RINVIO RICETTIZIO

RINVIO RICETTIZIO. - Si ha r. r. tutte le volte che una disposizione di legge dello Stato o della Chiesa fa proprie, cioè recepisce, una o più norme legislative di un altro Stato; o, per quanto attiene ai rapporti tra Stato e Chiesa, una norma o un complesso di norme legislative rispettivamente della Chiesa o dello Stato. La legge, così recepita nella sua materialità, diventa propria di quello Stato o della Chiesa, e cioè di una società perfetta, che, in forza, appunto, del r. r., fornisce a quella materia l'elemento formale e vincolante e la trasforma, pertanto, in legge propria dello Stato o della Chiesa.

Il r. r. si distingue dal rinvio formale, nel quale da determinata legge della Chiesa o dello Stato fa bensì riferimento ad altra legge di altra società giuridica perfetta, ma senza farla propria, senza recepirla, ma soltanto come presupposto di determinati effetti giuridici.

Il r. r., che la legge canonica può e suole fare a norme civilistiche, canonizzazione (v.).

Il r. r. può essere limitato ad un complesso di leggi emanate prima di una certa data. In tal caso, le leggi successivamente approvate non hanno rilevanza alcuna per lo Stato nel cui sistema legislativo si verifica la recezione. Continuano cioè ad avere vigore nello Stato recipiente determinato norme, che possono essere state abrogate o anche modificate nella legislazione da cui furono mutate. Un caso tipico è quello offerto dalla legislazione della Città del Vaticano che recepi moltissime leggi e codici italiani vigenti al 7 giugno 1929. Ora molte di quelle leggi più non vigono in Italia (Codice penale Zanardelli; Codice di proc. penale del 1913; Codice di commercio; Codice di procedura civile; e lo stesso Cod. civ. del 1865), pur continuando ad avere vigore nel Vaticano.

Tala, e anzi più frequentemente, il r. r. è per così dire in bianco; cioè si applica la legge che vige nel tempo in cui si colloca il rapporto giuridico controverso, non già una determinata legge, o complesso, o sistema di leggi cristallizzate nel tempo.

Può darsi che la legge dello Stato alla quale si fa riferimento ricettizio faccia, a sua volta, riferimento alla legge di un altro Stato. E qui bisogna distinguere; se la legge del riferimento ricettizio disciplina l'istituto giuridico de quo agitur (come è il caso più frequente) e soltanto, in casi speciali (per motivi di cittadinanza dei soggetti o di territorialità del rapporto giuridico), fa riferimento alla legge di un altro Stato, bisogna applicare la legge a cui è fatto il primo rinvio e non andare oltre.

Se invece la legge del riferimento ricettizio (come, in astratto, è pensabile anche se in pratica rarissimo) non

disciplina affatto quell'istituto ma accoglie ex integro, con rinvio a sua volta ricettizio, una legge di altro Stato (o della Chiesa) è a questa legge che per ovvia necessità di cose occorre far capo. Recepta in ogni caso è la legge, non già la interpretazione giurisprudenziale anche se uniforme e costante della legge (quale è accolta dai tribunali dello Stato al quale la legge recepita appartiene), a meno che, per norma legislativa o consuetudinaria di quello Stato, la interpretazione giurisprudenziale non consegua, in quello Stato stesso, forza ed efficacia di legge.

Il r. r. ed in particolare la canonizzazione non può mai essere integrale o alla cieca. La Chiesa e lo Stato pongono, per necessità ovvia di logica e di morale, alcune limitazioni, derivate dal diritto naturale, da contraria disposizione di ordine pubblico o di interesse pubblico e cosiddetto buon costume (cf. citato can. 1529 e art. 31 delle cosiddette preleggi al Codice civ. ital.).

BIBL.: V. CANONIZZAZIONE DELLE LEGGI. Corrado Bernardi