COREPISCOPO

COREPISCOPO. - Il c., o vescovo della campagna (da χώρα = contrada, e ἐπίσωπος = vescovo), governava anticamente in Oriente una circoscrizione ecclesiastica rurale, sotto la dipendenza del vescovo della città.

I. IN ORIENTE

La prima menzione dei c. vien fatta dal can. 13 del Concilio di Ancira in Galazia (ca. 314), che vieta loro di ordinare sacerdoti e diaconi, sia della campagna sia, meno ancora, della città, senza una previa autorizzazione scritta del vescovo. Il Concilio di Neocesarea nel Ponto, tenuto poco dopo (tra il 314 e il 325), e al quale presenziavano due c. di Cappadocia (cf. Mansi, II, 548), li paragona ai settanta discepoli del Signore (can. 14).

Il primo Concilio ecumenico di Nicea (325), in cui sedevano pure non meno di 14 c., volendo dare, nel can. 8, una sistemazione ai vescovi catari che volessero tornare all'unità cattolica, raccomanda al vescovo cattolico del luogo di conceder loro o il solo titolo onorifico di vescovo o, meglio ancora, di trovar loro un posto di c., di maniera che non vi siano due vescovi in una medesima città. L'opposizione ai c., che si manifesta già sin dall'inizio del sec. IV, ha il suo culmine nel Concilio di Antiochia in Si-

ria, tenuto nel 341, o, forse, tra il 330 e il 332. Pur concedendo ai c., nel can. 8, di poter dare delle « lettere di pace » o commendatizie, nel can. 10 li ammonisce severamente di stare nei limiti della loro autorità: designati dal vescovo della città, non devono, sotto pena di deposizione, benché abbiano ricevuto l'ordinazione vescovile, ordinare sacerdoti o diaconi senza previa licenza del vescovo, ma si accontenteranno di costituire, nella loro circoscrizione, lettori, suddiaconi e esorcisti. S. Basilio si mostrerà ancora più severo: in una lettera ai suoi c. (LIV, ad Chorepiscopos: PG 32, 400-401), egli minaccia di ridurre allo stato laicale qualsiasi ministro inferiore che avessero costituito senza il suo consenso. L'ultimo colpo contro i c. in Oriente lo diede il can. 57 del Concilio di Laodicea (tra il 347 e il 381) che, ignorando i c., prescrive che vengano costituiti nelle contrade dei « periodeuti », specie di sacerdoti missionari direttamente dipendenti dal vescovo. La decadenza dei c. cominciò ben presto. Già nel Concilio di Seleucia (410), il can. 14 non ammette più che un solo c. per diocesi. Al Concilio ecumenico di Efeso (431), due c. soltanto sottoscrivono gli atti. A quello di Caledonia (451), i c. non siedono più se non a titolo di procuratori dei loro vescovi. Il loro numero, che dovrebbe essere normalmente almeno uguale a quello dei vescovi, diminuisce ogni giorno di più. Una ultima menzione di loro si ha nel can. 14 del settimo Concilio ecumenico Niceno II (787), ove si riconosce ancora ad essi, come pure ai semplici egumeni o abati dei monasteri, il diritto di ordinare, previa licenza del vescovo, i lettori. Ormai, il corepiscopato è una mera dignità onorifica, tanto che il celebre canonista bizantino del sec. XII, Teodoro Balsamone, trova ozioso di parlare ancora di un istituto « completamente desueto » (In can. 13 Conc. Ancyr.: PG 137, 1160).

Si è molto discusso anticamente se i c. fossero veri vescovi. Di giorno in giorno, però, gli scrittori tendono maggiormente a riconoscer loro un vero carattere vescovile. Si può dire che in Oriente, durante tutto il periodo in cui vigeva l'istituto, i c. godettero di un vero potere vescovile, pur limitato sempre più, nell'esercizio, dall'ingerenza del vescovo della città.

