ELVIRA, CONCILIO di. - Primo concilio della Spagna e primo forse dei concili nazionali in genere, tenuto verso la fine del III o all’inizio del V sec. Per quanto non ecumenico, ebbe una notevole importanza nella disciplina ecclesiastica per l’oggetto delle sue decisioni, alcune delle quali aprirono la via ad particolare indirizzo disciplinare nell’Occidente; oltre l’interesse storico, che ha come documentazione della diffusione del Cristianesimo nella Spagna. Signora il motivo della convocazione; ma dall’esame interno dei canoni si deduce che furono motivati di disciplina e non dogmatici. Due città di nome E. esistevano nell’epoca imperiale: Cauco-Ilbieris nella provincia Narbonense, Illiberis nella Betica (Andalusia), non lontana dall’odierna Granata: in questa ultima probabilmente ebbe luogo il Concilio, che si tenne il 15 maggio degli 18. 300-303 secondo L. Duchesne ed E. Göller; 306-12 secondo H. Koch. E vi furono presenti 19 vescovi (un solo codice riformato il numero di 43), e 26 preti più i diaconi.
Gli atti si sono tramandati in numerosi codici di cui l’autenticità è fuori questione: e ci danno una specie di raccolta di canoni (81) penitenziali della Chiesa di Spagna, alcuni dei quali colpiscono severamente taluni peccati, contro i re di idolatria qualificata (can. 1-2), di male-ficio (can. 6), contro le divorziate e concubine senza alcuna attenzione (can. 8), contro i recidivi in colpe di senso, i lezioni (can. 12), i genitori che maritano le figlie a sacerdoti idolatri (can. 17), colei che sopprime una vita in genere (can. 63) ed altre varie specie di colpevoli il Concilio pronuncia la sentenza «plauit eos nec in finem accipere Communione», parole indicanti, secondo la sentenza oggi comune, la negazione dell’assoluzione.
Questo indirizzo disciplinare piuttosto rigido, che del resto si ricongiunge alla primitiva storia dell’amministrazione del Sacramento della Penitenza e dei cosiddetti peccati irremissibili, ha fatto sì che alcuni storici hanno accusato i Padri di E. di eccessivo rigorismo (B. Gams), anzi addirittura di novazianismo (J. J. Herzog). L’accusa pare però imminuta, qualora ci si riporti alle concezioni della primitiva disciplina della Chiesa. E quanto al novazianismo basta considerare che anziché negare alla Chiesa, in certi casi, il diritto di perdonare, il che è proprio dei novazianisti, i padri di E. lo concedono dopo congrua penitenza. Una certa difficoltà presentano invece realmente le parole del can. 36: «plauit picturas in ecclesia esse non debere». E se non si accetta la spiegazione di G. B. De Rossi, secondo cui il Concilio aveva l’unico scopo d’impedire pro-
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fanazioni o derisioni dei pagani, bisogna convenire che il canone sia il riflesso di un rigorismo locale, che parveneva anche il lontano pericolo di idolatria.
Nei canoni conciliari si fa menzione dei Sacramenti del Battesimo di della Cresima (can. 38, 77) e dell'indu-solubilità del Matrimonio (can. 9). Ma il Concilio ha soprattutto detto delle novità nella legislazione riguardante il tornare di vita dei chierici, che non debbono essere scelti tra gente poco conosciuta nella Chiesa per cui vengono ordinati (can. 24), non debbono esigere ricomprese per l'amniati-strazione del Battesimo (can. 48) o esercitare l'usura (can. 20); debbono moderarsi nell'esercizio della mercatura (can. 19) e soprattutto non debbono tenere in casa donne estranee (can. 27) e vengono obbligati, dal chierico semplice in su, al celibato (can. 33). Questo ultimo canone celibato (v.) obbligatorio per il clero nella legislazione ecclesia-statica.