MAGNA CHARTA LIBERTATUM

MAGNA CHARTA LIBERTATUM. - Si indica con tale nome l'atto base della vita costituzionale inglese emesso dal re Giovanni Senza Terra, il 19 giugno 1215, per richiesta dei baroni inglesi ribelli. Il valore e il significato della M. C. I. del 1215 non sono però in origine quali si sono venuti affermando in uno sviluppo non sempre organico di diversi secoli, sino alla rivoluzione del 1688 ed ancora dopo. La monarchia inglese dei Plantageneti aveva cercato nel sec. XII, per merito di Enrico II e di Riccardo Cuor di Leone, di stabilire un forte governo regio accentratore, deprimendo il particolarismo feudale. La cosa non era avvenuta facilmente: la monarchia aveva dovuto fare delle concessioni, come gli Statuti di Clarendon del 1164 e le Assise, anch'esse di Clarendon, del 1166.

Giovanni Senza Terra, uomo di grandi ambizioni, ma di scarsa capacità politica, non seppe conservare i risultati ottenuti dal padre e dal fratello. Le lotte intraprese con Filippo Augusto di Francia e con il papa Innocenzo III lo spinsero a misure fiscali che provocarono protesta e resistenze del clero e della nobiltà, decisi a difendere i loro diritti ed immunità. I grandi feudati, nel maggio del 1215, marciarono in armi su Londra ed il 15 giugno presentarono a re Giovanni a Runnymede, tra Staines e Windsor, i loro Capitula, che già contenevano i principi essenziali della M. C. I., che il Re sigillò quattro giorni dopo. La M. C. I. accordò alla Chiesa d'Inghilterra i suoi diritti e libertà tradizionali, tra le quali principali erano la libertà delle elezioni ed il diritto di andare a Roma alla Curia senza chiedere il consenso regio; ai baroni concesse il rispetto di tutti i vecchi diritti fiscali, militari, feudali. Tutte le città, borghi, ville avrebbero conservato la loro libertà e costumate. Seguivano, nella M. C. I., altre regole concernenti l'amministrazione: l'impegno di nominare giudici, sceriffi, balivi che fossero buoni conoscitori delle leggi del Regno e non tiranneggiasero le popolazioni, di restituire le somme esterte a guisa di ammenda, di non imprigionare e condannare nessun suddito se non in base a legale giudizio dei Pari, di non imporre tributi se non con il Comune Consiglio del Regno, per il quale avrebbe convocato vescovi, abati, conti, baroni almeno 40 giorni prima della riunione. I baroni avrebbero eletto 25 rappresentanti per fare osservare la pace e le libertà concesse.

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MAGLIONE, LUIGI - Ritratto.

La M. C. I. indubbiamente rappresenta un indebolimento dell'autocrazia monarchica fondata dai re del sec. XII, ma a vantaggio della casta feudale. Questa approfittava della debolezza del re Giovanni per reagire vittoriosamente contro il dispotismo regio, ma non pretendeva se non disposizioni pratiche per il governo, impegnate di spirito feudale, e restaurava costumane e garanzie feudali che erano state superate. All'opposto non vi era nessuna affermazione di diritti riferendosi ad una collettività o popolare o di classe. Ma pur riconosciendo che la M. C. I. si riferisce agli interessi particolari dei vari gruppi feudali ed ecclesiastici, non si può negare che le clausole, nella loro indecisione teorica, permettevano interpretazioni varie e quindi quel grandioso lavoro di costruzione teorica che diventò quello che di solito si dice la Costituzione parlamentare inglese.

Strane sono le vicende che la M. C. I. attraversò nel sec. XIII: appena approvata, il Re ricorse al papa Innocenzo III, che già il 24 ag. dichiarò nullo il documento come iniquo e lesivo dei diritti del re e del papa. Invece il nuovo re Enrico III, su consiglio di un legato pontificio, la confermò solennemente nel 1216; ma poi non seppe sostenerla e neppure distruggerla, si che nel 1238 il Gran Consiglio, che incominciava a dirsi Parlamento, insorse contro il governo disordinato dei favoriti del Re ed i buoni formarono una lega che impose la riunione di un Comitato dei XXV per la riforma dello Stato. Così si ebbero le Provisioni di Oxford, riaffermazione sviluppata dalla M. C. I. del 1215; così più tardi, dopo un tentativo del Re di sfuggire all'applicazione delle Provisioni di Oxford, si ebbe una nuova rielaborazione nelle Provisioni di Westminster. Non vi era però neanche allora un sistema durevole che riuscisse a controllare la monarchia; questa poteva a capriccio riunire il Parlamento, sempre ancora assemblea feudale. Solo nelle lotte politiche del sec. XIV si ebbe uno sviluppo più vivace ed innovatore della charta del 1215, in conseguenza dell'attività svolta dalle città, in una situazione completa mente nuova.

BIML.: Opera fondamentale è W. Stubbs, Constitutional history of England, Oxford 1883, da vedere nell'edizione francese.