ROTA

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ROTA. - Agli inizi del sec. XVI si può constatare, sia nello Stato pontificio come in altre regioni d'Italia, una fioritura di tribunali civili che si fregiano del nome di Ruota o R., nome certamente originato dalla S. Romana Rota (v. TRIBUNALI ECCLESIASTICI. Sede, II), che sussisteva già da qualche secolo ed era ormai famosa nel mondo cattolico.

Non tutte le R., però, furono istituite dai romani pontifici, quasi tutte invece ebbero competenza per lo più soltanto nel foro civile. Sarebbe interessante scoprire la ragione dell'origine quasi simultanea di tanti tribunali simili; indagare perché sia stato scelto quel determinato nome; investigare inoltre quali eventuali rapporti siano intercorsi con la R. romana, e determinare infine tutti gli elementi comuni, ponendo in rilievo anche quelli particolari di ciascuna. Per ora si può dire soltanto che non consta ci sia stata alcuna relazione tra la S. Romana R. e le altre particolari R.; non risulta alcuna relazione di dipendenza, pur dovendosi riconoscere alla R. romana un campo di giurisdizione universale, mentre le altre

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Rota - Da sinistra a destra: R. di Leone IX (Privilegium Iconia IX, a. 1051) - R. di Pasquale II (Privilegium Paschalia II, a. 1216) - R. di Innocenzo III (Privilegium Innocenti III, a. 1207) - R. di Paolo V (Litt

(da J. Battelli, Exempla scripturarum. III, Acta Pontificam. citta del Patinone 1627.

ROTA - R. di Pio XII nella bolla di canonizzazione di S. Luigi Maria Grignion di Montfort (20 luglio 1947) - Roma, Archivio della Postulazione dei Padri Montfortani.

R. ebbero un territorio limitato e una competenza determinata e ristretta.

Le R. locali, di cui nessuna ebbe mai la qualifica di sacra, vollero assumere, e in genere con il beneplacito papale, un nome ormai di fama mondiale, per una certa vanità; tuttavia è necessario riconoscere che dopo il 1500 vi fu un sostanziale mutamento negli istituti giudicanti. Non più un singolo giudice, arbitro assoluto, ma un tribunale collegiale composto di tre, quattro o cinque membri, con facoltà per le parti di appellarsi presso lo stesso tribunale: in ciò si può notare un influsso della S. R., con l'effetto di una maggiore garanzia di giudizio. Per tutelare meglio l'indipendenza dei giudici, questi non venivano scelti sul luogo, ma fatti venire per lo più da altre regioni: si ricorda come le due città di Macerata e di Perugia si scambiassero gli uditori per le loro rispettive R.

La prima R., che, in ordine di tempo, sorge nello Stato pontificio è quella di Perugia, chiesta dalle stesse autorità del luogo al papa Clemente VII e da questo concessa il 28 marzo 1530 con il breve Exponi nobis nuper fecistis. Ai primi del sett. 1532 il nuovo Collegio diede inizio alla sua attività che durò, salva la breve interruzione sotto Paolo III, fino al 1798, cioè fino alla invasione delle truppe francesi nello Stato pontificio. In seguito, si ha poi la R. di Bologna, istituita da Paolo III con la bolla dell'11 luglio 1535 Ex iniuncto nobis. Al tribunale furono assegnati cinque giudici, da scegliersi fuori della città di Bologna, con incarico per cinque anni. Le cause civili vi potevano essere giudicate in qualsiasi istanza, senza quindi che vi fosse la necessità di ricorrere, per gli appelli, a tribunali estranei. Anche questa R. ebbe vita fino alla Rivoluzione Francese. A Macerata la R. fu eretta da Sisto V, per tutte le province delle Marche, con la bolla Romana Pontifex supremi laudis in terra vicarius del 15 marzo 1589. La competenza fu allargata oltre il foro civile, comprendendo anche le cause ecclesiastiche e quelle miste e in parte quelle criminali. Il tribunale poté considerarsi quasi pontificio, perché lo stesso Pontefice si riservò la nomina di quattro dei cinque giudici. Anche costoro, come quelli di Bologna, non dovevano essere nativi del luogo ed erano eletti per cinque anni: uno per anno, a turno, assumeva le funzioni di presidente. I rotali godevano di tutti i privilegi già concessi a quelli della R. bolognese. Il 22 marzo dello stesso anno Sisto V aggiunse alla R. di Macerata un collegio di cinque notari e uno di otto cursori. Anche a Ferrara, con la bolla di Clemente VIII del 29 maggio 1599 In supremo iustitiae throno, fu eretta una R. parimenti composta di cinque giudici, eletti per cinque anni.

Fuori dello Stato pontificio, ma sempre in Italia, sono degne di menzione le R. di Firenze e Genova. Quella di Firenze, che è la prima di tutte, nacque sotto i Medici nel 1502, per limitare i poteri del podestà e per ricevere gli appelli; tuttavia rimase sempre aperta in Toscana la via di ricorso al principe, che si riservava di modificare qualsiasi sentenza. Anche a Lucca e a Siena sorsero due R., simili a quella fiorentina. Questa