II. IN OCCIDENTE

Le prime tracce di c. s'incontrano verso la metà del sec. V (Concilio di Riez, nel 439). Sono però casi rari, espedienti di carattere eccezionale che non sembrano aver avuto veruna relazione con il corepiscopato del sec. VIII. Contrariamente a quanto accadde in Oriente, il c. in Occidente è, fin dalla sua apparizione, non un vescovo di campagna, ma un ausiliare del vescovo titolare della diocesi. I primi c. di questo tipo sono quelli che assumono a. Willibrordo, vescovo di Utrecht, e a. Bonifazio, 735-38 ca., per aiuto nella loro opera missionaria. Nel 747, il papa Zaccaria, in una lettera a Pipino il Breve (MGH, Epist., III, p. 481), li menziona e li considera veri vescovi, in base alle decisioni dei Concili di Antiochia e di Neocesarea. L'età d'oro dei c. di Occidente è il sec. IX: sono numerosi, reggono le diocesi spesso da soli, assistono ai concili con voto deliberativo. Ma già molte assemblee tentano di limitare i loro poteri. Anzi, si comincia a mettere in discussione la validità delle ordinazioni da loro fatte. Benché Rabano Mauro scrivesse un trattato, De chorepiscopis (MGH, Epist., V, pp. 431-39), per sostenere il loro carattere vescovile, i concili, principalmente un Concilio di Meaux nell'845, vietano loro di conferire gli Ordini senza permesso del vescovo e minacciano di pene canoniche il vescovo che osasse delegare i suoi poteri al suo c. (MGH, Capitul., II, p. 409). Una lotta più violenta, se non più leale, contro i c., è condotta senza tregua dai riformatori pseudo-isidori (847-52), allo scopo di rimettere in onore il prestigio dei vescovi e, più ancora, di sottrarre a questi l'occasione di affidare i loro poteri al loro c. per darsi essi a una vita di gran signori. Mediante interpolazioni e falsi si affermò che i c. erano semplici sacerdoti. Nello stesso senso agirono i falsi capitolari e le false decretali. Ciò nonostante, papa Niccolò I sostenne ancora nell'864, in una lettera a Rodolfo, arcivescovo di Bourges, che i c. sono veri vescovi. Ma la tesi delle false decretali doveva

trionfare. Nel sec. x i c. sono già rari. Sussistono ancora in Irlanda fino al sec. XIII. In certe diocesi, come a Treviri e Colonia, il corepiscopato rimase ancora per lungo tempo un titolo onorifico. L'istituto dei c. ebbe un Salisburgo (v.). Geograficamente il corepiscopato si limitò in Occidente alla Germania e ai paesi franchi; meno frequentemente, s'incontra anche in Inghilterra e in Irlanda. Sembra esser rimasto sconosciuto in Italia, Spagna e Africa settentrionale.

III. NELLE CHIESE ORIENTALI CATTOLICHE

In quelle in cui esiste ancora il corepiscopato, i c., le cui attribuzioni tendono a identificarsi con quelle del vicario generale più che del vicario foraneo di Occidente, non sono più rivestiti del carattere vescovile. I Caldei conservano l'antica tradizione di non costituire per ogni diocesi che un solo c., al quale negano il potere di ordinare lettori e suddiaconi. Presso i maroniti, i c., ordinati dal solo patriarca, o per suo mandato, con l'imposizione delle mani, hanno il potere di cresimare, di consacrare i battisteri e di dedicare le chiese e gli altari, nonché, previa licenza del patriarca, di conferire anche gli Ordini minori. Presso i siri cattolici, il c., unico della diocesi, è la prima dignità nel clero. Presso i melkiti invece, il corepiscopato è attualmente l'ultimo dei titoli onorifici.

Nelle Chiese greche dissidenti, vengono onorati col titolo di c. i rettori di certe grandi parrocchie e i decani di un gruppo di parrocchie. In Russia, chiamavansi c. i vescovi ausiliari. La collezione canonica greca dei due monaci Agapios Leonardos e Nicodemos Agiorita, conosciuta sotto il titolo di II, 82Aov (ed. Atene 1908, p. 140), osserva maliziosamente che « oggi, i così chiamati c. hanno un ben alto nome, ma nulla di potere ».

BIBL.: Scritti di carattere generale: Hefele-Leclercq, II, II, pp. 1197-1237; H. Leclercq, Chorévêque, in DACL, III, coll. 1423-52; J. Leclercq, Chorévêque, in DDC, III, coll. 689-95. Per l'Oriente: Fr. Gillmann, Das Institut der Chorbeschöfe im Orient, Monaco 1903; N. Milad, Pravoslavno črnučen pravo, trad. greca di M. Apostolopoulos, Atene 1906, pp. 346-48; A. Coussa, Epitome praelectionum de iure ecclesiastico orientali, I, 2ª ed., Roma 1948, pp. 339-43. Per l'Occidente: M. H. Bergère, Étude historique sur les Chorévêques, Parigi 1905; J. Zeiller, Le chorévêque Eugraphus. Note sur le chorépiscopat en Occident au Ve siècle, in Revue d'histoire ecclésiastique, 7 (1906), pp. 27-32; Th. Gottlob, Der abendländische Chorepishopat, Bonn 1928. Acacio Coussa
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“COREPISCOPO.” Enciclopedia Cattolica, vol. IV (1950), p. 321. Azione Romana digital edition, https://azioneromana.com/it/article/corepiscopo.