ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO (International Labour Organisation; sigla: I.L.O.). - È una istituzione tripartita nella quale
governi, datori di lavoro e lavoratori, direttamente rappresentati, svolgono, sul piano internazionale, un'azione diretta alla tutela ed al miglioramento delle condizioni di lavoro, per promuovere la stabilità internazionale delle condizioni economiche e sociali.
Una parte dei trattati di pace del primo dopoguerra (la parte 13ª di quelli di Versailles, St-Germain e Trianon, la 12ª di quelli di Neuilly e di Sèvres) è dedicata all'O. i. del l., ed in essa è inserita (cf. l'art. 427 del Trattato di Versailles) la cosiddetta « Carta internazionale del lavoro », contenente alcuni principi generali direttivi della politica sociale della Società delle Nazioni, nella quale, con una certa autonomia, l'Organizzazione era ricompresa (principio che il lavoro non deve essere considerato semplicemente come una merce o un genere di commercio; diritto d'associazione per tutti gli scopi non contrari alle leggi, sia per i salariati che per gli imprenditori; retribuzione dei lavoratori con un salario assicurante loro un conveniente livello di vita, consono all'ambiente ed al tempo; adozione della giornata di 8 ore e della settimana di 48 ore, da conseguire ovunque non sia ancora ottenuta; adozione di un riposo settimanale di 24 ore come minimo, comprendente la domenica, sempre che sia possibile; soppressione del lavoro dei fanciulli ed obbligo di apportare al lavoro dei giovani dei due sessi le limitazioni necessarie per permettere loro di continuare la propria educazione ed assicurare il proprio sviluppo fisico; principio del salario uguale senza distinzione di sesso, per un lavoro di uguale valore; assicurazione nelle norme emanate in ogni paese in materia di condizioni di lavoro di un equo trattamento economico a tutti i lavoratori legalmente residenti nel paese stesso; organizzazione da parte di ogni Stato di un servizio
ispettivo, comprendente donne, per assicurare l'applicazione delle leggi e dei regolamenti sulla protezione dei lavoratori).
L'O. i. del l. è sopravvissuta al crollo della Società delle Nazioni, ha continuato a funzionare durante la seconda guerra mondiale e si è poi collegata con la nuova Organizzazione delle Nazioni Unite (O.N.U.). Tra gli organi di quest'ultima v'è un Consiglio economico e sociale con particolare competenza per quanto attiene alla
realizzazione delle finalità dell'O. N. U. relativamente alla collaborazione internazionale in materie economiche e sociali (tra le quali la promozione di un tenore di vita più alto, il pieno impiego della mano d'opera e le condizioni di un progresso e di uno sviluppo economico e sociale). L'O. i. del l. è riconosciuta come un'istituzione speciale (specialized agency) dell'O. N. U.; le loro relazioni sono regolate da un apposito accordo (1946). Essa ha una caratteristica propria tra le istituzioni interstatali, in quanto nei suoi

Tre sono gli organi essenziali: la Conferenza internazionale del lavoro, massimo organo deliberante, che si riunisce generalmente una volta all'anno; il Consiglio amministrativo, organo dirigente, che si riunisce quattro volte nello stesso periodo; l'Ufficio internazionale, organo esecutivo ed amministrativo e segretariato permanente (ed una sede anche a Roma, oltre che in altre città di vari paesi).
La Conferenza riunisce le delegazioni nazionali degli Stati membri, che hanno raggiunto il numero di 61. L'Italia ne ha fatto parte fin dall'origine (1919), salvo gli ultimi tempi del fascismo per recesso determinato da motivi politici in seguito alla guerra etiopica, rientrando poi a farne parte nel 1945. Il compito principale della Conferenza consiste nell'elaborare norme di portata uni-
ORGANIZ. INTERN. DEL LAVORO - ORGANIZ. METEOROLOGICA
versale, facendone oggetto di convenzioni internazionali (plurilaterali, aperte) o di raccomandazioni ai governi (per adozione nei singoli diritti interni). La costituzione dell'O. i. del l. esige che gli Stati membri sottopongano alle competenti autorità nazionali, per proposta di ratifica, le convenzioni adottate dalla Conferenza. Una convenzione entra in vigore quando è stata ratificata da un determinato numero di Stati. Con la ratifica lo Stato s'impegna a modificare od integrare la propria legislazione per renderla conforme alle disposizioni della convenzione stessa; s'impegna inoltre a sottomettere all'O. i. del l. un rapporto sulle misure prese al riguardo. Sono previste anche misure rivolte a garantire che le convenzioni ratificate siano effettivamente messe in vigore. Le raccomandazioni non vanno sottoposte alla procedura di ratifica, ma gli Stati membri hanno tuttavia l'obbligo di dare pratica attuazione alle disposizioni con esse adottate.
