interno dello Stato stesso.

Secondo il censimento del 31 dic. 1936 la popolazione dello Stato della C. d. V. era di 956 persone (invece delle 1025 del 1932), 746 cittadini e 210 residenti. I nati in Italia formavano la grande maggioranza ( 596 cittadini e 197 residenti); quanto a condizione, prevalevano i laici ( 615 ), mentre i sacerdoti erano 94 ed i religiosi 37. Lingua ufficiale dello Stato è l'italiana.

Bito.: F. Roma, Die Vatikan. Stadt, in Pettern. Mitteil., 75 (1929), pp. 271-72; F. Ruffini, Lo Stato della C. d. V.: consideraz. critiche, in Atti R. Accad. scienze (Sc. mor., star. e diol.), 66 (1930-31), pp. 169-97; M. Giordano, La Città del V. (Bellezze d'Italia), Milano [1930]; V. Toschi, The Vatican City State from the standpoint of the political geography, in Geogr. Review, 21 (1931), pp. 229-38; C. Cecchelli, C. d. V., Roma 1933; H. Leising, La C. d. V. und ihre Bürger, Erlangen 1933; J. Roscrot, de Melin, La Cité du V., Parigi 1937. Giuseppe Caraci

## II. Diritto.

I. Nozioni. - Nei suoi precedenti storici e politici la creazione dello S.C.V. si riconnette alla Questione
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Romana (v.) sorta tra la S. Sede e l'Italia fin dagli albori del Risorgimento a seguito della conquista graduale degli Stati della Chiesa e infine di Roma stessa da parte del Governo italiano; e in conseguenza delle costanti irriducibili rivendicazioni di questo civilis principatus da parte della S. Sede, quale esigenza necessaria e insostituibile per la perfetta esplicazione della sua attività spirituale e religiosa di suprema istituzione dellaChiesa cattolica.

Il fondamento di siffatta esigenza della S. Sede è prevalentemente teologico e si riconnette a quel principio fondamentale di diritto divino, secondo cui il Pontefice deve essere sottratto all'ingerenza di ogni estranea autorità e godere di un'indipendenza assoluta, visibile e manifesta nello svolgimento delle sue funzioni religiose universali di capo della Chiesa. Per quanto, infatti, nell'ordine dei rapporti religiosi la S. Sede (v.) goda già di tale piena indipendenza per il fatto stesso di essere a capo di una societas iuridice perfecta, cioè di un ordinamento giuridico primario, quale è la Chiesa cattolica, una sua subordinazione nell'ordine dei rapporti temporali e politici non mancherebbe nella pratica di ripercuotersi necessariamente anche nell'ordine dei rapporti spirituali e di menomare od ostacolare il perfetto godimento e la libera attuazione della sua stessa sovranità religiosa. Di qui la necessità che, anche nell'ordine temporale, essa sia sottratta all'ingerenza di ogni estraneo potere e posta in una posizione di assoluta e visibile indipendenza ed autonomia.

Ora, per raggiungere effettivamente tale risultato, non esiste, secondo la dottrina canonistica, che un unico mezzo : la creazione di un civilis principatus S. Sedis, cioè di uno Stato vero e proprio, posto sotto la sovranità del pontefice, costituito al suo servizio e funzionante da suo praesidium temporale, in guisa che questi, aggiungendo alla sua sovranità spirituale di capo della Chiesa anche una piena sovranità politica di capo di uno Stato, possa svolgere la sua attività religiosa universale con quella vera, stabilis et visibilis independentia quae ei iure divino competit. E appunto quest'esigenza canonistica che, realizzata nel passato dallo Stato Pontificio, trova oggi la sua attuazione concreta nello S.C.V.: creato appunto ed unicamente (come dichiara formalmente il preambolo comma 2 del Trattato lateranense) per assicurare alla S. Sede l'assoluta e visibile indipendenza e garantirle una sovranità indiscutibile pur nel campo internazionale.
II. Natura. - Senza soffermarsi sulla questione preliminare, di pura dogmatica giuridica, relativa al modo come si è effettuato il processo di formazione giuridica di questo nuovo Stato; e venendo senz'altro all'esame della sua natura e struttura costituzionale interna, il primo problema, che al riguardo si delinea sotto il profilo giuridicopolitico, è se a tale nuovo organismo possano obbiettivamente riconoscersi la qualifica, i caratteri e il funzionamento di un vero e proprio Stato.

Quali che siano però le sue singolarissime anomalie e caratteristiche, valutate al lume della teoria generale dello Stato, sotto il profilo positivo del diritto costituzionale interno vaticano la soluzione non può essere che quella affermativa.

