ANTROPOLOGIA CRIMINALE. - È quel ramo
dell'antropologia che, con gli stessi metodi naturali-
stici di tale scienza, studia l'uomo delinquente in
tutte le sue caratteristiche somatiche e psichiche (es-
sendo il termine «antropologia» sintetico di tutti gli
aspetti umani), e, sulla base di queste, unitamente
alle influenze ambientali fisiche e sociali, mira a spie-
gare la genesi dei singoli fatti delitti, nell'intento
di giungere ad una interpretazione generale della cri-
minalità. In questa definizione possiamo racchiudere,
nel suo odierno evoluto aspetto, tale disciplina. La
quale assume a principio fondamentale essere il reato
sempre, in ogni caso, il prodotto di due ordini di fat-
tori: gli endogeni o intrinseci, inerenti alla personalità
dell'agente, e gli esogeni o estrinseci, inerenti agli
ambienti fisico e sociale; per cui il delitto è concepito
come un'azione sia legata alla personalità di chi lo
compie e sia connessa con le influenze che su di lui
esercitano i fattori esterni del mondo fisico e della
vita associata. L'a. c. ha dunque le sue basi in varie
discipline, cui attinge, cooperanti ad un unico risultato:
biologia, patologia, psicologia, psicopatologia, sociolo-
gia, statistica, razziaologia, etologia, demografia, me-
sologia; le quali però non possono fondersi in un
tutto se non nell'obita del diritto penale.
L'a. c. è successivamente passata per diverse fasi.
Nata come scienza positiva, sostenne il determinismo
antropologico del delitto, in contrasto con il principio
autodeterminista della scuola giuridica classica, fon-
data sulla dottrina del libero arbitrio e della imputa-
bilità morale dell'uomo (Carrara, Pessina, ecc.); evol-
vendosi in seguito con il progredire delle ricerche,
abbandonò le posizioni estreme originarie, attenuando
talune delle sue primitive affermazioni unilaterali e
tenendo conto dei progrediti studi sociologici e specie
di psicologia, la quale occupa oggi in questa giovane
disciplina un posto di prim'ordine.
Questo suo processo evolutivo porta attualmente
l'a. c. a studiare: a) delitto (v.) nella sua mate-
rialità esteriore, giacché, per il nesso intimo allac-
ciante le personalità alle loro azioni, queste rivelano
i fatti psichici che hanno condotto i loro autori a
compiere; b) delinquente (v.) in tutta la sua per-
sonalità psichica (nelle sfere affettiva, volitiva, intel-
lettiva) e nell'interiore processo di sviluppo del de-
litto, dalla ideazione alla preparazione e all'attu-
zione; c) la personalità strettamente biologica del reo
nei suoi caratteri normali, anormali, degenerativi, pa-
tologici, sia creditori che acquisiti. A seconda degli
autori, viene attribuito valore maggiore e data pre-
valenza ora all'uno e ora all'altro di tali studi.
L'origine dell'a. c. (così nominata dal suo fon-
datore Cesare Lombroso) risale alla metà del se-
colo scorso, ricollegandosi direttamente ai concetti
dello psichiatra francese Morel, che nel 1857 enun-
ciò la dottrina - sulla quale influirono le sue con-
vizioni religiose intorno alla «caduta» dell'uomo -
della «degenerazione», da lui concepita come de-
viazione da un prim'epo tipo umano perfetto. Al Morel
sono da associarsi altri due alienisti francesi dello
stesso suo tempo: il Moreau de Tours, cui devesi
la teoria dei rapporti fra genio e neurosi ereditaria
(1859), e il Despine, che illuminò la psicologia del-
l'uomo abnorme e criminale (1868). La tesi del Morel
fu invertita dal Magnan, per il quale il degenerato
rappresentava l'imperfetto uomo del remoto passato,
riapparente nei suoi caratteri atavici d'inferiorità. Il
Lombroso, attingendo non poche idee dagli anzidetti
e specie dai Magnan, dal Darwin, dal Lubbock, dallo
Haeckel, da tutta insomma la corrente evoluzionista,
allora in grande onore, presentò da principio (1876) il
suo ormai tanto noto «tipo criminale» o, come lo
chiamò il Ferri, «delinquente nato»: una varietà della
specie umana, un selvaggio, un primitivo, un arre-
trato in stadi di vita preumana, prodotto della eredità
atavica (atavismo), con spiccate note regressive de-
nunciate da un imponente quadro sintomatologico ric-
co di anomalie strutturali e funzionali e psichiche,
reputando in esso inseparabili l'aspetto somatico e
quello psichico. Modificò poi la sua originaria conce-
zione della «primitività» del criminale consideran-
dolo come un degenerato di natura più o meno stret-
tamente patologica; indi, sulla scia del Prichard, come
pazzo morale; infine affermò essere la criminalità una
varietà della epilessia (equivalente epilettico), nella
quale le convulsioni sono sostituite da impulsi violenti
e irresistibili a commettere il delitto. Così, dalla fos-
setta occipitale mediana del brigante Villella si arri-
vava diritto al cuore della libertà morale e della li-
bertà del volere. A volte un selvaggio, a volte un bam-
bino, tal'altra un malato, ma sempre «agente crimi-
nosamente, in qualsiasi condizione, proprio per ne-
cessità organica» (M. Carrara), il «delinquente nato»
lombrosiano, oggetto di critiche spietate anche fra gli
stessi positivisti, è rimasto, si può dire, una creatura
pseudoscientifica perché nemmeno sorretto dalla re-
gola dei grandi numeri.
