ORATORIO (LITURGIA). - È un edificio o un luogo sacro destinato, anziché all'uso di tutti i fedeli, a quello di un collegio, di una comunità, di una famiglia o di un privato (can. 1188).
I. NOZIONI GENERALI
La contrapposizione fra chiesa ed o. comincia ad aversi quando, cessate le persecuzioni e diffusosi il cristianesimo, ai luoghi, in genere angusti, nei quali si erano svolti gli atti del culto nei primi secoli, si aggiungono ampi edifici esclusivamente destinati alla preghiera ed alla celebrazione delle sacre cerimonie. Detta contrapposizione va però limitata al senso sostanziale, poiché era comune tanto il nome di ecclesia quanto quello di oratorium, anche se questa ultima voce risponde più al concetto cristiano, poiché Cristo stesso chiamò domum orationis il luogo destinato al culto divino. Con il risvegliarsi della Chiesa la voce oratorium, e non soltanto il suo concetto sostanziale, acquistò un significato di contrapposizione alla basilica ed alla ecclesia in considerazione della mole stessa degli edifici; decisiva poi per un confronto e la restrizione che viene data agli o. per la celebrazione della Messa e l'amministrazione dei Sacramenti. Due particolari generi di luoghi sacri, compresi sotto il nome di o., si affermarono già fin dal sec. VI, e cioè la cappella privata dei sommi pontefici e dei vescovi e quelle dei principi.II. DISTINZIONI
Gli o. si distinguono in privati, semipubblici e pubblici.1. Gli o. privati. - Con il decr. De observandis et evitandis in celebratione Missae nella sess. XXII del Concilio di Trento del 17 sett. 1562 venne revocato il potere dei vescovi di permettere la celebrazione della Messa negli o. privati di case private; mentre detto potere rimase immutato per gli o. privati di case non private, cioè per quelli che sogliono dirsi o. semipubblici o semi privati. La Sede Apostolica è l'unica competente per tale concessione e l'indulto è la forma con la quale il privilegio viene conferito: esso contiene un certo numero di clausole riguardanti: 1) l'intervento del vescovo (prima che il vescovo conceda la licenza deve visitare l'o. o personalmente o per mezzo di altri, per vedere se esso abbia tutte le condizioni richieste dall'indulto e quindi lo approvi); 2) il luogo dell'o. che deve essere decentemente disposto, chiuso almeno per tre parti dal muro, munito di tutte le suppellettili necessarie per il Divino Sacrificio, libero da qualsiasi uso profano e domestico; 3) la Messa ed il sacerdote celebrante (non è permessa che un'unica Messa, ma qualora, con un indulto straordinario, venga dato il permesso di celebrare il giorno della Natività del Signore, allora possono celebrarsi nell'o. anche tre Messe [S. Congr. del Concilio, 13 genn. 1725]; 4) gli

Le costituzioni pontificie successive al decreto tridentino sono la lettera della S. Congr. del Concilio del 25 ott. 1615, e il decr. Quoniam sancta di Clemente XI del 15 dic. 1703, in cui venne ribadito il principio che i vescovi, anche se insigniti della dignità cardinalizia, non avessero facoltà di celebrare o far celebrare la Messa fuori della loro abitazione nelle case dei laici.
Benedetto XIV, con l'encicl. Magno cum animi del 2 giugno 1751, ribadì in maniera decisiva il pensiero del Concilio di Trento e dei suoi predecessori, vale a dire la necessità dell'autorizzazione della Sede Apostolica per la celebrazione della Messa negli o. privati.