Fin dal primo momento della sua esistenza, infatti, lo S.C.V. non solo si è formalmente proclamato uno Stato vero e proprio, ma tale sua tipica qualifica ha procurato

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(fot. Gab. Fat. Naz.)
Vaticano - Territorio dello Stato della Città del Vaticano: 1) Città del Vaticano. Imnobili con privilegio di extraterritorialità con esensione da espropriazioni e da tributi; 2) Basilica e Palazzo Apostolico Lateranense ed annessi con la Scala Santa; 3) Basilica di S. Maria Maggiore con gli edifici annessi; 4) Basilica di S. Paolo con gli edifici annessi; 5) Palazzo della Datoria; 6) Palazzo della Cancelleria; 7) Palazzo di Propaganda Fide; 8) Palazzo di S. Callisto in Trastevere (ora delle Sacre Congregazioni); 9) Palazzo dei Convertendi (ora Sacra Congregazione per la Chiesa Orientale); 10) Palazzo del S. Uffizio ed adiacenze; 11) Palazzo del Vicariato; 12) Immobili sul Gianicolo; 12*) Seminario minore. Immobili esenti da espropriazioni e da tributi; 13) Università Gregoriana; 14) Università Gregoriana alla Pilotta; 15) Istituto Biblico; 16) Palazzo dei SS. XII Apostoli; 17) Palazzo annesso alla chiesa di S. Andrea della Valle; 18) Palazzo annesso alla chiesa di S. Carlo ai Catinari; 19) Istituto archeologico - Istituto Orientale - Collegio Orientale - Collegio Russo; 20) Palazzi di S. Apollinare; 21) Casa di esercizi per il Clero in SS. Giovanni e Paolo. Immobile esente da alcuni tributi; 22) Pontificia Accademia Ecclesiastica (Piazza della Minerva).
dipendenti, nella Basilica e nella Piazza S. Pietro ed in alcune vie adiacenti, quali la Via della Fondamenta, la Via della Zecca, la Piazza S. Marta, ecc. In pratica si tratta del medesimo territorio già attribuito alla S. Sede dalla legge delle guarenrigie (v.) con l'aggiunta della Piazza di S. Pietro e di poche strade di accesso laterali e con la fondamentale differenza che, mentre secondo l'art. 5 di tale legge esso le era concesso in semplice godimento e, teoricamente almeno, si riteneva facesse sempre parte dello Stato italiano, ora, secondo gli artt. 3 e 4 del Trattato, le è riconosciuto in piena proprietà ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana, ed appartiene di diritto e di fatto esclusivamente allo S.C.V., senza che sul medesimo possa più applicarsi alcuna ingerenza del Governo italiano.

Non fanno invece parte del territorio dello S.C.V., come pure hanno preteso erroneamente alcuni scrittori, gli immobili che sono elencati negli artt. 13, 14 comma 1, 2 e 15 e nell'Allegato II del Trattato, i quali, a tenore
in ogni modo di tradurre in atto e rendere la più fondata ed appariscente possibile, procurando di assumere anche sostanzialmente nel suo ordinamento costituzionale interno quella precisa fisionomia giuridica, quelle note caratteristiche e quel comportamento che sono propri degli Stati; il che è decisivo per concludere che, per lo meno sotto il profilo e nei confronti del diritto interno vaticano, lo S.C.V. non può a meno di essere considerato e riconosciuto costituzionalmente come tale, trattandosi in sostanza di una sfera giuridica in cui sussiste solo la sua autodeterminazione sovrana e insindacabile e in cui pertanto essa ed essa soltanto assurge a elemento decisivo per la precisazione della sua natura e posizione giuridica obbiettiva.
III. Struttura. - Risolta così tale questione preliminare, si può scendere senz'altro all'analisi della sua struttura costituzionale interna, quale si presenta nei suoi singoli elementi costitutivi : territorio, popolo, sovranità e fine, mettendo, sia pure sinteticamente, in rilievo le molteplici peculiarità che in ciascuno si riscontrano.

1. Il territorio. - Lo S.C.V. si presenta come lo Stato più piccolo del mondo. Il suo ambito, fissato in apposita pianta costituente l'allegato I del Trattato lateranense, misura appena 44 ettari e consiste in sostanza dei Palazzi Vaticani con tutti gli edifici, giardini e terreni annessi e
dell'art. 15 citato, godono delle immunità riconosciute alle sedi degli agenti diplomatici degli Stati esteri. Nell'art. 15 stesso, infatti, è detto in modo inequivocabile che essi fanno parte del territorio dello Stato italiano e la stessa proprietà e le immunità di cui godono sono loro riconosciute a favore della S. Sede non in quanto sovrano dello S.C.V., ma quale suprema istituzione della Chiesa.