Nel 1877 il giurista Garofalo, aderente alla scuola
lombrosiana, pose accanto al delitto giuridico un de-
litto naturale, dando del delitto una definizione non
giuridica bensì sociologica; ma ciò che più conta è
l'aver egli enunciato, nel suo nucleo fondamentale,
quella che fu poi la dottrina e la mèta, e soprattutto il
grande merito, della scuola positiva: la prevenzione
speciale o individuale come funzione della repressione
criminale in aggiunta alla prevenzione generale, non-
ché la prevalenza di quella, in caso di contrasto, su questa; inoltre, la pericolosità del reo come criterio e misura della repressione criminale.
Fondendo organicamente la dottrina del Garofalo con gl'insegnamenti del Lombroso, Enrico Ferri, giurista, innestò in questo tronco la sociologia criminale, applicando allo studio della criminalità il sistema com- tiano e spenceriano, ed affermando che il delitto è la risultante delle condizioni individuali reagenti ad un dato ambiente fisico (cosmico-tellurico) e sociale. Per il Ferri la «delinquenza innata» non è altro che «una personale predisposizione fisiopsichica al delitto, che può non arrivare ad atti criminosi se contenuta da circostanze favorevoli nell'ambiente»; dal che la non ammissione della fatale inevitabilità del delitto per cause puramente organiche e il riconoscimento dell'alto valore della prevenzione. Negatore anch'egli della libertà umana, il Ferri spostò il centro della responsabilità dalla colpa morale alla responsabilità legale; abolito così il principio della colpa e della retribuzione, lo sostituì con quello di pericolosità e di difesa sociale.
L'elemento sociale, introdotto dal Ferri, fu affermato dal Colajanni, sociologo, come fattore esclusivo del delitto (determinismo sociologico), ponendo l'accento sul determinismo economico.
Il campo si sposta verso la psicologia criminale ad opera del Niceforo, con la sua teoria della «criminalità latente» (1902), per la quale il delitto altro non è che il raffinare dell'io inferiore (sede delle formazioni psichiche attive, primitive, cariche degli istinti profondi egoistici, aggressivi, antisociali, insiti in ogni uomo), alla superfice dell'io superiore (sede dei sentimenti evoluti). Tali concetti sono ripresi dal Patrizzi, successore del Lombroso alla sua cattedra, il quale, ripudiando le teorie lombrosiane, risale ad una spiegazione psicologica della criminalità con la dottrina della «monogenesi psicologica del delitto», che considera come nucleo criminogeno fondamentale il sopravvento degli istinti brutti ed egoistici annidati nella paleopsiche, di antica e solida struttura, sui sentimenti etici della neopsiche, di recente e debole struttura.
Da notare è altresì il contributo che può recare allo studio di qualche tipo di delinquente o di qualche particolare caso di criminalità la cosiddetta «psicologia del profondo» sia sui principi freudiani che aderiranno. psicanalisi (v.) del Freud il delitto, nei criminali neurotici — che si può dire formino l'oggetto proprio di tutta la criminologia psico-analitica — sarebbe determinato da un sentimento di colpa spingente il soggetto a delinquere allo scopo di venir punito; secondo la psicologia individuale dell'Adler il soggetto delinquerebbe per liberarsi da conflitti determinati da un complesso di inferiorità; ma né l'una né l'altra di tali dottrine possono darci, come vorrebbero, una teoria generale della criminalità.
