SCHIAVITÒ

SCHIAVITÒ - Schiavi che lavorano il pane. Rilievo del 1 sec. a. C. Particolare del fregio del sepolcro di M. Virgilio Eurisace - Roma.

liberi. Pure in città (familia urbana) il numero degli schiavi era ragguardevole e provvedeva non solo ai bisogni della casa, ma anche a mansioni culturali, come copiatura di libri, concerti, conferenze.

Anche in Roma lo schiavo può venire manomesso, passando così alla condizione di liberto; ciò può avvenire attraverso particolari negozi giuridici, quali il testamento, la in iure cessio (manumissio vindicta) e la iscrizione dello schiavo, con l'autorizzazione del padrone, nelle liste del censo (manumissio censu). Accanto a queste forme di manomissione, dette civili, che, in epoca storica, fanno dello schiavo liberato un cittadino romano, altre ve ne sono, prive di solennità (manomissioni inter amicos, per mensam, ecc.), la cui efficacia, in progresso di tempo, viene garantita dal pretore.

Con l'avvento del cristianesimo si introduce una nuova forma di manomissione, con gli stessi effetti delle forme civili, la manumissio in ecclesia.

La condizione degli schiavi, da principio più dura in Roma che in Grecia, si venne raddoppendo sotto l'Impero, proprio quando per le tristi condizioni dell'agricoltura, a causa degli sconfinati latifondi, dell'abbandanza di mano d'opera libera non più occupata nelle guerre, la venne a mano a mano diminuendo anche per mancanza di importazione di schiavi, mentre aumentava il lavoro libero a regime di colonato.

Claudio dichiarò libero ogni schiavo di cui il padrone voleva sbarazzarsi a causa di vecchiaia o di malattia; Adriano e Antonino Pio tolsero al padrone il diritto di uccidere gli schiavi; Costantino considerò l'uccisione di uno schiavo alla stregua di quella di un uomo libero.

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II. La S. NELLA BIBBIA. - Presso gli antichi Ebrei, come presso gli altri popoli, i prigionieri di guerra alimentavano in modo particolare il mercato degli schiavi (I Sam. 30, 3; Am. 1, 9; Ez. 27, 13; I Mach. 3, 41). Inoltre tutti i figli di uno schiavo erano considerati proprietà del padrone (Ez. 21, 4). Un israelita non poteva essere venduto schiavo agli stranieri; anzi non avrebbe dovuto mai essere ridotto in simile condizione (Lev. 25, 42-46). In pratica però spesso, per motivi finanziari o per insolvenza verso il creditore, anche israeliti erano sottoposti a s. (II Reg. 4, 1; Neh. 5, 5, 8). Un ladro, che non potesse restituire la refurtiva, diveniva proprietà del derubato (Ez. 22, 3). I poveri talvolta si trovavano in condizioni tali da dover vendere la propria famiglia e se stessi (ibid. 21, 7 sgg.).

La legislazione ebraica in molti casi limitava il diritto del padrone, cui proibiva la vendita dei suoi schiavi. Anzi egli era tenuto a concedere la libertà ai suoi schiavi connazionali dopo sei anni di servizio, assicurando loro un minimo essenziale per vivere (Lev. 25, 39-54; Ex. 21, 2; Deut. 15, 12-18). Allo schiavo si permetteva di rinunziare alla sua libertà; in tal caso rimaneva proprietà del padrone (Ez. 21, 5, 6). La libertà poteva essere riconquistata anche con la fuga (Deut. 23, 16 sgg.) o in seguito a maltrattamenti da parte del padrone (Ez. 21, 26-27).

La legge insiste nel prescrivere un trattamento umano, specialmente adducendo motivi religiosi. La s. presso gli Ebrei era molto più sopportabile di quella in uso fra i pagani. Gli esseri ed i terapeuti si dichiararono apertamente contrari ad essa. Ma in pratica la condizione di quei miseri non doveva essere affatto invidiabile. La legge molto umana, che obbligava a restituire alla libertà uno schiavo ebreo dopo sei anni di servizio, non venne mai osservata. Nella Bibbia una sola volta è descritta una generale manomissione di schiavi, ma subito fu seguita dalla ben poco generosa pretesa di rivendicare il diritto di proprietà, appena sembrò scongiurato il pericolo della presa di Gerusalemme (Jer. 34, 8-22).