Speciali diritti e doveri dei due contraenti nei loro confronti reciproci sono poi stabiliti nel Trattato per quanto attiene il territorio. Così da parte della S. Sede vi è l'obbligo: a) che la Piazza S. Pietro, pur facendo parte dello S. C. V., continui ad essere aperta al pubblico e soggetta ai poteri di polizia dell'autorità italiana, salvo però il diritto della S. Sede, in vista di particolari funzioni, di sottrarla temporaneamente al libero transito del pubblico e ai poteri dell'autorità italiana (art. 3, comma 2, 3); b) che la basilica di S. Pietro continui ad essere aperta, normalmente almeno, al culto pubblico, restando però vietato alle autorità italiane di montare sulla gradinata e di accedere ad essa, salvo invito delle autorità competenti (ibid.); c) che i tesori di arte e di scienza esistenti nello S.C.V. rimangano visibili agli studiosi e ai visitatori, pur essendo riservata alla S.

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Stato della Città del Vaticano.

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Sede la piena libertà di regolare l'accesso del pubblico (art. 18).

Da parte dello Stato italiano vi è l'obbligo: a) a tenore dell'art. 7 , comma 1 di non permettere nuove costruzioni intorno alla S.C.V. che costituiscano introspetto e di provvedere per lo stesso fine alla parziale demolizione di quelle già esistenti (art. 7 comma 1); b) di non compiere o permettere, senza accordo con la S. Sede, alcun mutamento edilizio stradale che possa interessare lo S.C.V. nella Piazza Rusticucci e nelle zone adiacenti al colonnato (art. 7 comma 3).

Le anomalie e le peculiarità singolari che, al lume delle teoria generale dello Stato, presenta il territorio dello S.C.V. sono molteplici e veramente rilevanti. Anzitutto la sua estrema piccolezza, che finisce per ridurre lo Stato stesso pressocché alla reggia del sovrano, situata non solo in una città, ma addirittura entro la capitale stessa di un altro Stato. Secondariamente la sua natura prettamente privatistica, che lo fa apparire piuttosto come un patrimonio privato, che non come il vero territorio di uno Stato, riconoscendosi alla S. Sede su di esso non solo l'assoluta potestà di diritto pubblico, ma anche la piena proprietà di diritto privato (Tratt., preamb. comma 2, artt. 3 e 5). In terzo luogo la sua immutabilità assoluta, che lo rende insuscettivo di qualunque variazione in aumento o in diminuzione e fa si che per lo Stato viga il principio dell'assoluta indisponibilità del territorio; indisponibilità, che non deriva neppure dall'interna costituzione dello Stato e non rappresenta una semplice autolimitazione del medesimo, ma discende dall'atto stesso internazionale della sua formazione e non può essere revocata né modificata per sua volontà. Infine, e soprattutto, la grave anomalia che, essendo lo S.C.V. costituito prima e anzitutto per assicurare l'indipendenza temporale della S. Sede, il territorio viene ad avere in rapporto a tale finalità una funzione molto più importante della popolazione, valendo molto più di questa come presupposto di tale indipendenza, e finisce così per assurgere a elemento primario dello Stato rispetto alla popolazione che funge da semplice elemento secondario, in perfetta antitesi a quanto si verifica in tutti gli Stati.
2. Il popolo. - La materia è regolata dagli artt. 9 e 21 del Trattato lateranense e dalla legge vaticana III sulla cittadinanza ed il soggiorno. A tenore di tali disposizioni sono considerati cittadini vaticani : a) coloro che risiedono stabilmente nello S.C.V. per ragioni di ufficio, dignità, carica o impiego, quando tale residenza sia prescritta ex lege o autorizzata dal card. Segretario di Stato o dal Governatore come connessa alla necessità dell'ufficio (Tratt. art. 9; Legg. vat. III, art. 1, lett. b); b) coloro che risiedono stabilmente nello S.C.V., indipendentemente da ragioni di ufficio, per autorizzazione discrenionale del pontefice con concessione e conservazione della cittadinanza (Tratt. art. 9; Legg. vat. III, art. 1, lett. c.); c) i coniugi, i figli, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle di un cittadino vaticano, purché con lui conviventi e autorizzati a risiedere nello Stato secondo le norme stabilite nella legge stessa vaticana (Legge vat. III, artt. 3, 4, 5); d) i cardinali di Curia, cioè residenti in Roma, anche se abitino fuori dello S.C.V. (Tratt. art. 21; Legge vat. III, art. 1, lett. a).

