ROTA (signum Papae). - Leone IX (a. 1048) introdusse nella subscriptio dei privilegi una innovazione che doveva conservarsi nei secoli e dura ancora oggi; in luogo del segno di croce che normalmente precedeva l'antica formula Bene valet (v.), ridotta ora a monogramma, ne pose uno più complesso, comunemente detto r. dalla forma. Essa è costituita da una croce circondata da due cerchi concentrici che formano un anello circolare adatto a contenere una leggenda: nei quattro quadranti interni è segnato il nome del papa (L-E-O-P.) e nell'anello un motto scritturale (Misericordia Domini plena est terra). Questa leggenda è autografa del Papa, così il signum acquista il valore di subscriptio.
Nei successori immediati di Leone IX la r. ebbe varietà di forme e di leggende; ma da Pasquale II (1099) si fissò il tipo che dura al presente: nei quadranti superiori sono i nomi degli Apostoli SCS PETRUS e SCS PAULUS,
negli inferiori il nome del papa PASCHALIS PP II e nell'anello il motto scritturale, che ogni papa muta come divisa personale, preceduto da una piccola croce. Nei privilegi, durati fino al sec. XIV, la piccola croce era sempre autografa e talvolta anche il motto; in seguito (dal sec. XV) le lettere concistoriali ripresero l'antico signum, posto ora al centro sotto il testo, ma la croce e la leggenda non sono più autografe.
Sull'esempio dei papi, usarono la r. nel sec. XI gli arcivescovi di Ravenna, di Benevento e di Trani, e i duchi normanni di Sicilia; l'usò pure in Spagna l'arcivescovo di Compostella Diego (a. 1101) e ad essa s'ispirò la rueda o signo rodado dei re di León (dal 1158), che porta al centro l'emblema del leone in luogo della croce. La rueda, a colori dopo il 1252, fu usata dai re di León-Castiglia fino a Ferdinando il Cattolico e Isabella (a. 1479).
ROTA. - Agli inizi del sec. XVI si può constatare, sia nello Stato pontificio come in altre regioni d'Italia, una fioritura di tribunali civili che si fregiano del nome di Ruota o R., nome certamente originato dalla S. Romana Rota (v. II), che sussisteva già da qualche secolo ed era ormai famosa nel mondo cattolico.
Non tutte le R., però, furono istituite dai romani pontefici, quasi tutte invece ebbero competenza per lo più soltanto nel foro civile. Sarebbe interessante scoprire la ragione dell'origine quasi simultanea di tanti tribunali simili; indagare perché sia stato scelto quel determinato nome; investigare inoltre quali eventuali rapporti siano intercorsi con la R. romana, e determinare infine tutti gli elementi comuni, ponendo in rilievo anche quelli particolari di ciascuna. Per ora si può dire soltanto che non consta ci sia stata alcuna relazione tra la S. Romana R. e le altre particolari R.; non risulta alcuna relazione di dipendenza, pur dovendosi riconoscere alla R. romana un campo di giurisdizione universale, mentre le altre

(da J. Battelli, Exempla scripturarum, III, Acta Pontificum, Città del Vaticano 1943)
R. ebbero un territorio limitato e una competenza determinata e ristretta.
La prima R., che, in ordine di tempo, sorge nello Stato pontificio è quella di Perugia, chiesta dalle stesse autorità del luogo al papa Clemente VII e da questo concessa il 28 marzo 1530 con il breve Exponi nobis nuper fecistis. Ai primi del sett. 1532 il nuovo Collegio diede inizio alla sua attività che durò, salva la breve interruzione sotto Paolo III, fino al 1798, cioè fino alla invasione delle truppe francesi nello Stato pontificio. In seguito, si ha poi la R. di Bologna, istituita da Paolo III con la bolla dell'11 luglio 1535 Ex iniuncto nobis. Al tribunale furono assegnati cinque giudici, da scegliersi fuori della città di Bologna, con incarico per cinque anni. Le cause civili vi potevano essere giudicate in qualsiasi istanza, senza quindi che vi fosse la necessità di ricorrere, per gli appelli, a tribunali estranei. Anche questa R. ebbe vita fino alla Rivoluzione Francese. A Macerata la R. fu eretta da Sisto V, per tutte le province delle Marche, con la bolla Romanus Pontifex supremi Iudicis in terris vicarius del 15 marzo 1589. La competenza fu allargata oltre il foro civile, comprendendo anche le cause ecclesiastiche e quelle miste e in parte quelle criminali. Il tribunale poté considerarsi quasi pontificio, perché lo stesso Pontefice si riservò la nomina di quattro dei cinque giudici. Anche costoro, come quelli di Bologna, non dovevano essere nativi del luogo ed erano eletti per cinque anni: uno per anno, a turno, assumeva le funzioni di presidente. I rotali godevano di tutti i privilegi già concessi a quelli della R. bolognese. Il 22 marzo dello stesso anno Sisto V aggiunse alla R. di Macerata un collegio di cinque notari e uno di otto cursori. Anche a Ferrara, con la bolla di Clemente VIII del 29 maggio 1599 In supremo iustitiae throno, fu eretta una R. parimenti composta di cinque giudici, eletti per cinque anni.
Fuori dello Stato pontificio, ma sempre in Italia, sono degne di menzione le R. di Firenze e Genova. Quella di Firenze, che è la prima di tutte, nacque sotto i Medici nel 1502, per limitare i poteri del podestà e per ricevere gli appelli; tuttavia rimase sempre aperta in Toscana la via di ricorso al principe, che si riservava di modificare qualsiasi sentenza. Anche a Lucca e a Siena sorsero due R., simili a quella fiorentina. Questa
