NOTA IURIS. - Sono le abbreviazioni usate negli antichi manoscritti di opere giuridiche, in cui, a differenza di quelli letterari, molti termini tecnici venivano per comodità abbreviati. Costituiscono un sistema abbreviativo complesso, come quello che si ebbe poi nei manoscritti medievali (v. ABBREVIATORE).
La tavola qui unita mostra alcuni esempi raggruppati secondo determinati principi abbreviativi: 1) troncamento semplice indicato con un apostrofo; 2) troncamento sillabico con lineetta sovrapposta; 3) contrazione; 4) contrazione con letterina soprascritta; 5) troncamento con lineetta obliqua trasversale; 6) abbreviazioni speciali delle lettere p, q, r; 7) segni derivati dalle note tironiane; 8) forme particolari.
I primi esempi noti sono del sec. III; allo scopo di evitare dubbi di lettura o frodi, furono proibite nel 438 dal Senato romano per le copie del Codex Theodosianus, e poi di nuovo da Giustiniano nel 530 e nel 533. Nel sec. VI vennero in disuso. Il termine di n. i. si ritrova nei notarum laterculi dell'era carolingia.