Riassumendo, pertanto, si può concludere che la cittadinanza vaticana si acquista, come regola generale, con la residenza stabile funzionale, cioè con la residenza stabile sul territorio accompagnata dall'esercizio di un ufficio; e, come eccezione, o con la sola residenza stabile per coloro che abbiano ottenuto l'autorizzazione pontificia o si trovino nelle condizioni previste dalla legge vaticana, ovvero con il solo ufficio per i cardinali di Curia.

Il venir meno di alcuna di queste condizioni importa nei singoli casi la perdita della cittadinanza, che può pertanto essere o volontaria (abbandono spontaneo della residenza o rinuncia all'ufficio), o imposta spe legis, o sancita dall'autorità (cessazione delle condizioni per cui è permessa la residenza; revoca dell'ufficio o dell'autorizzazione alla residenza, ecc.: Legge vat. III, artt. 6, lett. b -d; 8). A termini, però, dell'art. 9 del Trattato, la residenza, e quindi anche la cittadinanza, non si perde per il semplice
fatto di una temporanea dimora altrove non accompagnata dalla perdita dell'abitazione nella città stessa (per i cardinali anche in Roma), o da altre circostanze comprovanti l'abbandono di detta residenza.

Perduta la cittadinanza vaticana, coloro che prima di conseguirla erano cittadini italiani, o che sono discendenti di cittadini italiani, o che, pur essendo originariamente cittadini stranieri, non hanno titolo per riacquistare o godere della cittadinanza di alcun altro Stato, tornano o divengono cittadini italiani (Tratt. art. 9, comma 2).

Per quanto, infine, riguarda la condizione giuridica dei cittadini vaticani in Italia, il Trattato, all'art. 9 già citato, dispone che in tutti quei casi in cui la legge vaticana non detti speciali norme, essi, in territorio italiano, cadranno sotto l'applicazione della legge italiana, se erano originariamente cittadini italiani, e della legge dello Stato straniero rispettivo, se erano originariamente cittadini di altri Stati.

S'intende, in queste condizioni, come anche l'elemento popolo presenti nello S.C.V. una natura assolutamente anomala e caratteri eccezionalissimi. Tale anzitutto il fatto di riscontrare la materia disciplinata nel Trattato Lateranense anziché nelle sole leggi interne vaticane, con la conseguenza di vincolare e limitare la libertà dello S.C.V. di determinare sovranamente quale sia la propria popolazione e quali le condizioni per entrare a far parte di essa o da essa essere esclusi, come è diritto proprio di tutti gli Stati. Tale ancora il criterio fondamentale adottato come presupposto per l'acquisto, la conservazione e la perdita della cittadinanza, che, risultando fondata sulla residenza stabile funzionale, anziché sul ius sanguinis o sul ius soli, si risolve in pratica nella mancozza di ogni vincolo di sangue e di razza fra i suoi membri e nell'assenza di quell'elemento nazionale, che costituisce il sostrato sociale del popolo di ogni Stato.

Mentre inoltre la cittadinanza è per definizione uno status originario e definitivo che aderisce all'individuo fin dalla sua nascita e lo accompagna fino alla sua morte automaticamente, la cittadinanza vaticana si presenta con un carattere essenzialmente acquisito, precario, instabile, come quella che si acquista appunto con un atto di volontà e in un tempo successivo, che si conserva temporaneamente e che può ad ogni istante perdersi, così da far concludere non a torto che n'est en effet qu'une nationalité de superposition qui s'ajoute et s'enlève comme un vêtement (Iarrige, op. cit. in bibl., p. 22).

Veramente singolare risulta, infine, la posizione stessa di questi cittadini nello Stato, come quelli che in tanto hanno una ragione di essere in quanto necessari per l'amministrazione del territorio e per il servizio dello Stato e in tanto sussistono in quanto funzionari (impiegati) dello Stato stesso o della S. Sede. Onde non è lo Stato che esiste per subbiettivizzare gli interessi della propria collettività, ma questa piuttosto che è istituita per provvedere al benessere dello Stato, anzi neppure dello Stato ma di un altro ente da esso distinto, la suprema istituzione della Chiesa, di cui lo S.C.V. è in ultima analisi semplice strumento per il raggiungimento dei fini. Dal che appunto segue, come già si è rilevato, che, a differenza degli altri Stati, nello S.C.V. i cittadini si presentano nei confronti del territorio come l'oggetto meramente accessorio e secondario della sovranità della S. Sede.
3. La sovranitá. - Sovrano dello Stato, in base al Trattato e a tenore delle leggi fondamentali vaticane, è naturalmente, anzi necessariamente la S. Sede, cioè il Pontefice romano, in quanto e perché suprema istituzione della Chiesa cattolica; e la sovranità civile e politica nello S.C.V. è da lui assunta non appena elevato al pontificato, appunto perché - spiegano i canonisti - principatus civilis sequitur ut accessorium principatum religiosum. Per questa stessa ragione, durante il periodo di vacanza della S. Sede, il Collegio cardinalizio, come assume il Governo della Chiesa, così è anche investito del supremo potere nello S.C.V. Ma, allo stesso modo che in ordine alla Chiesa i suoi poteri di governo sono limitati e, quanto all'attività legislativa, circoscritti ai soli casi di urgenza (cost. Vacante Sede Apost. di Pio X, n. 5), cosi nei riguardi del governo dello S.C.V.

