tertonici, oggetti di uso domestico, stelle, svastiche, viti), si è spinto il Calder un po' troppo oltre a voler determinare un certo numero come proprie dei cristiani.
Le figurazioni più comuni sono il Buon Pastore e le pecore, l'orante, la colomba di Noè, uccelli di più specie (particolarmente colombe e pavoni) o, soli e affrontati ad un vaso, la fenice, il delfino o altri pesci. L'ancora, corone e rami di palma, monogrammi decussati o croci manogrammatiche, soli o accompagnati dalle lettere apocalittiche A e E e anche da colombe, rami di vite, maggi di grano, strumenti di mestieri (specialmente quelli dello scalpelino), scene della vita civile privata e anche talora dell'iniziazione religiosa, anche qualche scena biblica, cavalli in corsa, navicella che approda e spesso rappresentazioni figurate dal nome del defunto a mo' di stemmi (la figura di una pecora sulla lapide di un Probaust, perché la pecora in greco si dice πράξατο): il pavone, uccello del sole detto in greco ἅλως, su lapide di una certa Aelia, e così via).
La massima parte delle iscrizioni paleocristiane sono di carattere funerario, o in prosa o in poesia. Esse hanno di proprio la preoccupazione generale di segnare la data della morte e sepoltura del defunto, cosa che, come di malugruppo, era studiosamente evitata dai pagani. Inoltre i titoli della condizione civile cedono per regola il posto a quelli che significano la posizione del defunto nella comunità cristiana. La frequenza con cui i cristiani esprimono i loro sentimenti religiosi non trova che scassinarsi conforti sopra gli epitaffi pagani dello stesso tempo. Su per giù è lo stesso per ciò che riguarda la cura dell'incontro della tomba. Tutto ciò deriva da quella fede che, come ha dato nuova forma alla vita, così conferisce anche un nuovo aspetto alla morte, cambiando radicalmente la visione dei loro rispettivi valori.
Delle altre classi di iscrizioni sono da segnalare quelle monumentali, cioè apposte ad edifizi, non solo per il loro numero e per l'importanza storica, ma soprattutto per il carattere nuovo. Quelle pagane sogliono mettere in risalto l'autore dell'edificio e l'opera sua; quelle cristiane mirano invece allo scopo dell'opera, cioè l'interesse della comunità e del culto divino. Quegli, p. es., cui è dedicato un tempio restava prima nello sfondo come nell'ombra; ora passa in primo piano, al centro dell'argomento. Ed in generale si deve osservare che tutta l'è. C. presenta al confronto di quella pagana un'aria più spirituale, cioè più intimamente religiosa. Fede e sentimento religioso cedono per regola in quella il posto ad uno stereotipato formalismo; qui invece si affermano in pieno al di fuori di ogni ritualismo. Questo è forse il valore più profondo ed universale dell'epigrafia paleocristiana, superiore anche a quello propriamente storico e documentario. – Vedi tavv. XXXIII-XXXIV.
Bibl., La tradizione epigrafica più antica è stata magistralmente esposta da G. B. De Rossi nel 1 vol. delle Inscriptions Chri-tianae Urbis Romae septimo saeculo antiquiores. Roma 1858-61, pp. v-xxxvii per i secc. xvi-xx, e per l'età anteriore in tutto il vol. II, parte i, ivi 1888. Nell'età moderna le iscrizioni latine, non romane, hanno trovato luogo nei singoli volumi del CIL per ogni città dopo quelle pagine. A parte sono state pubblicate quelle della Spagna (2 vol.), Berlino 1871 e 1900 e della Britannia (ivi 1876) da E. Hübner. Collezioni nazionali di particolare merito al di fuori del CIL sono quelle di E. Le Blant, Inscriptionum chri-tianae de la Gaule anterieures an VIIIe siècle, 3 voll., Parigi 1866, 1859, 1893, F. S. Kraus, Die christlichen Inschriften der Rheinlande, 2 voll., Lipsia 1892-94; E. Egli, Die christlichen Inschriften der Schweiz vom IV-XV Jahrhundert, Zurigo 1895; S. Aurigemma, L'area cimiteriale cristiana di Ain Zara presso Tripoli di Barberin, Roma 1932; G. Vives, Inscriptiones cristianae de la Epifania romana y visigoda, Barcellona 1942.