Il Consiglio di amministrazione è composto di 32 membri: 8 rappresentanti di lavoratori, 8 di datori di lavoro, 16 di governi, dei quali 8 con rappresentanza fissa di altrettanti paesi di maggior importanza industriale (tra essi l'Italia) ed 8 elettivi tra gli altri Stati. Fissa l'ordine del giorno della Conferenza; indirizza e vigila sui servizi dell'Organizzazione, delibera il bilancio annuale.
L'Ufficio comprende l'insieme dei servizi tecnici, è incaricato di studi e ricerche e della redazione e stampa di numerose pubblicazioni, assicura i servizi di segreteria, prepara la documentazione relativa agli argomenti posti in discussione, fornisce i mezzi destinati ad assicurare l'applicazione delle convenzioni.
Al 1º ag. 1949 erano state adottate 98 convenzioni e 90 raccomandazioni; le prime avevano raccolto 1022 ratifiche. Sotto gli auspici dell'O. i. del l. un gran numero di missioni è stato inviato in paesi e regioni che avevano bisogno dell'opera di esperti. Da qualche tempo, questo compito di assistenza tecnica agli Stati membri è stato sviluppato. Uno sforzo particolare è diretto a promuovere e a guidare l'insieme dei paesi verso un uso più efficiente delle proprie risorse di mano d'opera, e ciò comporta l'organizzazione del collocamento, della formazione professionale e dell'emigrazione a scopo di lavoro. Al tempo stesso l'O. i. del l. ha sviluppato le sue attività regionali, indicando conferenze e riunioni preparatorie in Europa, nell'America latina, in Asia e nel prossimo e medio Oriente. Tra le convenzioni adottate possono segnalarsi, p. es., quelle sulla giornata di 8 e la settimana di 48 ore, la libertà di associazione, la protezione dei salari, le ferie pagate, le assicurazioni contro le malattie e sulla vecchiaia, la proibizione del lavoro forzato, del lavoro notturno delle donne, ecc. Numerose sono quelle su determinati settori dell'attività economica; tutta una serie è diretta, p. es., al miglioramento delle condizioni dei marittimi.
Dopo il 1945 sono state istituite commissioni d'industria con lo scopo di contribuire alla soluzione di problemi economici o sociali di industrie particolari (p. es., del carbone, ferro e acciaio, petrolio, ecc.). Per facilitare il lavoro dell'Organizzazione in settori diversi sono state istituite commissioni speciali (come quelle per la prevenzione infortuni, per l'igiene industriale, il lavoro delle donne, gli impiegati, la sicurezza sociale, ecc.).
BIBL: molto copiose e varie sono le pubblicazioni periodiche o a serie dell'Ufficio internazionale del lavoro. Tra le principali (di solito in tre lingue: francese, inglese e spagnola): Serie legislativa, Studi e documenti, Informazioni sociali (bimestrale), Rivista internazionale del lavoro (mensale), L'annata sociale, ed ora (dal 1947): I rapporti annuali alle Nazioni Unite; fuori serie: Dix ans d'Organisations internationale du travail, Ginevra 1931; Constitutions et règlements de l'Organisation internationale du travail, ivi 1948; Trente ans de combat pour la justice sociale (1919-49), ivi 1950. Cf. pure, nella abbondantissima letteratura internazionale, anche per altri rinvii: G. Balladore Pallieri, Diritto internazionale del lavoro, Padova 1938 (nel vol. IV del Trattato di diritto del lavoro, diretto da U. Borsi e F. Pergolesi). Inoltre: I. Godart, Les clauses du travail dans le Traité de Versailles, Les décisions de la Conférence de Washington, Parigi 1920; E. Mahaim, L'Organisation permanente du travail, ivi 1925; G. Schelle, L'Organisation internationale du travail et le B.I.T., ivi 1930; M. Le Roy, Catholicisme social et Organisation internationale du travail, ivi 1937; N. Zarras, Le contrôle de l'ap-
plication des conventions internationales du travail, ivi 1937; P. Zanela, Saggio sull'organizzazione permanente del lavoro, Palermo 1939. Ferruccio Pergolesi