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esso potrà emanare disposizioni legislative soltanto in caso di urgenza e da avere effetto non oltre la durata della vacanza, salvo che siano confermate dal Sommo Pontefice successivamente eletto a norma delle Sacre Costituzioni (Legge I fondam., art. 1, comma 1).

L'autorità invece del Pontefice, per quanto attiene il governo dello S.C.V., è veramente autocratico e illimitata; egli ha la pienezza dei poteri legislativo, esecutivo, giudiziario nell'interno dell'ordinamento dello Stato (Legge I fondam., art. 1), e la rappresentanza di questo di fronte agli Stati esteri per tutte le relazioni di diritto internazionale (Legge cit., art. 3). Nella pratica egli esercita tali poteri assoluti di governo, parte direttamente, parte a mezzo di speciali organi delegati. Questi sono :
a) La Pontifcisi Commissione. - E stata istituita dal Sommo Pontefice Pio XII il 20 marzo 1939 ed è composta di alcuni cardinali assistiti da un segretario; ad essa è delegato l'esercizio di tutti i poteri spettanti al Sommo Pontefice in ordine al governo dello S.C.V. La figura di questa Commissione è stata avvicinata, in dottrina, ma, sembra, con scerso fondamento, a quella del luogotenente generale del Regno nel diritto costituzionale italiano.
b) Il Governatore. - E nominato e revocato dal Pontefice e verso lui direttamente ed esclusivamente responsabile. Gli è delegato ex lege l'esercizio normale del potere esecutivo (Legge I fond., art. 6), salvo speciali atti riservati al pontefice (legge cit., artt. 2-4) e può essergli ad nutum del pontefice delegato quello legislativo per determinate materie o per singoli oggetti (art. 3, comma 2). Indipendentemente, inoltre, da espressa delegazione può emanare regolamenti ed ordinanze per l'esecuzione delle leggi, previo parere del Consigliere Generale dello Stato e senza poter derogare o dispensare dalle medesime (art. 4, comma 3-4). Con legge $1^{\circ}$ dic. 1932 n. xxxil è stato dato assetto definitivo al Governatorato, disponendo che il Governatore, nell'esercizio delle sue funzioni e nello studio e trattazione degli affari più importanti, sia coadiuvato da un Consiglio centrale costituito dai tre direttori degli uffici centrali (Segreteria, Monumenti, Musei e Gallerie, Servizi Tecnici), in cui sono raggruppati tutti i servizi del Governatorato, e da un presidente fornito di speciale competenza tecnico-amministrativa.
c) Il Consigliere generale. - E anche egli nominato e revocato direttamente dal Pontefice e verso lui direttamente ed esclusivamente responsabile; non ha obbligo di assumere la cittadinanza e residenza vaticana, né appartiene alla categoria dei funzionari dello Stato, ma percepisce solo una indennità di carica (legge IV sull'ord. amm., art. 8). E organo consultivo dello Stato, con funzioni analoghe a quelle del Consiglio di Stato italiano in sede consultiva, ed è tenuto a dare parere tutte le volte che sia stabilito per legge o richiesto dal pontefice o dal governatore (legge I fondam., art. 8). Inoltre, i reclami per lesioni di un diritto o interesse rivolte al pontefice e le domande di grazia devono essere avanzate per suo tramite.
d) Gli organi giurisdizionali. - La nomina e la revoca del personale giudiziario spetta al pontefice. Neppure tale personale ha l'obbligo di assumere cittadinanza e residenza vaticana, né appartiene alla categoria dei funzionari dello Stato e percepisce solo un'indennità di carica. Le funzioni giudiziarie sono commesse per le cause di minore entità in materia civile e per la contravvenzione in materia penale a un giudice unico, che è in materia civile il presidente del tribunale di prima istanza o uno dei giudici del tribunale stesso da questi designato, e in materia penale un funzionario amministrativo designato dal governatore.

