INSEGNAMENTO, LIBERTÀ D'

INSEGNAMENTO, LIBERTÀ d'. - È una delle applicazioni del diritto naturale, ossia il diritto che ha colui che possiede la verità di comunicarla ad altri. L'esercizio di tale libertà riceve dallo stesso diritto naturale dei limiti, che sono: il possesso della debita scienza, la onestà in ciò che s'insegna, l'infezionalità del modo d'insegnare. È evidente che non si ha il diritto d'insegnare il falso o il male, e che chi vuol insegnare non deve turbare l'uso dello stesso diritto in altri né usar prepotenza per aver discepoli, violando il diritto di questi dei sciogliersi altri insegnanti.

Più comunemente s'intende per l. d'i. una delle libertà politiche più discusse nei tempi moderni, ossia il diritto di ciascun cittadino di organizzare scuole e di ricevere dallo Stato un riconoscimento e un sussidio peculiare di un programma di rendimento effettivo delle scuole stesse, sempre rimanendo nello Stato il diritto di ispezione e di sorveglianza circa le norme dell'igiene, dell'ordine e della moralità pubblica e circa i risultati didattici. Così è praticata la d'i. p. es., nel Belgio. Altrove, come anche in Italia secondo la recente Costituzione, essa è intesa come il diritto di tenere scuole permesse a certe condizioni dallo Stato, il quale anche può «parificare», dopo ispezione, alle scuole governative agli effetti giuridici della frequenza e degli esami; ma la Costituzione esclude che lo Stato concorra alle spese di tali scuole. Con ciò si ha una concessione dello Stato piuttosto che il riconoscimento vero e proprio di un diritto d'insegnare. Rimane cioè il principio di un diritto, se non esclusivo, premisamente nello Stato di organizzare la scuola; mentre un tal diritto appartiene per natura ugualmente a tutti coloro che hanno capacità di farlo, siano persone individuali.

siano persone collettive (famiglie, società private, opere
pie, parrocchie, diocesi, Ordini religiosi, comuni, pro-
vince, Stato e Chiesa). Lo Stato ha per di più il dovere
di supplire dovunque altri non provveda, e sempre ha il
dovere e il diritto di sorvegliare e ispezionare, come si
è detto. La vera l. d'i. richiede inoltre che lo Stato con-
corra alle spese di tutte le scuole che assolvono in modo
soddisfacente il loro compito (il che va verificato per mezzo
di un'apposita magistratura), distribuendo fra esse, go-
vernative o no, in modo proporzionato al numero degli
alunni il denaro che dal totale dei pubblici contributi
viene detratto per destinarlo alle spese dell'istruzione
nazionale. Ciò per ragione di equità, non essendo equo
che chi non manda i figli alle scuole governative paghi
le spese per coloro che ve li mandano; e per rispetto al
principio di libertà di scelta, ch'è un diritto naturale della
famiglia, libertà evidentemente ostacolata o praticamente
annullata dal maggior peso finanziario, che deriva dal
non usufruire delle scuole governative (v. scuola,
LIBERTÀ della).

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