La concezione antropologica del delitto ha trovato nuova linfa (per cui il nome di «neo-lombrosismo») negli ultimi tempi, nelle teorie costituzionaliste (De Giovanni, Viola), per le quali i singoli temperamenti vengono posti in rapporto con una particolare costituzione organica dalle precipue reazioni agli stimoli esogeni, e specialmente nella odierna biotipologia umana (Pende), che interpreta e valuta il tipo individuale in un'indagine unitaria correlazionistica di tutti gli elementi — somatici e psichici — che la costituiscono; sulle orme di tale indirizzo sintetico, il Di Tullio, ri- fuitando il patologismo, ha fatto riferimento alla costituzione sia per la spiegazione della criminalità e sia per un criterio di classificazione dei delinquenti, descrivendo la «costituzione delinquenziale», riscontrabile in grado maggiore o minore in tutti i re, eccettuati gli occasionali puri. In tale indirizzo, come già in quello del Ferri, non domina il motivo di «necessitazione al delitto», bensì quello di «predisposizione», e sono considerati anche i fattori psicologici e segnatamente psicopatologici.
Da ricordare è ancora la dottrina (che potremmo dire _biopsicologico-costituzionalistica_) del Kretschmer, che assume come principio la correlazione tra corpo e psiche, distinguendo vari tipi di costituzione corporea ai quali corrispondono generalmente particolari caratteristiche psichiche; la quale è stata applicata da alcuni suoi allievi (Viernstein, Michel, Rohden, Bohmer, Riedl) allo studio dei criminali.
Seguendo un filo ininterrotto che porta dai nomi di Despine, con la sua opera fondamentale (1868), di Kraft-Ebing, di Kraus, di Sommer, di Gross a quelli di Patrizi e di De Sanctis, oggi l'a. c. va nettamente orientandosi presso alcuni autori (Niceforo, Grispigni, Flesch) verso un indirizzo fondamentalmente psicologico. Il quale si può riassumere in questo principio: i fattori psichici sono la causa prima, immediata della risoluzione criminosa; gli altri fattori influiscono indirettamente su di essa. Consistendo dunque il reato, in ultima analisi, in un'attività psichica (che può essere normale, abnorme, patologica), ne deriva che la parte preminente dell'a. c. dev'essere quella psicologica, sempre tenendo nel dovuto conto l'influenza della costituzione organica. Come afferma il Gemelli, «i progressi della psicologia conducono a dimostrare che l'azione delittuosa dev'essere considerata sia nelle condizioni ambientali in cui si è sviluppata e attuata e sia come manifestazione dell'individuo che l'ha compiuta; il quale perciò dev'essere studiato nella sua costituzione organica e psichica, nelle sue tendenze e attitudini, nella sua differenziazione psichica come si manifesta nel carattere, che può presentarsi come variazione estrema di comuni tipi, e quindi ancora normale, ovvero rientrare nel campo patologico».
L'A. C. NELLA CRITICA CATTOLICA E NELL'ODIERNO VALORE PRATICO. — Quanto è stato detto basta a spiegare la viva opposizione costantemente manifestata dai cattolici contro l'a. c. di marca lombrosiana estremista: vincolata al pretto materialismo (determinismo biologico), essa nega la libertà umana, toglie ogni significato ai termini di merito e di demerito, di premio e di pena; il che costituisce motivo per rigettarne i presupposti e le conclusioni. Lo stesso può dirsi delle teorie improntate ad un sociologismo assolutista, nelle quali domina il principio del determinismo esogeno del delitto (determinismo sociologico). Lo stesso non si può dire, però, dell'a. c. come si presenta nella sua fase odierna (e appunto perciò si è parlato di «nuova a. c.»), pur se non abbia ancora avuto la sua definitiva sistemazione, molti siano gli interrogativi che restano senza risposta, non pochi gli assunti da considerarsi ancora ipotesi di lavoro. E tutto ciò è dovuto in gran parte al fatto che ognuno dei cultori di tale disciplina (biologi, sociologi, giuristi, psicologi) si è valso delle risorse della propria, e sul terreno della propria specialità, per cui in tale complesso campo di studi si sono battute, e si battono, vie ora analoghe, ora differenti, ora diametralmente opposte. Oggi, ancora, da troppi cultori di questa scienza si guarda quasi esclusivamente ai fattori organici, e specie a quelli morbosi, per scorgervi gli elementi basilari etiogenetici nella dinamica
del delitto, e si vuole perciò che solo ai biologi spetti il monopolio dell'a. c. Per troppi ancora l'agitur si sostituisce tirannicamente all'agit; e per quanto molti operino a rinnovare l'a. c. dispogliandola dal naturalismo dominante, ne hanno tuttora la mente così impregnata, che, anche in modo inconsapevole, o almeno implicito, seguono concezioni positivistiche del più pretto materialismo, pur affermando il contrario. Non basta constatare che un delinquente abbia una particolare costituzione o una particolare malattia per affermare che il suo delitto è in rapporto causale con esse: non vi sono stimmate biologiche o patologiche del delitto; per cui bisogna guardarsi dal cadere nell'errore di scambiare correlazioni casuali per correlazioni casuali.
