DONATO, SANTO

DONATO, santo. – Vescovo e patrono di Arezzo. In un catalogo episcopale aretino del sec. XI egli occupa il secondo posto, dopo Satiro.

Secondo la leggendaria *Passio Donati* (BHL, n. 2289), composta fra il sec. V e il VI e nota, come sembra, anche a s. Gregorio Magno (*Dialoghi*, I, 7), D. era un giovane chierico romano, quando, durante la persecuzione di Giuliano l'Apostata, fuggì ad Arezzo, ove venne poi ordinato sacerdote dal vescovo Satiro. Alla morte di questi, essendo stato designato come suo successore dal clero e dal popolo, venne a Roma e fu consacrato vescovo di Arezzo da papa Giulio (337-52); finalmente sarebbe stato martirizzato sotto lo stesso Giuliano l'Apostata. Nel *Martirologio geronimiano*, invece, D. compare al 7 agente *episcopus et confessor*. Ebbe un culto molto largo anche fuori d'Italia.

buzione della proprietà, o si volesse effettuare la cessione di un credito o la liberazione dal medesimo, le d. si dicevano reali, obbligatorie o liberatorie, e si effettuavano con le stesse forme richieste per i corrispondenti atti a titolo oneroso. Potevano essere sottoposte all'obbligo di una prestazione (sub modo), costituire una ricompensa per servizi resi dal donatario al donante (remuneratori), esser fatte in previsione della morte (mortis causa). Il più antico provvedimento, contenente disposizioni speciali per le d., fu probabilmente la lex Cincia de donis et muneribus (204 a. C.), che proibiva le d. oltre una certa misura (ultra modum), ad eccezione di quelle fra persone di una determinata categoria, comprendente, ad es., quelle legate da parentela (personae exceptae). Era una lex imperfecta, perché si limitava a proibire l'atto senza disporre una sanzione. Durante il periodo della procedura formolare fu concesso l'uso dell'exceptio legis Cinciae da opporre all'azione per l'adempimento della promessa. Più tardi fu sottratta agli eredi la facoltà di valersi di questa eccezione, se il donatore non aveva mutato la sua volontà prima di morire. Questa legge cadde in disuso nell'età greco-romana, e la d. fu assoggettata all'obbligo della redazione in scritto e della trascrizione nei pubblici registri (insinuatio), che sotto Giustiniano era obbligatoria per le d. di valore superiore ai 500 solidi.

La d. poteva essere revocata per inadempimento dell'onere imposto al donatario, nelle d. del patrono al libero per sopravvenienza di figli, e con Giustiniano fu concessa al donatore l'azione personale di revoca per ingratitudine del donatario. Non era ammessa la revoca per le d. remuneratorie; quelle mortis causa erano recabili per premorienza del donatario o ad arbitrio del donatore.

Il diritto canonico, che in materia di contratti aveva fatto proprio il diritto romano, ha adottato nel CIC le norme del diritto civile, purché non contrarie al diritto divino o alle leggi canoniche che statuiscono espressamente in maniera diversa (can. 1529). Pertanto, non hanno valore nel foro ecclesia-stico i provvedimenti dell'autorità civile, in forza dei quali il religioso professo non potrebbe acquistare per sé o per il monastero (can. 582); in caso di d. alle cause pie si richiede soltanto la capacità naturale e canonica (can. 1513), e non è strettamente necessaria l'osservanza delle formalità di diritto civile (can. 1516); i prelati e i rettori di chiese non possono dare considerazioni parti di beni mobili delle chiese loro affidate, senza una giusta causa di rimunerazione, pietà o carità cristiana, e le loro d. sono revocabili dai successori (can. 1535); ugualmente debbono astenere i superiori di Ordini religiosi (can. 537). Fino a prova contraria, si presumono fatte alle chiese le d. fatte ai loro rettori (can. 1536 § 1). Senza licenza dell'Ordinario non può essere rifiutata la d. fatta al rettore della chiesa, e, se rifiutata illegittimamente, è ammessa l'azione per la restitutio in integrum o per il risarcimento dei danni sofferti dalla chiesa in conseguenza del rifiuto (can. 1536 § 2 e 3). La d. fatta alla chiesa o alle cause pie non può essere revocata per ingratitudine dell'amministratore (can. 1536 § 4).

Il vigente Codice civile italiano ha sostituito alla definizione dell'art. 1050 del Codice del 1865 la seguente: «La d. è il contratto con il quale, per spirito di parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione» (art. 769), distinguendo in tal modo, fra gli atti di liberalità, quelli che han carattere contrattuale e per i quali è richiesta la forma solenne.

È nulla la d. di beni futuri (art. 771), ed è incapace di donare chi non ha la piena capacità di disporre dei propri beni (art. 774). È nullo il mandato, con il quale si attribuisce ad altri la facoltà di designare la persona del donatario o di determinare l'oggetto della d. (art. 778). Non sono ammesse le d. del genitore al figlio na-

DONATO, santo - Prigionia e martirio di S. D. Patroclare dell'arca posta sull'altare maggiore del Duomo di Arezzo. Opera di Giovanni e Betto di Francesco (metà sec. XIV).

BIBL.: A. Dufourcq, Étude sur les Gesta Martyrum romains, III, Parigi 1907, pp. 165-69; H. Quentin, Les Martyrologes historiques du moyen âge, ivi 1908, p. 514 sq.; Lanzoni, p. 596 sq.; Martyr. Hieronyminum, p. 422.