FORMOLE GIURIDICHE. - Sono determinati complessi di parole che riproducono nell'insieme altrettante norme o modelli per atti forensi o amministrativi.
Nella storia del diritto e dei vari ordinamenti giuridici le f. g. ebbero spesso funzioni e significati diversi.
I. DIRITTO ROMANO
Il processo romano nella sua seconda fase di sviluppo è caratterizzato dall'uso di f. g., date o approvate dal magistrato competente (il pretore), sulla base delle quali aveva corso l'azione giudiziaria. La procedura formolare, introdotta dalla lex debutis, sulla falsariga delle prassi instaurate dal pretore peregrino e integrata, sotto Augusto, dalle due leggi giulle (indiciorum privatorum e iudiciorum publicarum), rimase in vigore per tutto il periodo classico della giurisprudenza romana.La formola era una istruzione scritta che il pretore rilasciava alle parti litiganti, dopo udire le loro pretese, perché servisse di norma al giudice da loro scelto al quale egli le rinviava; nel quale documento, riassunti schematicamente i termini della lite, si comandava al giudice designato di condannare o di assolvere il convenuto in ragione della controllata sussistenza o meno dei fatti allegati. La formola corrispondeva quindi a un giudizio ipotetico.
Elementi principali di essa erano: la intentio, che esprime la pretesa dell'attore; la demonstratio, che espone la fattispecie in esame o i presupposti dell'azione intentata; la condemnatio, attribuzione al giudice della facoltà di condannare o di assolvere il convenuto in base alla verità dei fatti; la adiudicatio, che dà al giudice il potere, nei giudizi divisori, di assegnare a ciascuna delle parti la proprietà di singole cose o di porzioni di cose. Parti accessorie possibili erano: la praescriptio, premessa alla formola allo scopo di limitarne gli effetti e ad evitare che siano considerate dedotte in giudizio pretese che si vogliono riservare, a la exceptio, clausola inserita e richiesta del convenuto e diretta ad opporre all'azione una circostanza che le toglie efficacia.
Le formole per i casi frequenti erano proposte e tenute esposte dal pretore nell'editto (v.) a disposizione degli interessati; altre però potevano essere concretate di comune accordo dai litiganti con l'approvazione dello stesso magistrato.
II. DIRITTO COMUNE
Nell'ambito del diritto comune ed ecclesiastico sono dette f. g. gli esemplari o modelli di atti processuali e di documenti giuridici pubblici e privati, redatti in base al diritto e alla prassi del tempo, per servire ad altri di guida nella compilazione di atti della stessa natura. La letteratura formolare, vastissima e interessantissima, costituisce oggi una preziosa fonte per la storia del diritto specialmente medievale.Raccolte di f. g. furono in uso, fino dai primi secoli, in Roma e a Costantinopoli, presso la curia imperiale, con il nome di monomonta, o presso i pubblici notai, più tardi presso la Curia pontificia. Ebbero in seguito rapida e rigogliosa diffusione, specialmente nel periodo barbarico, presso le curie minori, i tribunali e le scuole di tabellionato, toccando il massimo sviluppo nella prassi forense e specialmente nella professione del pubblico notariato. I più antichi centri di produzione erano le scuole monacali dove s'insegnava l'art dictandi, ossia l'arte di redigere i documenti. La Francia detiene il primato nella produzione di formolari.
Sono denominate in genere dalla regione in cui furono in uso, talvolta dal nome dello scopritore (p. ea., le salicae Bignonianae, le salicae Merkelianae, ambedue del sec. VIII, e le salicae Lindenbrogianae, di epoca incerta), qualcuna appena dal nome del compilatore (p. ea., le marculfiane).
Le principali collezioni di f. g. del periodo barbarico
sono: le Ostrogothicae (sec. VI) contenute nelle Variae di Cassiodoro, segretario del re Teodorico; le Visigothicae (sec. VII) del re Sisebut; in Francia le Audecaveuses (Angers, secc. VI-VIII), le Marculfinae (sec. VIII), raccolte dal monaco Marcello per le scuole del notariato; le Tuoracuses (Tours, sec. VIII) e le Arueracuses (Clermont-Ferrand, sec. VIII). Di minore importanza sono le Senoueneses (Sens, secc. VII-IX), le Flaviniacuses (Flavigny, sec. IX) e le Bituricenses (Bourges, sec. VIII).
In Italia furono dapprima in uso le ostrogote di Cassiodoro e le visigote; in seguito ogni regione ebbe formolari propri, andati per lo più perduti: oltre le f. g. Langobardicae (secc. X-XI) contenute nel Liber Papienii e nel Chartularium Langobardicum, e le Bononienses, molte celebrate anche fuori d'Italia, ebbero particolare fama, nel medioevo, le formulae Florentinae, e più tardi, le Senoues e le Placoatinae.
Benché quasi scomparso in seguito alle moderne codificazioni, alcune f. g. si trovano tuttora in uso nella pratica forense e notarile.
III. DIRITTO CANONICO
La letteratura formolare, che anche nel genere sopra descritto è in buona parte dominata dall'elemento ecclesiastico, trovò particolare sviluppo nel campo specifico del diritto canonico e nella prassi curiale ecclesiastica.La principale e più antica collezione di formole presso la Liber Diurnus (v.) che comprende, divise in tre serie, le f. per gli atti pontifici in uso dal pontificato di s. Gregorio Magno (390-604) fino a quello di Leone III (705-816) e che restò in uso ufficiale presso la Cancelleria Apostolica fino al pontificato di Gregorio VII (1073-85). Dal 1228, presso la stessa Cancelleria si trova in uso un altro formolario detto Prosinciale a Liber Prosincialis, al quale fu seguito, a opera dei papi avignonesi, il Quaternus albus, rimasto in uso fino al 1360. Partecipa del genere formulare il Liber regularum cancellariae, trascritto dalla Collectio regularum cancellariae, compilata sotto Giovanni XXII (1316-34).
L'uso di proprie f. g. divenne comune, in seguito, presso ogni dicastero della Curia romana. Proprio formolario ebbe, fino dal medioevo, la S. Fenitenzieria. Ebbero ed hanno tuttora le proprie formole le SS. Congregazioni Concistoriale, di Propaganda Fide e dei Religiosi, per la concessione delle facoltà apostoliche agli Ordinari di rispettiva competenza, ai munzi, intermunzi, delegati apostolici e ai superiori regolari (v. FACOLTA).
Come nella pratica forense civile, l'uso di formolari ebbe grande sviluppo nella prassi processuale canonica. I cosiddetti Ordines iudiciarii, di cui si ha abbondante letteratura nel medioevo, sono per lo più, almeno in parte, dei formolari. Così il Curialis, compilato tra il 1251 e il 1270, molto diffuso presso le curie vescovili della Francia; così il Formularium di Martino da Fano, che risale al 1232; così il classico Ordo iudicialis in foro ecclesiastico del decretista bolognese Egidio de Fuscararis (m. nel 1289), così lo Speculum iudiciale di Guglielmo Durante e tanti altri.
Anche nel campo ecclesiastico l'uso di formole, benché oggi molto limitate, non può dirsi ancora totalmente scomparso.