I cann. 1188-90 e 1194-96 del CIC in tema di o. privati non sono che un compendio delle norme precedenti. Infatti nei canoni predetti vengono presi in esame tre categorie di o. privati: 1) quelli a vantaggio di persone private (can. 1188 § 2, n. 3). Perché essi esigano si richiede ordinariamente la concessione dell'indulto pontificio (can. 1195 § 1). Il vescovo poi non può permettere che la celebrazione di una sola Messa per modum actus, in casu aliquo extra ordinario, iusta et rationabili causa. 2) Riguardo poi alla categoria degli o. privati dei cardinali e dei vescovi (can. 1189) bisogna distinguere fra o. di cardinali e vescovi titolari e o. di cardinali e vescovi residenziali. I primi sono degli o. privati che godono tuttavia dei privilegi e dei diritti propri degli o. semipubblici; i secondi invece, cioè gli o. che si trovano nel palazzo del vescovo diocesano, è dubbio che possano chiamarsi privati, nonostante l'elencazione del CIC, quando invece dovrebbero rientrare nella categoria dei semi pubblici, cioè degli o. privati di case non private. 3) I piccoli o. eretti nei cimiteri da famiglie o persone private per propria sepoltura.
La recente istruzione della S. Congr. dei Sacramenti del 1° ott. 1949 ha maggiormente ristretto le possibilità di concessione del privilegio dell'o. privato. Detto concessione viene data solo a coloro qui ceterum morum probitate opertaque religionis professione excellent e che siano stati dispensati per infermità o distanza dalla chiesa dall'ascoltare la Messa nei giorni di precetto. La facoltà di soddisfare il precetto festivo nell'o. si limita ai consanguinei o agli affini nella stessa linea e grado in cui la consanguineità o l'affinità costituiscono impedimento dirimente al matrimonio (cann. 1076 §§ 1 e 2; 1077 § 1), ai coabitanti ed alle persone addette al servizio; mentre è esclusa la concessione per omnes aditantes, a meno che si tratti di caso gravissimo e straordinario; viene anche confermato e ribadito il principio, del resto scrupolosamente osservato dalla costante prassi della Sede Apostolica, di non concedere la facoltà di conservare l'Eucaristia nelle cappelle domestiche se non in casi straordinari, per gravi cause, e con le opportune cautele.
2. Gli o. semipubblici. - Gli o. semipubblici o semiprivati cominciarono ad assumere una figura giuridica a se stante al tempo del Concilio di Trento. Leone XIII nel decr. A sacra del 23 genn. 1899 stabilisce che sono o. semipubblici quelli che, per quanto eretti in luogo privato e comunque non assolutamente pubblico, non servono tuttavia ad una persona privata o ad una famiglia, ma ad una comunità di persone. Dal testo del decreto si rileva che l'anctoritas dell'Ordinario è condizione necessaria per l'erezione dell'o. semipubblico, mentre per quello privato il vescovo non è che un esecutore dell'indulto pontificio, qualora sussistano tutti i requisiti dell'indulto stesso.
Il Concilio di Trento non ha portato nessuna innovazione sul potere degli Ordinari diocesani in rapporto agli o. semipubblici, e li ha nettamente distinti dai privati, con i quali prima spesso si confondevano.
Dalla comune dottrina vengono riconosciute varie specie di detti o., e cioè quelli del palazzo vescovile e cardinalizio, quelli dei luoghi religiosi, vale a dire dei luoghi che vengono eretti con il consenso e con l'autorità del vescovo in vista di un fine pio, oltre a quelli di luoghi pubblici, cioè di luoghi non riservati all'abitazione di qualche famiglia privata, ma in forza di una fondazione destinati ad utilità comune, ad es., i collegi destinati per l'educazione della gioventù e le carceri.
Perché un o. semipubblico possa esplicare le sue funzioni bisogna che esso sia soggetto alla designatio ed alla visitatio, funzioni che competono in linea generale all'Ordinario diocesano; potrebbe essere anche dedicato, ma ciò non è necessario. Nell'o. semipubblico possono esercitarsi tutte e soltanto le funzioni sacerdotali, ed il precetto festivo viene soddisfatto non solo da coloro a cui vantaggio l'o. è stato eretto, ma anche da quelli che vogliono intervenire.
Il CIC, nel regolare gli o. semipubblici, non fa che richiamare i principi precedentemente esposti (can. 1188 § 2, n. 2). Il can. 1192 § 1 fa divieto di erigere o. semipubblici senza il consenso dell'Ordinario; nel § 2 si rileva che l'approvazione deve essere subordinata ad una visita dello stesso vescovo o di un sacerdote da lui delegato per il riscontro dei requisiti richiesti; nel § 3 si parla dell'impossibilità della conversione a luogo profano dell'o. semipubblico, senza l'autorizzazione del vescovo: detti o. possono essere consacrati con benedizione costitutiva, nel qual caso, secondo la prevalente dottrina, sono esenti dal potere civile e godono dell'immunità; generalmente però è sufficiente la benedizione invocativa (can. 1196 § 2).
