GESTIONE DI AFFARI ALTRUI. - La g. di a. a. (*negotiorum gestio*) è una forma, almeno in senso largo, quasi-contratto (v.) e corrisponde praticamente a un mandato presunto. Consiste nella g. di un qualunque affare in nome e per conto di un terzo presentemente assente o inconsapevole, ma che si presume prudentermente che ne darebbe il mandato se fosse a conoscenza della cosa. Molte sono le circostanze che possono dar occasione ad una g. di a.: la chiamata improvvisa alle armi o la fuga davanti al nemico invasore di chi non ebbe tempo di provvedere in tutto alle sue cose; la morte improvvisa di gruppi, di persone, dovuta, p. es., a bombardamenti, epidemie, arresti in massa; perturbamenti civili; ritrovamento di oggetti di cui si ignora la provenienza e la proprietà. Chiunque in dette o in analoghe circostanze si assume la responsabilità di provvedere al mantenimento di cose e di beni (bestiame, casa, terreni) altrui, diventa un gestore di affari.
Tra i principali obblighi morali del gestore di affari vi è quello di amministrare con diligenza proporzionata l'oggetto della gestione e di renderne poi ragione all'interessato. Tra i suoi diritti invece quello che l'interessato riconosca come fatto da sé quanto fu necessario per la conservazione dell'oggetto della gestione, non esclude le eventuali obbligazioni cui il gestore fosse andato incontro; e quello di essere rifuso di tutte le spese necessarie e utili richieste dall'oggetto stesso, anche se poi queste non fossero riuscite ad un esito felice. È ancora ammesso che gli si dia un premio proporzionato al lavoro e ai rischi cui andò incontro e al servizio reso al proprio operatore. La legislazione civile poi generalmente determina meglio le relazioni tra il gestore e il proprietario. Quella italiana tra l'altro non ammette che possa assumere una g. di a. chi è incapace di contrarre (Cod. civ. it., art. 2020) e non intende sottostare agli obblighi della gestione come se si trattasse di un mandato vero e proprio (art. 2030); impone pure l'onere di continuare la gestione fino a che gli eredi possano provvedervi direttamente, qualora il primo interessato nel frattempo muoia (art. 2028). Né la morale cattolica, né il diritto civile impongono come onere di giustizia l'assumersi la g. di a. a. Rimane però l'obbligo generale di carità di farlo, se ciò sia possibile, non costituisca un grave invio modo, non vi siano altri che lo possano e lo vogliano fare, e si tema un grave danno per l'interessato qualora la gestione non venga assunta. Una volta però assuntosi l'onere della gestione, è generalmente grave dovere di giustizia condurla secondo la legge morale e gli usi correnti.
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