INTIMIAZIONE

INTIMIAZIONE. - Con questo vocabolo si designa l'atto con cui si notifica la citazione a comparire in giudizio. È proprio nella materia penale che questo termine trova la sua piena applicazione, benché non si trovi nel CIC nella sua dizione originale, ma piuttosto in quella derivata: la sua origine rimonta alle fonti romane (cf. Cod. Iust., 9, 40, 1).

Nella presente definizione si è parlato solo di citazione perché si tratta del caso più comune, ma non si esclude che l'ì. venga usata anche per notificare altri atti giudiziali. La persona designata dal diritto ad eseguire questi precetti giuridici è il cursore (can. 1591). Solo per la citazione vengono determinate norme tassative per l'ì, le quali sono sanabili con la comparizione della parte citata (can. 1715-22). Il CIC adopera questo vocabolo anche per indicare l'atto con cui viene notificata all'elettore, da una persona morale collegiale, la sua elezione (can. 175), A. Blat, Commentarium textus codicis iuris canonici, I, Roma 1921, p. 146) afferma che non si applica questo prescritto ai religiosi quando si tratta di uffici ecclesiastici del loro Ordine e comprova questa sua asserzione con il passo di Bonifacio VIII (c. 27, De electione, I, 6 in 6°); questa opinione non si può accettare, poiché nel frammento si parla solo del consenso del Superiore, richiesto per accettare uffici fuori dell'Ordine o della casa religiosa. Inoltre l'ì. si richiede anche per la privazione di un ufficio ecclesiastico (can. 192 § 3). Van Hove (De privilegiis et de dispensatioibus, Malines 1939, p. 52) indica con questo vocabolo l'atto con cui viene notificato un privilegio, benché non ammetta che l'ì. del privilegio si richieda per la sua efficacia come sostengono altri autori; egli usa questo termine anche per la notifica della revoca del privilegio (op. cit., p. 211) ed ammette la necessità dell'ì. di revoca per la dispensa: si può eseguire per lettera, per mezzo di terze persone e verbalmente.

Bibl.: M. Conte a Coronata, Institutiones iuris canonici, I, Torino 1939, passim; Wernz-Vidal, II, pp. 264, 277; VI, p. 334; G. Michiels, Normae generales, Bruges 1949, pp. 471-472, 680-81.

Merita speciale menzione la Intimatio che il prefetto delle Cerimonie Apostoliche suole inviare, «de mandato Sanctissimi D. N. Papae», ai cardinali e a tutti i prelati che hanno il privilegio di intervenire alle sacre funzioni della Cappella pontificia. In essa, oltre all'ora e al luogo, si determina anche il vestiario proprio di ogni funzione. Non solo per le solennità liturgiche, ma anche per i consiatori ed altre speciali riunioni si suole mandare l'ì. In sede vacante l'ì. è data per ordine del cardinale camerlengo di S. R. Chiesa o del cardinale decano del S. Collegio, secondo le rispettive competenze. Enrico Dante

INTIMIAZIONE: V. VIOLENZA.