Bibl.: R. Salomon, L'esclavage en droit comparé juif et romain, Parigi 1931; M. Roberti, La lettera di s. Paolo a Filemonne e la condizione giuridica dello schiavo fuggitivo, Milano 1933; Heinisch, Das Sklavenrecht in Israel und im Alten Orient, Studia catholica, II (1934-35), pp. 276-90; F. Nötscher, Biblische Altertumskunde, Bonn 1940, pp. 141-44; I. Mendelssohn, State slavery in ancient Palestine, in Bullet. of the Amer. Schools of orient. research, 85 (1942), pp. 14-17; id., Slavery in the ancient Near East, in The bibl. archaeologist, 9 (1946), pp. 74-88.

Angelo Penna

III. IL CRISTIANESIMO E LA S

Contro la s., il cristianesimo non organizzò rivoluzioni, ma gli con un'opera indiretta, paziente, costante, volta a creare le premesse l'ambiente favorevole perché la s. fosse quasi naturalmente e logicamente eliminata dalla società; gli insegnando ed attuando i principi dell'uguaglianza, della fratellanza, dell'amore fra tutti gli uomini in seno ai suoi ordinamenti. Esortava, è vero, gli schiavi ad essere pazienti, rassegnati, obbidienti, ma insieme comandava ai padroni di trattarli come fratelli, come se stessi, perché davanti a Dio non ci sono schiavi né liberi (Gal. 3, 28; Eph. 6, 5-9; Col. 3, 22-24). Commovente la lettera di s. Paolo a Filemonne a favore di Onesimo, suo schiavo fuggitivo, accolto, convertito e rimandato al suo padrone: «ricevilo non più come schiavo, ma come un fratello diletto» (v. 16).

Nella Chiesa gli schiavi godevano di tutti i diritti privilegi, facoltà degli altri fedeli liberi; partecipavano senza discriminazione alcuna alle assemblee liturgiche, ed una volta liberati potevano diventare chierici ed anche vescovi. La loro personalità fisica e morale era tutelata, essendo vietato ai padroni qualsiasi atto che la potesse in alcun modo offendere; anche i loro intimi sentimenti erano rispettati e le loro unioni, in forza del sacramento del Matrimonio, non erano considerate un semplice contubernium, ma un vero coniugium, un matrimonio sacro, indissolubile. Il papa Callisto I portava le stimmate di schiavo fuggitivo; molte schiave contribuirono alla propaganda del Vangelo, parecchie furono diaconesse; rilevante il numero degli schiavi e schiave martiri della fede (s. Felicita, s. Blandina, s. Teodulo, s. Agricola e Vitale, ss. Proto e Giacinto) e della castità (s. Potamena,

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(pr. Alivari)
Schiavitu - Schiavi che lavorano il pane. Rilievo del i sec. a. C. Particolare del fregio del sepolcro di M. Virgilio

SCHIAVITÙ - Collare in bronzo di s. con l'iscrizione : « Servus Dei fugitivus ». Il nome « Servus Dei » indica uno schiavo cristiano - Biblioteca Vaticana, Museo sacro.

s. Dula). Accanto a quest'opera di redenzione morale, la Chiesa procurò anche di rendere a quei miseri il sospirato bene della libertà. Non solo si preoccupò di emancipare coloro che per diritto di guerra o per altri motivi erano divenuti schiavi, alienando e vendendo per tale scopo anche i vasi e le suppellettili sacre, ma induceva i padroni a fare ciò spontaneamente. Non meno intensa fu l'attività della Chiesa nel combattere le cause prossime della s.; condannò il lusso smodato e l'ambizione di possedere molti schiavi, santificò gli affetti familiari per impedire l'esposizione dei bambini e soprattutto nobilitò il lavoro togliendogli il marchio umiliante della degradazione e prospettandolo come un mezzo di elevazione e di santificazione. La Chiesa inoltre diede forte impulso all'affrancamento degli schiavi.