3. Gli o. pubblici. - I due requisiti necessari ed insostituibili sono: 1) il pubblico ingresso dell'o., che implicitamente suppone il libero uso del medesimo da parte
dei fedeli. Sola eccezione, del resto venuta meno fin dagli inizi del sec. XVII, si ha in quegli o. che siano di dominio privato e non abbiano alcuna porta o ingresso pubblico, ma vengano costituiti in titulum beneficii; un esempio si ha nella cappella del Palazzo Altemps in Roma, in cui oltre la campana, segno di pubblicità, vi sono ministri dedicati stabilmente al culto e un grande apparato nella celebrazione delle festività; 2) l'autoritas del vescovo per la costruzione. Requisiti anche indispensabili sono, come del resto per l'edificazione di una Chiesa, il consenso dell'autorità diocesana e la costituzione di dote (che secondo la dottrina avviene soltanto per gli o. consacrati e non per quelli semplicemente benedetti). Inoltre l'o. erigendo non deve arrecare, con la sua erezione, danno ad altre chiese già esistenti ed in particolare alle parrocchie, ed in considerazione di ciò negli o. possono celebrarsi solo le funzioni sacerdotali, quali le Messe private solenni, la benedizione e distribuzione di candele, delle ceneri, delle palme; le funzioni della Settimana Santa, l'esposizione delle Quarant'ore, ecc., mentre sono escluse le vere e proprie funzioni parrocchiali, quali la benedizione del fonte battesimale, l'aspersione delle case, le processioni nei confini della parrocchia, la Messa del Giovedì Santo. Per quel che riguarda l'amministrazione dei Sacramenti, possono nel pubblico o. in via straordinaria amministrarsi il Battesimo, la Penitenza, l'Eucaristia, e può celebrarsi il Matrimonio; è di esclusiva spettanza della parrocchia la celebrazione delle esequie del fedele. Altri segni, poi, che contraddistinguono l'o. pubblico dal privato sono la campana per chiamare i fedeli alle sacre funzioni; l'altare fisso ed immobile, data la destinazione perpetua al culto; l'esistenza di un santo titolare, di cui ogni anno venga celebrata la festa. Questi requisiti non sono necessari, ma servono soltanto in caso di dubbio a dimostrare la pubblicità di un o.
Scendendo all'esame del CIC si può osservare, seguendo anche la comune dottrina, come una essenziale differenza tra una chiesa ed un pubblico o. non possa stabilirsi: l'unica discriminante è che la chiesa principalmente, e in forza della sua natura, viene destinata a tutti i fedeli, mentre il pubblico o. principalmente viene destinato a determinate persone fisiche o morali. In base al can. 1188 § 2 n. 1 si desume una duplice categoria di pubblici o.: e cioè quelli eretti a vantaggio di qualche persona privata, e quelli costituiti a favore di qualche collegio, confraternita ecc. All'una e all'altra categoria di o. i fedeli hanno diritto di accedere liberamente. Questione non ancora risolta nella dottrina è quella sulla natura giuridica del pubblico o.: difatti è incerto il pensiero del CIC relativamente al can. 1191 § 1: oratoria publica eodem iure quo ecclesiae reguntur, poiché da una interpretazione estensiva o restrittiva deriva l'esistenza o meno di una persona morale nell'o. pubblico.
