EPISCOPALIS AUDIENTIA

EPISCOPALIS AUDIENTIA. - Termine usato nelle tarde fonti giuridiche romane per designare il tribunale del vescovo e la competenza che gli viene riconosciuta a risolvere le controversie portate in- nanzi a lui.

Il tribunale vescovile non traeva naturalmente il suo potere dall'autorità secolare, né d'altra parte esso nasceva con il predetto riconoscimento, poiché al vescovo il potere giurisdizionale veniva dal diritto divino: già s. Paolo invitava i cristiani a portare le loro contese dinanzi agli Ordinari anziché ricorrere alla cognizione dei tribunali secolari; e i Padri della Chiesa ampiamente attestano l'esercizio effettivo del potere giudiziario tenuto dai vescovi fino dalla prima epoca.

Il riconoscimento imperiale aveva tuttavia l'efficacia di rivestire il pronunciato giudiziale vescovile di autorità fronte alla organizzazione dello Stato, attribuendo efficacia civile alle decisioni del vescovo. Questo riconoscimento e la conseguente inserzione del tribunale vescovile tra gli organi giudiziari romani è dovuto, com'è noto, all'imperatore Costantino, che con una costituzione del 3° (Cod. Theod., 1, 27, 1), di cui si è discusso l'autenticità, fissò l'ambito di giurisdizione del vescovo, e i rapporti del tribunale vescovile con i tribunali ordinari dell'impero; Costantino in essa dà norme per tre ipotesi distinte: per il giudizio, che, iniziato davanti al magistrato secolare, fosse stato abbandonato dalle parti per adirci il tribunale del vescovo; per il giudizio del vescovo conclusosi con sentenza; e infine per il giudizio in via di esecuzione, nel caso cioè di una sentenza del vescovo che dovesse essere munita di esecutorietà da parte del-l'opposto index dell'impero.

Sembra peraltro che la giurisdizione del vescovo si sia mantenuta, nel disposto costantiniano, piuttosto nella qualità di arbitrato che di vero e proprio giudizio in

ciò non sarebbe stata dissimile dalla competenza dell'etnarca ebraico ai cui deliberati veniva data esecuzione dal giudice ordinario secolare.

Con la giurisdizione del vescovo si riconobbe anche la facoltà al medesimo di applicare nei suoi giudizi la lex Christiana. Ciò portava altresì la possibilità per il vescovo di usare nel giudizio l'acquitas canonica, o portava ad introdurre praticamente la sua giurisprudenza nell'ordine civile, con vantaggio per la evoluzione morale delle forme giuridiche romane.

Caduto l'impero romano d'Occidente, la giurisdizione del vescovo si allargò, ma fu ad opera Benedetto Levita (v.), che si tendette a svincolare la giurisdizione del vescovo, sul piano secolare, da qualsiasi dipendenza dell'autorità civile.

Successivamente essa ebbe sorte diversa a seconda del reggimento politico assunto localmente e dell'atteggiamento diseguale delle autorità secolari.

Bibl.: L. Siciliano Villanueva, Studi sulle vicende della giurisdizione ecclesiastica, nelle case dei liberi servitori della Chiesa e la legislazione, dottrina e pratica italiana dalla fine dell'impero carolingio al principio del sec. XV, parto 1, Palermo 1869, p. 34 ss. 7; F. Martorocchi, St. Augustin et la compèrèe de la juridiction ecclesiastica, in: St. Augustin, Parti, 1; P. D'Innocentis, De la jurisdition ecclesiastica, in: P.