DIPETTO ITALIANO. - Secondo l'ordinamento italiano, l'o. è un pubblico istituto destinato all'assistenza sanitaria gratuita degli ammalati e dei feriti, mediante il ricovero, il mantenimento e la cura medico-chirurgica. L'elemento della gratuità non deve mai mancare, anche se limitato a un certo numero di posti, altrimenti si avrebbe una casa di cura privata a fine speculativo. La prestazione gratuita, che può essere limitata ad alcune categorie di ricoverati, può essere dovuta, oltre che a scopo di pubblica beneficenza, anche in forza di un rapporto di assicurazione sociale.
A seconda del soggetto cui appartengono gli o. si distinguono in pubblici e privati; sono pubblici gli o. amministrati da enti pubblici, privati quelli mantenuti da privati, persone fisiche o giuridiche; a questa seconda categoria appartengono gli o. tenuti da ordini o. congregazioni religiose. La maggior parte degli o. pubblici esistenti appartiene a istituti di beneficenza; vi sono poi gli o. propri di molti comuni, gli o. civili e militari dello Stato, quelli del Sovrano Ordine di Malta, dell'Ordine Mauriziano e di molti enti di assistenza e previdenza.
Conseguentemente a questa distinzione, deriva in primo luogo che i rapporti tra l'ente e il personale dipendente, nel primo caso, rientrano in quello del pubblico impiego, nel secondo in quello dell'impiego privato con tutti gli effetti di ordine giuridico sostanziale, formale e processuale. In secondo luogo, anche il rapporto tra l'ente e il ricoverato si deve distinguere in rapporto di diritto pubblico con l'applicazione quindi dei principi relativi al contratto di diritto pubblico, e in rapporto di diritto privato con applicazione dei principi del contratto fra privati. Infine, gli o. pubblici soggiacciono, oltre agli ordinari controlli amministrativi, a quelli delle autorità sanitarie centrali e provinciali. Quelli privati subiscono soltanto un controllo estrinseco di polizia in ordine all'osservanza delle norme di pubblica sicurezza sanitaria (art. 193 T. U. 27 luglio 1934, n. 1265).
Tutti gli o. gestiti da enti pubblici debbono osservare un complesso di norme comuni in ordine alla tecnica delle costruzioni degli edifici e dei relativi impianti e all'ordinamento interno dei servizi e allo stato giuridico del personale. Le norme sulle costruzioni degli o. sono contenute in un decreto del Capo del Governo 20 luglio 1936. L'ordinamento dei servizi è oggetto di un apposito regolamento emanato con il R. D. 30 sett. 1938, n. 1631 cui rinvia l'art. 192 del T. U. della Legge sanitaria. Dal medesimo regolamento è ordinato lo stato giuridico del personale, addetto agli o., che era prima variamente disciplinato a seconda delle varie amministrazioni dalle

Ospedali - Sala dell'Ospedale Fatebenefratelli fotografata nel 1883. Affreschi del Viola e del Diano (1764-78) con storie di s. Giovanni di Dio e medaglioni dei più illustri Fatebenefratelli - Napoli, S. Maria della Pace.