DIMISSIONE. - Parola usata in vari significati nella terminologia giuridica ecclesiastica.
I principali significati, attualmente in uso sono i seguenti: a) in materia di uffici ecclesiastici, si dice d. l'atto con cui il titolare dell'ufficio rinuncia a questo (cf. CIC, cann. 1484-85); tale d. si chiama anche rinuncia (can. 2148, ecc.); b) si usa pure parlare di d. in ogni caso di espulsione da una comunità di qualche appartenente ad essa: in tal senso il CIC parla di d. da un seminario (cann. 1363 § 3; 1371), da una religione (cann. 571, 575 § 1, 646-72, 1363 § 3), da un'associazione di persone facenti vita comune senza voti (can. 681), da un'associazione pia (can. 696).
Qualche scrittore chiama d. privazione (v.) o rimozione da un ufficio ecclesiastico, soprattutto se amovibile (v. AMOVIBILITÀ).
Si suole pure chiamare d. l'abbandono illegittimo dell'abito ecclesiastico o religioso da parte di un chierico o religioso. Pio Ciprotti