Per le altre cause il tribunale di prima istanza è collegiale e composto da un presidente, due giudici effettivi e un giudice supplente; la giurisdizione nei gradi ulteriori è assicurata da una Corte di Appello e da una Corte di Cassazione. Inoltre è ammesso il rimedio straordinario del ritorno al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Naturalmente ai tribunali laici resta sottratta tutta quella materia che ratione subiecti vel obiecti è riservata, a termini del CIC, alla giurisdizione ecclesiastica.
e) Gli organismi amministrativi. - Dipendono tutti dal Governatore dello Stato; non sono tutti di necessità cit-
tadini vaticani; ma tutti debbono prestare giuramento di fedeltà nelle sue mani secondo un'apposita formola. La ripartizione degli uffici, il numero, le attribuzioni e i diritti e obblighi dei funzionari, impiegati e salariati, la loro nomina, disciplina e revoca sono determinati con regolamento del Governatore (legge IV sull'ordin. ammin., art. 9).

Quanto poi alle funzioni di governo dello S. C. V., la sua organizzazione giuridica costituzionale è stata disciplinata con l'emanazione di 6 leggi fondamentali pubblicate il 7 giugno 1929 e distinte con numero d'ordine progressivo, e cioè: Legge I fondamentale della Città del Vaticano; Legge II sulle fonti del diritto; Legge III sulla cittadinanza e il soggiorno; Legge IV sull'ordinamento amministrativo; Legge $V$ sull'ordinamento economico, commerciale e professionale; Legge VI di pubblica sicurezza.

La legge II, che disciplina appunto la materia relativa alle fonti del diritto oggettivo dello S. C. V., distingue tra fonti principali e fonti suppletive. Le prime sono: a) il CIC e le Costituzioni Apostoliche; b) le leggi emanate per la Città del Vaticano dal Pontefice o dalle autorità inferiori delegate da questi, nonché i regolamenti emanati dalle autorità competenti (art. 1). Le seconde sono: a) le leggi civili, commerciali, procedurali (apposito ordinamento giudiziario è stato premulgaro con il "motu proprio" Con la legge del $1^{\circ}$ maggio 1946) e penali italiane vigenti alla data del 7 giugno 1929; b) i regolamenti generali e quelli locali della provincia e governatorato [o Comune] di Roma indicati dalla legge stesso e con le modificazioni e limitazioni in essa specificate, salvi sempre i precetti di diritto divino e i principi generali del diritto canonico; c) le norme del Trattato e Concordato; tutte le anzidette norme, in relazione allo stato di fatto esistente nello S.C.V., debbono risultare ivi applicabili (art. 3). Speciali norme sono infine stabilite per colmare le eventuali lacune ancora restanti in materia sia civile che penale (cf. artt. 22 e 23).

Fatti questi brevi cenni sull'ordinamento di governo dello S. C. V. si può passare all'esame delle sue note più caratteristiche. Nello S. C. V. l'elemento sovranità si presenta configurato come una monarchia elettiva a carattere autocratico, patrimoniale ed extratemporale.

Il primo di tali caratteri non abbisogna di particolare commento. Come si è già veduto, allo S. Sede spetta la sovranità di un vero e proprio monarca assoluto nel senso più preciso e completo della parola. Qualunque idea di distinzione e tanto più di opposizione fra la S. Sede, sovrano, e i sudditi vaticani, sarebbe veramente puerile, così come neppure concepibile è un qualunque pensiero di divisione di poteri o di separazione di funzioni, caposaldo degli ordinamenti costituzionali degli Stati moderni. In particolare, per il solenne disposto dell'art. 1 della legge I fondam., la S. Sede è, come si è visto, la fonte di tutti indistintamente i poteri sovrani, e, anche quando nel loro esercizio effettivo si riscontra l'esistenza di altri organi (governatore, tribunali, ecc.), essi si presentano quali suoi semplici delegati e la loro stessa delegazione si riduce a una mera possibilità lasciata alla sua esclusiva discrezione e revocabile in ogni tempo. Viceversa, ai sudditi della sovranità pontificia non solo non è riconosciuto alcun diritto politico e alcuna partecipazione all'esercizio del potere del governo, ma, in pratica, manca l'occasione di esercitare molti fra i diritti pubblici fondamentali, quali la libertà religiosa, la libertà individuale, di associazione, di stampa, d'insegnamento, ecc.

Le stesse sei leggi fondamentali, infine, in cui è consacrata l'organizzazione giuridica dello Stato, non costituiscono neppure una vera autolimitazione della sovranità da parte della S. Sede, giacché questa, come nell'ordinamento della Chiesa è al di sopra del ino canonicum, così in quello dello S.C.V. resta al di sopra delle leggi da lei stessa emanate e assolutamente libera di abrogarle, modificarle e derogarle in qualunque momento e a suo piacimento.