La diuturna e paziente attività della Chiesa fu accerlerata e legalizzata dagli imperatori cristiani. Fu proibito di imprimere il marchio sulla fronte degli schiavi, abolito il supplizio della croce già loro riservato; secondo il decreto del Concilio di Elvira (305), che comminava la scomunicazione ad tempus ai padroni che in qualsiasi modo procuravano la morte degli schiavi, fu stabilito che fosse punito il padrone che causava direttamente la morte dello schiavo (Codex Theodosianus, ed. Th. Mommsen, Berlino 1905, IX, 12, 1). Fu vietato che nella divisione dell'eredità fossero disperse le famiglie degli schiavi (ibid., II, 25, 1), data facoltà agli schiavi di difendere in giudizio la propria origine libera (ibid., IV, 8, 5), stabilito che uno schiavo venduto fanciullo, fatto adulto potesse rivendicare la sua libertà (ibid., IV, 8, 6). Alle varie forme di manomissione fu aggiunta quella praticata in chiesa alla presenza del vescovo, furono concessi pieni diritti civili a tali libertà, e se il padrone era un ecclesiastico bastava la semplice dichiarazione senza alcuna formalità (ibid., IV, 7, 1). Gli schiavi venduti dai genitori per necessità economiche ricopravano la libertà senza alcun indennizzo per il padrone, al quale doveva bastare come sufficiente compenso il servizio già prestato (ibid., III, 3, 1); erano puniti i padroni che prostituivano le loro schiave (ibid., XV, 8, 1) e queste potevano ricorrere al vescovo il quale aveva la potestà di dichiarare libere (ibid., XV, 8, 2); infine il diritto di asilo sancito già per le chiese fu esteso anche agli edifici e terreni annessi (ibid., IX, 45, 4). Speciali privilegi furono concessi agli schiavi cristiani di padroni pagani od ebrei; era proibito a questi di comprare schiavi cristiani sotto pena di morte (ibid., XVI, 9, 4-5), e se il padrone faceva circondere il suo schiavo questi diventava libero e quello era punito con la morte (ibid., XVI, 9, 2). Le stesse disposizioni valevano per i padroni eretici i quali costringevano i propri schiavi cattolici ad agire contro la fede (ibid., XVI, 5, 40; XVI, 6, 4; XVI, 9, 4).

Con Giustiniano il movimento liberale della legislazione giunse al massimo e la s. andò continuamente perdendo di consistenza. Nei secc. IV-VI era cosa molto comune vedere padroni liberare i propri schiavi, o nell'atto di abbracciare una vita più perfettamente cristiana, o al momento di ricevere il Battesimo, o più spesso in punto di morte, pro remedio animae, come si diceva.

Naturallmente in quest'opera di redenzione degli schiavi ci fu una diversità tra la città e la campagna; le esigenze sociali e le necessità economiche non permettevano una totale e completa abolizione della s. : il lavoro servile era ancora stimato troppo indispensabile perché lo si potesse eliminare di punto in bianco. Nonostante ciò, anche per gli schiavi rurali, benché lentamente, si attuarono dei progressi; la legge che proibiva di vendere gli schiavi indipendentemente dal fondo in cui lavoravano, creando la stabilità loci, fu l'origine che dalla s. vera e propria si passasse gradualmente al colonato, ai servizi della gleba; non era ancora l'abolizione completa ma indubbiamente costituiva un gran passo avanti, specialmente se si considera lo stato iniziale.

BIBL.: V. sotto. Agostino Amore IV. La s. nel diritto intermedio. - Per quanto riguarda il medioevo, si è creduto che ad una mancata condanna della s. abbia corrisposto una valutazione non sfavorevole di essa, mentre le fonti ecclesiastiche d'Oriente e d'Occidente offrono diversi giudizi e soluzioni con un costante e vivo interessamento al problema. La Chiesa ammette la s., ma consiglia l'affrancazione ogni volta che è possibile, e mentre stabilisce fra schiavo e libero un rapporto di «eguaglianza proporzionale» (Imbert), protegge lo schiavo dalle sevizie del padrone e questi dalla violenza anarchica dello schiavo. La dottrina della Chiesa, elaborata nei primi secoli, ha come fonti la tradizione ebraica, il Nuovo Testamento, ed entro certi limiti la filosofia stoica, la giurisprudenza e la letteratura pagana. Dell'eguaglianza di tutti gli uomini, così di fronte a Dio come nelle condizioni essenziali della personalità umana, nel fine (salvezza dell'anima), nei mezzi (partecipazione alla Grazia), senza distinzione di stirpi, di beni, di dottrina, di condizioni sociali, è espressione la voce ποιουτο-λιγνία esclusiva dei testi sacri. Norma fondamentale è l'accettazione del proprio stato.

