MAGLIABECHI, ANTONIO. - Erudito e bibliofilo, n. a Firenze il 28 ott. 1633, m. ivi il 27 giugno 1714. Dedicatosi agli studi eruditi, fu dal granduca di Toscana Cosimo III nominato bibliotecario della Palatina: incarico che tenne fino alla morte, restando sempre appassionato raccoglitore di libri e manoscritti.
Fu ammirato dai contemporanei per la memoria eccezionale e il prodigioso sapere, che metteva generosamente a disposizione dei dotti di tutta Europa, e a streggiato per la sorridenza deforme della persona e la sconosciuta del carattere. Legò ai poveri di Gesù Cristo la sua ricca libreria, destinata a divenire il primo nucleo della futura Biblioteca nazionale. Il leggere e il raccoglitore libri costituì la vocazione del M., il quale lasciò di scritto solo lettere e cataloghi.

(da Catalogo d'une collection de manuscrits à miniatures des Xe-XV e siècles, Amsterdam 1929, tav. 76)
MAGISTRATO - Miniatura di Michele di Carrara (sec. XV) raffigurante un interrogatorio.
(giudice). In questo secondo senso se ne parla, p. es., nella nuova Costituzione italiana (art. 101 sgg.). Per il m. in questo senso V. GIUDICE. Qui si considera il m. in secondo l'accezione più ampia del termine, in quanto cioè comprende non solo il m. giudicante, ma ogni cittadino partecipe per varietà di gradi della sovranità, cioè rivestito di un potere civile o militare, legislativo o esecutivo, giudiziario o coattivo, che egli esercita nell'interesse pubblico (v. anche PUBBLICO UFFICIALE).
Le competenze e funzioni del m. possono variare secondo le costituzioni e le forme di governo. Comuni invece a tutti e costanti devono essere alcune obbligazioni fondamentali. 1) Anzitutto è necessario che chiunque è costituito in autorità sostenga la maestà delle leggi con la saviezza delle sue decisioni, e faccia rispettare nella propria persona l'autorità dello Stato che confido a lui tale carica. 2) Inoltre ha l'obbligo di rendersi utile allo Stato e insieme ai cittadini. Chi poi è chiamato ad un pubblico ufficio, se riconosce d'avere le doti necessarie - e il bene comune esige quella prestazione - è tenuto per giustizia legale ad accettare. Questo infatti è uno dei modi con cui il cittadino presta la sua opera per il bene comune. 3) Come custode delle leggi, il m. non può abusare del proprio mandato, ma deve mirare al bene pubblico con attenzione e vigilanza, senso di giustizia e assoluto disinteresse. 4) In quanto alla scienza non basta nel m. una preparazione generale e remota, ma si richiede quella scienza prossima e immediata che interessa l'ufficio da svolgere. 5) È appena necessario accennare alla questione della elevata morale, richiesta nel m. Può servire da esempio quanto fece Mosè (Ex. 18), il quale nella scelta dei primi m. del popolo giudaico chiamò a quest'ufficio uomini saggi e timorosi di Dio, di conosciuta probità e nemici della menzogna e dell'avarizia. 6) Riguardo al comportamento del m. di fronte ad una legge ingiusta, che è costretto ad applicare, vale quanto è stato detto per il giudice.