Le iscrizioni di Roma non sono state comprese nel vol. VI del CIL dovendo essere pubblicate a parte. Ne ha dato il De Rossi 2 voll. I. Epitaphia certam temporis notam exhibentia. Roma 1857-61; II. parte 1, Series codicum in quibus veteres inscriptiones Christianae descriptae sunt ante sac. XIV, ivi 1888; III. Epitaphia certam temporis notam exhibentia. Roma 1857-61; IV. Inscriptiones incertae originis, ivi 1923; V. Decemetaria in civis Cornelii, Aurelia, Portuensi et Ossis, ivi 1933. Utili raccolte d'indole particolare hanno dato F. Bussoni, Corpus epigraphicus, 2 voll., Lipsia 1892-94; E. Egli, Die christlichen Inschriften der Schweiz vom IV-XV Jahrhundert, Zurigo 1895; S. Aurigemma, L'area cimiteriale cristiana di Ain Zara presso Tripoli di Barberin, Roma 1932; G. Vives, Inscriptiones cristianae de la Epifania romana y visigoda, Barcellona 1942.
derano più comunemente come cause scusanti dall'osservanza della legge (v. INCOMODO).
Inoltre sotto l'influsso del sistema morale del probabilismo i commentatori di S. Tommaso hanno ristretto sempre più l'obbligo del ricorso al Superiore che l'Angelico esigeva, prima dell'uso dell'e., almeno quando fosse dubbia la perniciosità dell'osservanza della legge.
L'indeterminazione dei concetti ha fatto sì che non poco si sia disputato sulla natura dell'e., che per alcuni è una specie di dispensa (Suárez), per altri invece è una licenza (Benedetto XIV), per altri infine, più numerosi, è una interpretazione non già delle parole della legge, ma della mente del legislatore.
Neppure oggi, tra gli autori, si ha un concetto univoco dell'e. Comunicamente è definita: l'interprezionale della legge nel caso singolo contraria alle parole chiare della legge, ma conformi alla mente del legislatore. Anche qui, come nell'equità, siamo dinanzi ad una presunzione, motivata da uno spirito di giustizia superiore. Ma mentre nell'equità il ricorso a questa giustizia superiore è fatto da parte del potere pubblico, nell'e. invece è fatto dal singolo individuo.
Tutto il valore dell'e. si riduce ad un giudizio prudenziale soggettivo, per cui si conclude che la legge non è da osservarsi in foro interno, in quel determinato caso, per circostanze speciali. Il quale giudizio soggettivo non muta però l'oggettiva obbligazione della legge, ma solo rende non imputabile in foro interno la violazione della medesima.
Quando si tratta di deliberare l'ambito o l'estensione dell'e., molto dissenso si ha, anche oggi, tra gli autori. Non manca chi ripete la dottrina del Suárez, per cui l'e. si deve applicare ogni qualvolta vien meno l'universalità della legge o per difetto di potestà nel legislatore o per mancanza di volontà nel medesimo, nel senso che per qualsiasi ragione si presume che egli non intenda obbligare in quei determinati casi (F. Maroto, A. Vermeersch, D. Prümmer, G. Michiels ecc.).
Molti restringono l'uso dell'e. al solo caso in cui per circostanze del tutto straordinaria, è da presumersi che il legislatore non abbia voluto comprendere il caso nei termini della sua legge (D'Annibale, Chelodi, Coronata ecc.). Tutti gli altri casi vengono considerati da costoro come cause scusanti dalla legge. Altri autori infine applicano a questi ultimi casi il nome di e., ma intesa in senso più ampio (H. Noldin, Claeys-Boünaert, A. Van Hove ecc.), mentre al primo caso riservano il nome di e. in senso stretto.
Tra tanta diversità di pareri si può, per orientarsi, distinguere così un'e. in senso stretto, ed un'e. in senso più ampio. Chi parla strettamente intende per e., secondo la concezione di S. Tommaso, il caso o i casi straordinari, che si è legislatore avesse potuto prevedere, avrebbe dovuto accettare. In pratica non è altro che una dispensa presunta dalla legge. Per cui prima di usufruirne, se le circostanze lo consentono, è doveroso ricorrere al legislatore, anche per evitare pericolose illusioni, per averne almeno una dichiarazione autentica di non obbligatorie o la dispensa.