Ma di là da questi appunti è doveroso riconoscere i grandi servizi resi dall'a. c. nel campo delle discipline penali e penitenziarie. Suo merito preoccupa è stato, sin dalla sua prima fase, quello di non volare lo studio del delinquente, facendo convergere sull'agente, più che sull'azione obbiettivamente considerata, l'indagine dei preposti al grave compito di definire il delitto, di rintracciare i movimenti, di misurare le sanzioni. Va altresì rilevato l'impulso dato da essa all'opera di bonifica sociale, e, in genere, a tutte le iniziative tendenti alla profilassi e alla terapia del delitto, specie nel settore della educazione e della rieducazione. L'a. c. ha esercitato sulle leggi penali di vari paesi, e innanzi tutto italiane, un influsso indiscutibile mentre vantaggioso. Per secoli l'uomo delinquente fu ignorato o piuttosto sottinteso o trascurato: tutto il diritto penale gravitava, e in molti casi ancor gravita, tra due poli: reato e pena. Quali che siano i suoi errori di metodo e di programma, non si può onestamente negare all'a. c. il merito di aver richiamato all'attenzione degli studiosi e dei legislatori la necessità di studiare l'homo delinquens. Grazie all'antagonismo tra i due indirizzi fondamentali, propri rispettivamente della scuola classica e della positiva di diritto penale, ne sorsero altri più temperati, intermedi; tra i quali si affermò la terza scuola (detta anche del positivismo giuridico), ai cui principi s'inspirò il codice penale italiana del 1889 (Zanardelli). Compromesso tra la terza scuola e la scuola positiva (e non, come spesso insisteva, la terza scuola positiva, la scuola positiva e la classica), entrato in stato di superamento tra i due indirizzi in lotta poiché coglie di entrambe le parti vitali, è il codice penale del 1930 (Rocco), che rappresenta una notevole evoluzione del diritto penale.
Tale vigente codice, pur non accogliendo i postulati della scuola positiva in quanto si discostano dal fondamentale principio della libertà delle azioni umane, e scolpendo invece il principio volontaristico negli artt. 42 e 85 (ossia quello della imputabilità come base della responsabilità penale), prende in considerazione la personalità del reo nelle disposizioni riguardanti le condizioni psichiche di esso (artt. 88 e 89), nel sistema delle circostanze (artt. 59-70), nella valutazione dei motivi a delinquere (artt. 61 e 62), nella valutazione della capacità a delinquere agli effetti della pena (art. 133) e finalmente e soprattutto nella istituzione delle misure amministrative di sicurezza (artt. 202-208), suggerite da una mentalità saggiamente preventiva, consentendo la metà ultima di tale nuovo istituto nella difesa della collettività dagli individui socialmente pericolosi.
Passando a raffronti con il diritto canonico, si deve ben rilevare lo spirito precursore e il senso pratico della Chiesa che già nel Concilio di Trento (sess. XIII, de ref., cap. 1) ammoniva gli ordinari a voler piuttosto prevenire che reprimere le infrazioni dei sudditi; e nel liber V del CIC, contempla i renedia poenaria posti a fiancheggiare le pene ecclesiastiche (cann. 2306-11), e con profondo intuito scientifico avverte (cann. 2218, § 1) che per osservare un'equa proporzione tra la pena e il delitto occorre considerare non solo obiettivi et gravitas legis, ma anche età, istruzione, educazione, sesso, condizione sociale, stato di mente del reo, l'aver agito per impeto di passione o per grave timore: tutti quegli elementi, insomma, atti a formare un giudizio esatto sulla personalità del reo e sui movimenti che l'hanno spinto ad agire.