Carattere ancora più singolare dello S. C. V. è quello di presentarsi sotto il profilo della sovranità come una reviviscenza di quella figura di Stato patrimoniale, che fu comune all'epoca feudale; come uno Stato, cioè, in cui la personalità giuridica, e quindi la potestà di volere e di governo, non spetta all'ordinamento statuale

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inteso nel suo complesso unitario, ma a un soggetto in esso esistente, il supremo governante, il quale ne è l'effettivo titolare in virtù di un superiore interesse; l'afferma ed attua nel proprio nome e vantaggio personale come un diritto proprio, intangibile e perpetuo e con una concezione e un contenuto di natura piuttosto privatista che pubblicistica (presso modo, cosi come un privato potrebbe esercitare il suo ins dominii su un fondo di sua proprietà); e la esercita infine in via principale come dominio sul territorio e in via meramente secondaria come imperio sui cittadini.

Nello S. C. V., infatti, la S. Sede esercita il suo potere autocratico d'imperio non già per l'interesse e per il vantaggio dello Stato stesso, ma in nome appunto di un interesse diverso e superiore, quello della Chiesa; l'esercita con un'assoluta supremazia sui tutti diversi elementi costitutivi dello Stato; sul territorio, oggetto della sua proprietà privata; sul popolo, costituito da suoi semplici funzionari; sull'organizzazione, da essa stessa creata e da essa soltanto dipendente; sulle leggi, infine, la cui emanazione, conservazione e revoca dipendono esclusivamente dalla sua discre-
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denza e garantirle una sovranità indiscutibile pur nel campo internazionale. Di qui la conseguenza che il fine dello S. C. V. si presenta con i tre caratteri unici e singolarissimi di essere e dover necessariamente essere un fine apolitico, un fine trascendente gli interessi della propria popolazione, un fine teleologico.

Lo S. C. V. ha anzitutto una finalità apolitica. Mentre lo Stato è per definizione un ente politico, cioè un ente a scopi generali e quindi potenzialmente illimitati, variabili per sua esclusiva autodeterminazione, lo S. C. V. è un ente avente uno scopo fisso, determinato, immutabile, insuscettivo di qualunque variazione. Esso ha inoltre un fine assolutamente estraneo e trascendente gli interessi della propria popolazione. Mentre ogni Stato è diretto per definizione a subbiettivizzare il benessere della sua collettività, lo S. C. V. appare invece perseguire unicamente scopi spirituali e religiosi di natura trascendentale e universale, esorbitanti completamente gli interessi materiali del suo popolo. Esso presenta, inoltre, un fine tipicamente teleologico, nel senso che non trova, come ogni altro Stato, la sua giustificazione in se stesso, nel solo fatto della sua giuridica esistenza, ma in ordine all'esistenza di un altro ente, la Chiesa cattolica, o meglio la S. Sede, e in funzione della sua sovranità spirituale, che esso ha il compito di rendere praticamente reale, effettiva, visibile e manifesta; onde è che esso finisce per presentare un vero e proprio carattere strumentale, in cui risiede la sua ratio vitae, cioè per risultare appunto come uno Stato teleologico, un mezzo ai fini dell'ente centrale e supremo della Chiesa cattolica.

Tutto ciò ha, in ultima analisi, come risultato di fare assumere allo S. C. V., nella sua struttura interna e nella sua fisionomia internazionale, la tipica figura di uno Stato teocratico ierocratico; di uno Stato, cioè, in cui l'elemento religioso risulta insito e connaturale nella sua struttura organica, in guisa da informare e compenetrare tutta la sua vita e attività politica e giuridica, anzi da essere elevato a vero concetto informatore e fine ultimo di tutta la sua organizzazione e funzionamento; si da farlo apparire come un organismo sottoposto ad una volontà estranea e superiore, la volontà divina, in cui risiede la sua ragione prima di essere e la sua stessa capacità di vivere e di agire e della quale i suoi organi governanti appaiono come i rappresentanti e i portatori e le sue leggi figurano come le manifestazioni concrete e i comandi.
IV. Aspetto esterno internazionale. - Delineata la fisionomia costituzionale interna dello S. C. V. e messe in rilievo le sue singolarità da tale punto di vista, è necessario esaminare la sua posizione giuridica e le sue particolari caratteristiche sotto l'aspetto esterno internazionale.

