ALIMENTI, DIRITTO AGLI

ALIMENTI, DIRITTO agli. - L'obbligo di prestare gli a. alle persone che siano in stato di bisogno e particolarmente a quelle alle quali si sia legati da vincoli di parentela o di affinità, è una istituzione profondamente radicata nell'idea della solidarietà umana, ed attuata sotto l'influsso cristiano.

Presso i Romani, il diritto agli a. doveva originariamente risultare da convenzione o da testamento o da rapporto di patronato. Il semplice rapporto familiare, finché la struttura della famiglia romana rimase immutata, non poteva per sé dar luogo a tale diritto. Il _paterfamilias_ aveva tutti i diritti sui soggetti, non escluso il _ius vitae et necsi, exponendi, vendendi_, che esercitava largamente anche verso i figli; ma non era gravato da alcun obbligo verso di loro. Pertanto, l'obbligo di alimentare coloro che si potevano impunemente di sconoscere od uccidere non era concepibile, così come l'obbligo di alimentare i genitori da parte dei figli, i quali di regola nulla potevano possedere, non era possibile. Il processo evolutivo comincia nel periodo classico, ma in una cerchia ben ristretta, per dilatarsi sotto l'influsso dell'etica cristiana e compiersi nel diritto giustinianeo. Nell'età classica il diritto e l'obbligo agli a. esiste tra padre, o ascendente paterno, e figlio; nella famiglia illegittima, tra madre, o ascendente materno, e figlio. Nell'età giustinianea invece, tanto nella famiglia legittima quanto nella illegittima, tale diritto ed obbligo esiste in via generale tra ascendenti e discendenti. Esso si estende poi ai collaterali, e finalmente ai coniugi. In alcuni casi eccezionali, sono obbligate agli a. anche altre persone: per esempio gli eredi.

Il diritto canonico continuò l'opera di estensione; nell'ambito dei rapporti familiari il diritto agli a. fu riconosciuto anche ai figli spuri. Fuori della cerchia familiare furono introdotte alcune nuove specie di obblighi alimentari: così, il monaco doveva essere alimentato dal monastero, se veniva espulso ingiustamente; il chierico «a beneficio suspensus», che non avesse beni personali, percepiva gli a. dai frutti beneficiari; anche i rapporti di padrino e di figlioccio in conseguenza del battesimo davano fondamento al diritto alimentare; ma soprattutto venne sancito l'obbligo del beneficato di dare gli a. al patrono del beneficio quando fosse in stato di bisogno.

Il CIC ha lasciato alle leggi civili il regolamento di questi obblighi per quanto riguarda il rapporto familiare; ma per quel che riguarda i rapporti derivati da particolari situazioni canoniche, esso li impone espressamente in due casi. Per il can. 980 § 2, il vescovo che ha conferito l'ordine sacro ad un soggetto privo di titolo canonico è obbligato a dare a costui gli accessori, fino a che non sia provveduto alla sua «congrua sustentatio». Il can. 1455, n. 2 rinnova poi l'antica prescrizione che concede gli a., da dedursi dai frutti del beneficio, al patrono caduto senza sua colpa in stato di bisogno.

Altri canoni del CIC provvedono alle necessità dei religiosi che abbandonano la religione (cf. can. 643, § 2; 671, n. 5).

Nel Codice civile italiano, l'obbligo agli a. è previsto solo a carico di alcuni congiunti. Per l'art. 433, vi sono tenuti nell'ordine: 1) il coniuge, i figli legittimi o legittimati e, in loro mancanza, i discendenti prossimi; 2) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendi enti prossimi; 3) i generi e le nuore; 4) il suocero e la suocera; 5) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali nella misura dello stretto necessario e con precedenza dei germani sugli unilaterali.

Altre norme disciplinano l'obbligo agli a. nella famiglia naturale e in quella adottiva.

L'obbligo legale agli a. ha sempre carattere di reciprocità, nel senso che ognuna delle persone suindicate ha non solo l'obbligo, ma anche il diritto agli a.; concerne il bisogno presente o futuro, mai il passato: _nemo alitur in praeteritum_. Perciò gli a. possono essere richiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento (art. 438). E se dopo la assegnazione degli a. mutano le condizioni economiche di chi li somministra o di chi li riceve, l'autorità giudiziaria provvede per la cessazione, la riduzione, o l'aumento, secondo le circostanze (art. 440).

Il carattere sociale del diritto agli a. fa sì che esso sia indisponibile. Non se ne ammette pertanto la cessione né la compensabilità.

Gli a. debbono essere assegnati in proporzione del bisogno dell'alimentando e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Il bisogno dell'alimentando