OLIO SACRO

OLIO SACRO. - Il termine, anche in diritto canonico (can. 1271), si applica a prodotti vegetali, animali o mistificati, aventi somiglianza con l'olio; ma in senso proprio e canonico (can. 734 sqq., 781, 945 sqq.) indica il liquido, spremuto dalle olive mature, consacrato per servire come materia in alcuni Sacramenti e nelle consacrazioni.

Nella letteratura, nell'arte, nel simbolismo religioso, l'olio è adoperato spesso come figura di abbondanza, letizia, forza, soavità, fecondità e incorruttibilità; è preso pure per indicare alcune realtà di ordine soprannaturale, la Grazia, la misericordia, l'effusione dei carismi dello Spirito Santo (Sum. Theol., 3, q. 72, a. 2 sqq.). Per questo fin dall'antichità fu usato nel culto sacro, come nella consacrazione di altari, vasi e luoghi (Gen. 28, 18; 35, 14; Ex. 30, 24 sqq.; 40, 9, sqq.), dei sacerdoti (ibid. 29, 7 sqq.; Lev. 8, 11), dei re (I Reg. 10, 1; 16, 13); nei sacrifici e nelle oblazioni delle primizie (Lev. 2, 1 sqq.; Deut. 14, 23); nella purificazione dei lebbrosi (Lev. 14). Il Salvatore è detto «Cristo» (Unto) per antonomasia. Nel Nuovo Testamento è usato per sanare i malati, nell'Estrema Unione, mescolato ad aromi per onorare gli ospiti (Lc. 7, 46; Io. 11, 2), nella sepoltura (ibid. 19, 40; Mc. 16, 1), ecc. L'o. s., distinto dall'olio per le lampade (can. 1271; V. LAMPADA) e da quello benedetto ad uso dei fedeli (Rituale, tit. 8, cap. 19), è olio benedetto di benedizione costituiva con rito solenne dal vescovo. La Consacrazione si distingue dalla benedizione per l'uso dell'o. s. Questo è di tre specie: 1) o. s. degli infermi (oleum infirmorum): è la materia dell'Estrema Unione, usato pure per benedire esternamente le campane; 2) dei Catecumeni (Sanctum oleum, Oleum catechumenorum): usato nel Battesimo, per

ungere le mani del neosacerdote, per versare nel fonte battesimale; 3) S. Crisma (olio mescolato con balsamo): materia della Cresima, usato in tutte le consacrazioni, da versare nel fonte battesimale, sul capo dei neobattezzati e dei neovescovi, cui inoltre si unghono le mani.

Essenziale è la benedizione, compiuta di solito il Giovedì Santo dal vescovo; il Papa può probabilmente delegare a un semplice sacerdote la facoltà di benedire il Crisma; certamente quella di benedire l'olio degli infermi (can. 945), facoltà usata in modo ordinario dai sacerdoti orientali. Per la liceità si esige che gli o. s. siano recenti, cioè dell'anno in corso; ma in caso urgente si possono usare entro i 4 anni gli o. s. vecchi, purché non corrotti (Collecaneda S. C. Prop. Fide, nn. 183; 263; 1965, 3-4). In caso di bisogno si può aggiungere in minore quantità il olio puro (can. 734); l'operazione si può ripetere. Si devono conservare in chiesa in luogo distinto, in vassetti sigillati e ben chiusi; per necessità possono tenersi in casa. Il parroco deve sollecitamente procurarsi del proprio vescovo; e quest'atto importante può avere norme locali varie. Si esclude la trasmissione per posta o corriere, lecita per mezzo di laico fidato (Collecaneda cit., n. 2106).

In senso improprio, si suole chiamare o. s. anche un liquido, simile all'olio proveniente dalle tombe o dalle reliquie di alcuni santi, detto anche «oleum martyris» (Paolino da Nola, Carmen, 18, 38-48: PL 61, 491) o «manna» (Gregorio di Tours, De mirae., I, 30: PL 71, 934, ad es., di S. Martino, s. Nicola di Bari).

BIBL.: oltre i diversi trattati di teol. morale e diritto canonico, cfr. A. Franz, Die kirchl. Benediktionen im Mittelalter, I, Friburg, in B. p. 335-61; L. Eisenhofer, Handb. der Kath. Liturgik, I, 1932, pp. 308-15; P. Hofmeister, Die hl. die in der morgen- und abendländisch. Kirche, Würzburg 1948; P. Bernhard, Chréme (saint), in DThC, II, 2395-2414; F. Cabrol, Hule, in DACL, VI, 2777-91; P. Bayart, Consacrations, in DDC, III, 700-707; IV, 248-50.