DELINQUENTE. - Problema di carattere preliminare, la definizione biologica di d.; trattasi, in effetti, di stabilire se i d. costituiscono oppure no una categoria di uomini diversi dagli altri per peculiari caratteri somato-psichici.
Le risposte a tale interrogativo sono state diverse: agli albori degli studi di criminologia, il d. venne ritenuto un «degenerato», ossia un discendente da capostipiti tarsi o intossicati; oppure un soggetto proveniente da discendenti alienati. Furono altresì intravisti intimi rapporti tra delitto e follia. Siffatte concezioni si concretarono nella dottrina del Lombroso che considerò il d. dapprima un «primitivo», cioè il prodotto dell'eredità atavica, poi un degenerato per cause patologiche, infine un tipo particolare di epilettico in cui l'impulso irresistibile a compiere l'azione criminosa rappresenterebbe il corrispettivo della crisi convulsiva dell'epilettico comune. In base a tale teoria, il d. risulterebbe un ne-cessitato da condizioni abnormi (ereditari, degenerativi, patologiche); con una serie di ricerche di ordine morfologico e psichiatrico si tentò di identificare e definire i caratteri distintivi e peculiari del d. medesimo.
Ci si accorse però che altri fattori, in aggiunta agli organici, operavano nel d.: quelli sociologico-am-bientali; anzi, taluni studiosi sostenerono che questi ultimi dovevano ritenersi gli unici elementi determinanti il delitto.
Pur senza trascurare i problemi di natura psicologica, era stata tuttavia attribuita un'efficacia criminogena preponderante ai fattori per così dire organici ed a quelli ambientali. Fu per opera di illustri autori italiani (Sergi, Sighele, Niceforo, Patrizi, Ottolenghi, ecc.) che venne delineandosi quel vasto movimento dottrinale che riconosce un'importanza preminente alle indagini psicologiche in quanto i motivi dell'agire illecito risultano primitivamente di origine psichica. Si sostenne così che nel d. sussiste un io profondo, sede delle istanze psichiche elementari della personalità, da cui si originerebbero gli stimoli criminogeni che irrompereberò alla superficie dopo aver vinto l'azione antagonista dei con-tromotivi promossi dall'io superiore (Niceforo). Tali concetti trovarono un ben più ampio sviluppo nella dottrina di Freud (v. PSICANALISI): il delitto prenderebbe vita sempre dai settori inconsci della
personalità e quasi sempre da esperienze psichiche di natura sessuale, che, vissute durante l'età infantile, vennero rimosse - col maturare, ad opera dell'ambiente, della coscienza morale del soggetto - dall'io nell'inconscio.
Specialmente in questi ultimi anni si è andato affermando il convincimento che il d. non deve ritenersi sempre un necessitato da cause biologiche. Una siffatta concezione può dirsi attualmente concretata, nonostante che un recente rifiorire di studi, tendenti a dimostrare una intima correlazione tra temperamento e costituzione organica, sembrasse adombrare, sotto aspetti apparentemente diversi, un ritorno al determinismo delle passate scuole criminologiche. Tale indirizzo fondamentalmente psicologico ha di conseguenza restituito dignità alla persona umana, riconoscendo che soltanto il libero esercizio dell'intelletto e della volontà - attività presenti solo nell'uomo - va ritenuto, anche da un punto di vista puramente scientifico, il fattore determinante dell'agire.
Con ciò non si vuole negare che il delitto possa essere talora espressione di uno stato patologico, ma soltanto affermare che in genere il d. è tale non perché malato nel corpo o nella mente. Anzi, una serie di osservazioni condotte in profondità - anche dalla scuola medico-legale romana - su singoli d. consente di prospettare l'ipotesi che la popolazione degli stabilimenti di pena sia costituita prevalente - mente da soggetti «comuni», i quali vanno collocati se mai in quella vasta serie scalare di individualità umane, costituita dalle varietà caratterologiche (v. CARATTERE e CARATTERIOLOGIA). Pertanto è da ritenere che non sussistono caratteri biologici specifici che consentono di distinguere il d. dagli altri uomini e che «la differenziazione per la quale alcuni uomini sono giudicati d. non è biologica ma giuridica» (Gemelli). Ne consegue che quello della criminalità deve considerarsi un problema prevalentemente di ordine etico-sociale. V. EDUCAZIONE.
Per quanto riguarda il d. sotto l'aspetto giuridico V. DELITTO.
BIML.: A. Gemelli, *Le dottrine moderne della delinquenza*, 3a ed., Milano 1920; P. Pasquali, *I d. moderni professionali*, Roma 1932; A. Gemelli, *Metodi, compiti e limiti della psicologia nello studio e nella prevenzione della delinquenza*, Milano 1936. Giovanni De Vincenti