ELVIRA, CONCILIO DI

ELVIRA, CONCILIO di. - Primo concilio della Spagna e primo forse dei concili nazionali in genere, tenuto verso la fine del III o all'inizio del IV sec. Per quanto non ecumenico, ebbe una notevole importanza nella disciplina ecclesiastica per l'oggetto delle sue decisioni, alcune delle quali aprirono la via ad un particolare indirizzo disciplinare nell'Occidente; oltre l'interesse storico, che ha come documentazione della diffusione del Cristianesimo nella Spagna. S'ignora il motivo della convocazione; ma dall'esame interno dei canoni si deduce che furono motivi di disciplina e non dogmatici. Due città di nome E. esistevano nell'epoca imperiale: Cauco-Illiberia nella provincia Narbonense, a Illiberia nella Betica (Andalusia), non lontana dall'odierna Granata: in questa ultima probabilmente ebbe luogo il Concilio, che si tenne il 15 maggio degli sa. 300-303 secondo L. Duchesne ed E. Göller; 306-12 secondo H. Koch. E vi furono presenti 10 vescovi (un solo codice riporta il numero di 43), e 26 preti più i diaconi.

Gli atti ci sono tramandati in numerosi codici di cui l'autenticità è fuori questione: e ci danno una specie di raccolta di canoni (81) penitenziali della Chiesa di Spagna, alcuni dei quali colpiscono severamente taluni peccati. Contro i rei di idolatria qualificata (cann. 1-2), di maleficio (can. 6), contro le divorziate e concubine senza alcuna attenuante (can. 8), contro i recidivi in colpe di senso, i lenoni (can. 12), i genitori che maritano le figlie a sacerdoti idolatri (can. 17), colei che sopprime una vita in germe (can. 63) ed altre varie specie di colpevoli il Concilio pronuncia la sentenza «placuit eos nec in finem accipere Communionem», parole indicanti, secondo la sentenza oggi comune, la negazione dell'assoluzione.

Questo indirizzo disciplinare piuttosto rigido, che del resto si ricongiunge alla primitiva storia dell'amministrazione del Sacramento della Penitenza e dei cosiddetti peccati irremissibili, ha fatto sì che alcuni storici hanno accusato i Padri di E. di eccessivo rigorismo (B. Gams), anzi addirittura di novazianismo (J. J. Herzog). L'accuua pare però immeritata, qualora ci si riporti alle concezioni della primitiva disciplina della Chiesa. E quanto al novazianismo basta considerare che anziché negare alla Chiesa, in certi casi, il diritto di perdonare, il che è proprio dei novazianisti, i padri di E. lo concedono dopo congrua penitenza. Una certa difficoltà presentano invece realmente le parole del can. 36: «placuit picturus in ecclesia esse non debere». E se non si accetta la spiegazione di G. B. De Rossi, secondo cui il Concilio aveva l'unico scopo d'impedire pro-

fanazioni o derisioni dei pagani, bisogna convenire che il canone sia il riflesso di un rigorismo locale, che paventava anche il lontano pericolo di idolatria.

Nei canoni conciliari si fa menzione dei Sacramenti del Battesimo e della Cresima (cann. 38, 77) e dell'indissolubilità del Matrimonio (can. 6). Ma il Concilio ha soprattutto delle novità nella legislazione riguardante il tenore di vita dei chierici, che non debbono essere scelti tra gente poco conosciuta nella Chiesa per cui vengono ordinati (can. 24), non debbono esigere ricompense per l'amministrazione del Battesimo (can. 48) o esercitare l'usura (can. 20); debbono moderarsi nell'esercizio della mercatura (can. 19) e soprattutto non debbono tenere in casa donne estranee (can. 27) e vengono obbligati, dal chierico semplice in su, al celibato (can. 33). Questo ultimo canone celibato (v.) obbligatorio per il clero nella legislazione ecclesiastica.

Article illustration
BIBL.: Manzi. II, pp. 5-407; Hefelo-Leclercq, I, pp. 212-64; A. W. Dain, The Synod of E., Londra 1882; L. Duchesne, Le Concile d'E. et les flamines chrétiennes, in Milanges Renier, Parigi 1887, pp. 159-74; F. Hennecke, s. V. in Realencyklopädie, V, pp. 325-27; K. Bohlmeyer, s. V. in LThK, II, coll. 647-48; G. Bareille, s. V. in DThC, IV, coll. 2378-2397; H. Leclercq, s. V. in DACL, IV, coll. 2687-94; F. Morizary, The extraordinary absolution from censures, Washington 1938, pp. 20-22; V. Tower, Il celibato eccles., Bologna 1942, pp. 11, 16-17. Pietro Polizzani

Cite this article

“ELVIRA, CONCILIO DI.” Enciclopedia Cattolica, vol. V (1950), p. 183. Azione Romana digital edition, https://azioneromana.com/it/article/elvira-concilio-di.