Chi parla in senso più ampio, fa rientrare sotto il nome di e. molti altri casi, che riguardano non solo le dottores eccezionali impreviste, ma i casi di difficile esecuzione della legge, di dubbio potere del legislatore, di cessazione del fine della legge, in senso negativo, ma non contrario, congiunta con grave incomodo, di impossibilità morale. In tutti questi casi si dice far uso di e. in senso più ampio, il soggetto che, fondandosi sulla presunta volontà del legislatore, conclude che il legislatore in quel caso particolare o non avrebbe potuto obbligare all'osservanza della legge, o, anche potendo, non avrebbe voluto, almeno se umano, comprensivo, equanime, come deve essere un legislatore. In tutti questi casi, che spesso si riducono a grave incomodo, ad impossibilità morale, facilmente l'uso dell'opinione probabile anche nei riguardi del ricorso al Superiore.
Oltre al concetto ed alle modalità dell'e. il dissenso esiste tra gli autori, anche quando si tratta di delimitare il foro di applicazione.
Per alcuni l'applicazione dell'e. si restringe al foro interno, mentre in foro esterno è l'equità giuridica che correge le iniquitates legis (Koeniger, Hilling, Sagmüller, S. D'Angelo); per altri invece, per quanto raramente, l'e. può trovare la sua applicazione anche in foro esterno (D'Annibale, Maroto, Chelodi).
Pare comunque non potersi negare un qualche riflesso dell'e. in foro esterno, Potrà, se non altro, essere invocata l'e., a prova della buona fede e per richiedere la non applicazione della pena ecclesastica. Sarà poi ufficio del giudice, in base all'equità, pronunciarsi in foro esterno sul resto del'e. e sulle sue conseguenze.
L'uso dell'e. inoltre non è applicabile a tutte le leggi. Nelle leggi divine, sia naturali sia positive, non è consentito ricorrervi, non potendosi pensare che a Dio, sapienza infruttua, sia sfuggito qualche caso di impossibile o dannosa osservanza della legge. Tuttavia anche qui, quando le formole di legge sono incomplete ed imperfette, non è impossibile fare un'argomentazione che ci conduca ad una specie di e. In questo senso S. Tommaso parla di e. anche a proposito del diritto divine (Sum. Theol., 22-23e, q. 3. a. 4).
Il Suárez ha sostenuto che pure nelle leggi irritanti ed inabilitanti non è consentito far uso di e.; ma le ragioni addotte non sembrano convincenti. Per cui comunemente si ammette che l'effetto anche irritante è inabilitante della legge possa cessare quando insistere per l'applicazione della legge esorbitasse dai poteri del legislatore. Il tal caso l'atto diventerebbe valido e la persona abile.
In pratica, pur trattandosi di leggi irritanti ed inabilitanti, viene ammesso l'uso dell'e. nel caso di impedimento di disparità di culto (can. 1070), quando un battesimo si trovasse tra non battezzati e non potesse sosporsi con una battezzata od ottenere la dispensa.
Non mancano autori che consentono l'uso di e. nel caso di sottrazione di giurisdizione per l'assoluzione del complice (can. 88.4). È controverso, se cessi la legge canonica di riservata facoltà di dispensa circa certi impedimenti matrimoniali in un caso urgente, fuori di quello previsto dal can. 1043, quando si tratti di impedimento da cui la Chiesa suole dispensare. Tuttavia, in simili casi, anche dopo l'uso dell'e., si deve ricorrere, possibilmente, alla dispensa o sanzione nella forma ordinaria.
D.B.L.: V. la relativa bibliografia sotto la voce EQUITÀ: J. Haring, Die Lehre von der Epikle, in Theologisch-praktische Quartalschrift, 52 (1899), pp. 379-500, 796-810; H. Van den Berghe, Quand am leger epiklam admittant, in Collationes theologicae Louvainenses (1902), pp. 360-610; Ann. L'Epikle, in L'ami du clerc, 52, 103 (1903), pp. 161-69; E. Leroux, De e., in Revue ecclésiastique de Liège, 7 (1911-12), pp. 237-60; L. Godefroy, S. V. in DTHC, V. coll. 358-61; F. Hugon, De e., et aequitate, in Angelicium, 5 (1923), pp. 359-67; A. Van Hove, De legibus, Malines 1930, pp. 274-304; M. Nouger, Una justicia sui generis: la epiqueyra, in Razón y fe, 99 (1932), pp. 460-73; V. GIUDICE, Prurigio, dispensa ed e. nel diritto canonico, in Scritti in memoria del tirof. F. Innamorati, Perugia 1932, pp. 227-81; L. J. Riley, The history, nature and use of e. in moral theology, Washington 1948, Pietro Palazzini.