III. GLI O. NELL'ORDINAMENTO ITALIANO. - In questo presentano interesse soltanto gli o. pubblici, poiché, come è ovvio, non possono essere contemplati gli o. privati. Gli o. pubblici rimangono pur sempre di proprietà privata e, come è stato osservato, «si distinguono perciò dalle chiese destinate al culto pubblico, appartenenti al cosiddetto demanio ecclesiastico». Tuttavia, da un punto di vista strettamente civilistico gli o. di tale categoria vengono designati sotto la generica dizione di chiese o cappelle aperte al culto pubblico: ma «mentre la chiesa è pubblica obiettivamente e subbiettivamente, la pubblicità degli o. è di natura del tutto speciale, in quanto sorge dall'esistenza del diritto dei fedeli di accedervi liberamente almeno durante le funzioni» (Olivero). Tale diritto di accesso è un elemento essenziale della pubblicità dell'o. e, di conseguenza, accertata tale destinazione, il proprietario non può di sua iniziativa mutarla e l'autorità vescovile o il parroco nell'ambito della rispettiva

Secondo gli autori, poi, essendo gli o. pubblici edifici aperti al culto, non possono non ritenersi ad essi applicabili gli articoli relativi del Concordato, per cui questi luoghi sono esenti da requisizioni od occupazioni, che possono in via del tutto eccezionale essere consentite previo accordo con l'Ordinario (art. 9); come anche non è consentita la demolizione di detti luoghi se non su accordo della competente autorità ecclesiastica (art. 10).
IV. ARTE
Come organismo architettonico l'o. non differisce sostanzialmente dalle chiese, ma è di dimensioni minori: generalmente è costituito da una semplice aula a pianta quadrata o rettangolare, con un solo altare.Può essere una costruzione a se stante, come, per citare gli esempi più antichi, quelli dei SS. Celso e Nazaro (cosiddetto mausoleo di Galla Placidia, caratterizzato per la pianta a croce greca) e di S. Maria in Cosmedia (già battistero degli Ariani), entrambi a Ravenna; e quello di S. Giovanni in oleo a Roma (rifatto esternamente dal Bramante e nell'interno dal Borromini). Ma più spesso è unito ad edifici maggiori di culto come quello dei SS. Quaranta Martiri presso S. Maria Antiqua a Roma (del sec. VIII), o è ad un piano inferiore alla chiesa (S. Maria della Fontana sotto la chiesa omonima a Milano; S. Michele Berteldi sotto quella di S. Gaetano a Firenze), o al disopra (o. delle Stimmate annesso alla chiesa omonima a Roma).
Frequenti sono anche gli o. con accesso diretto all'esterno, e quindi con facciata propria: tipici quelli dedicati a s. Bernardino, contigui o almeno vicini a chiese francescane, innalzati per lo più nella seconda metà del '400; si ricordano quello di Assisi, quello di Siena, costituito da due ambienti sovrapposti, quello di Perugia, famoso per l'elegante facciata d'Agostino di Duccio. Nel '600 la Regola di s. Filippo Neri, che prescrive l'o. distinto dalla chiesa, diffuse questo tipo di costruzione; i maggiori esempi sono a Firenze (S. Firenze, non più ufficiato), a Bologna, a Torino e a Roma (quest'ultimo, notevolissima opera del Borromini). Durante la Controriforma anche altri Ordini e Confraternite eressero o., notevoli talvolta
per architettura (S. Maria in Trivio, o. del Crocifisso a Roma; o. della Dottrina cristiana a Firenze), per le opere pittoriche (S. Lucia del Gonfalone a Roma), per la decorazione (o. del duomo di Vicenza). A Palermo è nell'interno degli o. che si manifesta più compiutamente l'esuberanza decorativa del barocco siciliano, soprattutto ad opera dei Serpotta, che ne rivestono pareti e volte di stucchi (Rosario di S. Domenico, Rosario di S. Zita, S. Lorenzo, S. Caterina). Interessanti, più che per l'architettura per opere d'arte e per memorie storiche, sono gli o. delle congregazioni degli ospedali (Misericordia a Firenze; S. Maria della Scala a Siena); e specialmente quelli delle compagnie che assistevano i condannati (S. Giovanni Decollato a Roma e ad Orvieto; S. Maria succurre miseri a Napoli; o. della Morte a Genova, ecc.). Più rari sono gli o. nel '700, o in forme barocche (S. Maria dei Guarini a Bologna) o già decisamente improntati al neoclassicismo (o. del B. Enrico a Treviso), seguendo le tendenze generali dell'architettura religiosa nelle varie regioni.