ORATORIO (LITURGIA)

ORATORIO (LITURGIA). - È un edificio o un luogo sacro destinato, anziché all'uso di tutti i fedeli, a quello di un collegio, di una comunità, di una famiglia o di un privato (can. 1188).

I. NOZIONI GENERALI

La contrapposizione fra chiesa ed o. comincia ad aversi quando, cessate le persecuzioni e diffusosi il cristianesimo, ai luoghi, in genere angusti, nei quali si erano svolti gli atti del culto nei primi secoli, si aggiungono ampi edifici esclusivamente destinati alla preghiera ed alla celebrazione delle sacre cerimonie. Detta contrapposizione va però limitata al senso sostanziale, poiché era comune tanto il nome di ecclesia quanto quello di oratorium, anche se questa ultima voce risponde più al concetto cristiano, poiché Cristo stesso chiamò domum orationis il luogo destinato al culto divino. Con il risvegliarsi della Chiesa la voce oratorium, e non soltanto il suo concetto sostanziale, acquistò un significato di contrapposizione alla basilica ed alla ecclesia in considerazione della mole stessa degli edifici; decisiva poi per un confronto è la restrizione che viene data agli o. per la celebrazione della Messa e l'amministrazione dei Sacramenti. Due particolari teneri di luoghi sacri, compresi sotto il nome di o., si affermarono già fin dal sec. VI, e cioè la cappelle private dei sommi pontefici e dei vescovi e quelle dei principi.

II. DISTINZIONI

Gli o. si distinguono in privati, semipubblici e pubblici.

1. Gli o. privati. - Con il decr. De obsercandis et viitandis in celebratione Missae nella sess. XXII del Concilio di Trento del 17 sett. 1562 venne revocato il potere dei vescovi di permettere la celebrazione della Messa negli o. privati di case private; mentre detto potere rimase immutato per gli o. privati di case non private, cioè per quelli che sogliono dirsi o. semipubblici o semi privati. La Sede Apostolica è l'unica competente per tale concessione e l'indulto è la forma con la quale il privilegio viene conferito: esso contiene un certo numero di clausole riguardanti: 1) l'intervento del vescovo (prima che il vescovo conceda la licenza deve visitare l'o. o personalmente o per mezzo di altri, per vedere se esso abbia tutte le condizioni richieste dall'induolo e quindi lo approvati); 2) il luogo dell'o., che deve essere decentemente disposto, chiuso almeno per tre parti dal muro, munito di tutte le suppellettili necessarie per il Divino Sacrificio, libero da qualsiasi uso profano o domestico; 3) la Messa ed il sacerdote celebrante (non è permessa che un'unica Messa, ma qualora, con un indulto straordinario, venga dato il permesso di celebrare il giorno della Natività del Signore, allora possono celebrarsi nell'o. anche tre Messe [S. Congr. del Concilio, 13 genn. 1725]; 4) gli