Prima questione da esaminare e risolvere è se anche in tale ordine di rapporti esso effettivamente abbia quella natura giuridica statuale, che riveste (come si è visto) sotto il profilo dell'ordinamento costituzionale interno, e se pertanto possa e debba realmente considersi come un membro della comunità internazionale degli Stati. Naturalmente tale qualifica e posizione non mancano di essere affermate e pretese dallo S. C. V. (cf. Legge I fondam.,

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(1st. Musel Vaticani)
o - Interno della chiesa di S. Anna dei polafrenieri, a Pio XI a chiesa parrocchiale della Città del V. [cf. cost. paensi pacto, 30 maggio 1929: AAS, 21 [1929], p. 310). Ini-
isata su disegno del Vignola ( $2^{2}$ metà sec. XVI) fu terminata nel sec. xviti e restaurata sotto i pontificati di Gregorio XVI, Pio X e Pio XI.
art. 3: Legge IV sull'ordinamento ammin., art. 5, lett. c, d), ma ciò che è veramente decisivo al riguardo non è tanto questa sua volontà e autodeterminazione subbiettive di esistere e funzionare come uno Stato nella comunità internazionale, quanto soprattutto l'accoglimento che ne hanno fatto gli altri soggetti autonomi, nei cui confronti esso ha inteso e intende farla valere ed attuarla, cioèl riconoscimento giuridico di questa sua qualifica e diritti statuali da parte sia dell'Italia, sia della comunità internazionale.

Quanto infatti allo Stato italiano, esso non solo nell'art. 26 comma 2 del Trattato stesso lateranense ha formalmente dichiarato che riconosce lo Stato della Città del Vaticano sotto la souranità del Sommo Pontefice, ma, conforme a questo primo atto di riconoscimento formale, nel suo comportamento stesso sostanziale, dai Patti lateranensi a tutt'oggi, ha dimostrato sempre e in modo inequivocabile di considerarlo quale un vero Stato, dotato della piena soggettività internazionale. E basta ricordare a tale riguardo le varie convenzioni da esso successivamente concluse con tale ente, quali la convenzione postale del 9 luglio 1929, quella telegrafica del 18 nov. 1929, quella automobilistica del 28 nov. 1929, quella monetaria del 2 ag. 1930 ecc.; le quali, mentre concernono i più svariati e caratteristici rami dell'attività statuale, presentano insieme tutte indistintamente, nella forma e nella sostanza, manifesta natura e caratteri di accordi di diritto internazionale, identici sotto ogni aspetto a quelli conclusi dall'Italia con gli altri Stati per tali materie di comune interesse, e implicanti di conseguenza il necessario presupposto della soggettività internazionale delle due parti contraenti e quindi dello S. C. V.

Analogamente, poi, per quanto riguarda gli altri Stati, o per lo meno quelli diplomaticamente accreditati presso la S. Sede al momento della stipulazione dei Patti Lateranensi, se è da escludere un riconoscimento espresso dello S. C. V. da parte loro, deve in ogni modo ammettersi intervenuto un incontestabile riconoscimento tacito - non meno rilevante ed efficiente per il diritto inter-
nazionale - manifestatosi non solo attraverso quelle solenni felicitazioni e congratulazioni ufficiali che il Corpo diplomatico accreditato presso la S. Sede rivolse al Pontefice a nome dei propri governi non appena avuta comunicazione della soluzione della Questione romana e della creazione dello S. C. V.; ma anche e soprattutto nel fatto stesso di avere tutti ugualmente continuato a mantenere immutato il proprio atteggiamento e le loro relazioni diplomatiche e giuridiche con la S. Sede, anche dopo la sua solenne proclamazione a sovrano dello S. C. V., senza pensare di fare la menoma riserva o eccezione al riguardo. Il tutto, poi, a prescindere dal fatto che sarebbe stato illogico ed assurdo che tale riconoscimento fosse mancato da parte loro, in quanto, in sostanza, erano proprio quegli Stati, ben più dell'Italia, che avevano un effettivo interesse e vantaggio politico a riconoscere lo S. C. V. come un autentico Stato membro della comunità internazionale, giacché era appunto con la creazione di questo organismo che si era venuti ad assicurare alla S. Sede quella piena indipendenza e autosomia dallo Stato italiano, che ad essi per primi stava particolarmente a cuore vedere affermata dogmaticamente e attuata praticamente in modo incontestabile al cospetto di tutto l'orbe cattolico.

Anche nella sua fisionomia internazionale, però, lo S. C. V. si presenta con una natura e caratteristiche tutte proprie e speciali.

Anaitutto, come si è già osservato, lo S. C. V., di fronte per lo meno all'Italia, se compare quale esso è nel suo apparato esteriore con le caratteristiche di organismo statuale, è di fatto pur sempre uno Stato dai due contraenti voluto e riconosciuto per gli speciali fini e con le modalità di cui al .... Trattato, cioè con determinati attributi e finalità, che non solo toccano direttamente la s