DIMISSIONE. - Parola usata in vari signi-
ficati nella terminologia giuridica ecclesiastica.
I principali significati, attualmente in uso sono i
seguenti: a) in materia di uffici ecclesiastici, si dice
d. l'atto con cui il titolare dell'ufficio rinuncia a questo
(cf. CIC, cann. 1484-85); tale d. si chiama anche rinuncia
(can. 2148, ecc.); b) si usa pure parlare di d. in ogni caso
di espulsione da una comunità di qualche appartenente
ad essa: in tal senso il CIC parla di d. da un seminario
(can. 1363 § 3; 1371), da una religione (cann. 571,
575 § 1, 646-72, 1363 § 3), da un'associazione di per-
sona facenti vita comune senza voti (can. 681), da un'ass-
sociazione pia (can. 696).
Qualche scrittore chiama d. privazione (v.)
o rimozione da un ufficio ecclesiastico, soprattutto se
amovibile (v. AMOVIBILITÀ).
Si suole pure chiamare d. l'abbandono illegittimo
dell'abito ecclesiastico o religioso da parte di un chierico
o religioso.