La spiegazione della s. trovata nella sua origine, non la fa accettare passivamente : «Poverità e ricchezza, libertà e servitù si introdussero nella vita insieme al vizio e dal vizio trasero origine... Ma tu guarda la primitiva eguaglianza, non la successiva divisione» (s. Greg. Nazianzeno) : il mantenimento della s., dovuto solo ad esigenze temporali, avrà fine con il trionfo della verità : «L'ordine naturale volle che l'uomo razionale non signo- reggiasse, ma la s. è ordinata per quella legge che comanda sia conservato l'ordine naturale, perciò i servi... se non possono essere liberi facciano quasi libera la loro servitù sino a che passi l'iniquità e cessi ogni principato e sia Dio in tutte le cose» (s. Agostino). È anzi la stessa natura della s. che la fa degna di condanna : «I servi rubano per miseria, fuggono per timore... mentono per paura, sono golosi per difetto dei beni; i padroni fuggono il Signore e mostrano difetti più gravi. La minore colpevolezza di certi servi di fronte a quella di certi padroni mostra che se entrambi disonorano tutto il popolo cristiano, gli ultimi discreditano in particolare il ceto cui appartengono» (Salviano). In opposizione al concetto ebraico del lavoro manuale come punizione, ed a quello pagano che lo esclude ai cittadini come artes sordidae, quello cristiano lo esalta come adempimento di un sacro dovere determinato da tre cause : l'esposizione del peccato, il rimedio alle passioni, la testimonianza dell'amore a Dio. Ne sono interpreti le Costituzioni apostoliche dirigendo a ricchi e servi l'esortazione al lavoro e la condanna della pigrizia. Questo processo critico giunge ad un rilievo terminologico : il titolo di padrone in senso proprio è esclusivo di Dio, abusivo dell'uomo (s. Cirillo Geros.). Lo prova il suo contrario : «Se hai bisogno dell'inferiore non sei davvero signore» (s. Agostino). Così, mentre la distruzione della s. era già nelle premesse del cristianesimo, l'opera della Chiesa le dava un valore non caduco ed una difesa.

Ad una eguaglianza assoluta contrastarono il Matrimonio e il Sacerdozio. La Chiesa non intese opporsi alle leggi in vigore, perciò non stabilì canoni contrari al diritto e ai costumi dei primi secoli dell'era cristiana, ma volle rendere indissolubile l'unione dell'uomo e della donna, sia liberi che schiavi. Così si pretese per la sua

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(fot. Biblioteca Vaticana)
Schlavití - Collare in bronzo di s. con l'iscrizione: Servus Dei fugitivus. Il nome Servus Dei indica uno schisito cristiano - Biblioteca Vaticana, Museo sacro.

validità il consenso del padrone, da cui derivava il suo impegno a rispettarla. Rimasta senza effetto la prematura autorizzazione di Callisto che permise il matrimonio della donna schiava come della libera, diverse soluzioni furono date dalle Costituzioni apostoliche e dalle Sanctions et Decreta di Nicea, con l'esclusione del matrimonio fra schiavi prima dell'affrancazione e versamento di una dote. Così per l'entrata di uno schiavo nel clero, che alcuni concili e s. Leone proponevano sotto condizione dell'assenso padronale, ciò che fu causa di abusi da quanti erano solo desiderosi di sfuggire con quel mezzo ai propri obblighi. Ma già nel 452 Valentiniano III, pur ammetteva questa pratica, tutelò gli interessi minacciati dei padroni e Zenone nel 484 vietò ogni ufficio ecclesiastico agli schiavi, stabilendo che la libertà dovesse precedere gli onores clericorum, eccetto per gli anacoreti sin che rimanessero tali.

La Chiesa aderì alla soluzione di Valentiniano, accordando ai servi la possibilità di accedere agli Ordini sacri salvo alcune garanzie per i padroni. Alla tutela degli schiavi provvidero le Costituzioni apostoliche escludendo le offerte dei padroni che maltrattavano gli schiavi, ciò che costituiva quasi un bando dell'assemblea dei fedeli, e il Concilio di Elvira già ricordato, mentre a tutela dei padroni fu colpita d'anatema la settimana degli eutanzianti che incitava gli schiavi all'odio di classe e al rifiuto d'obbedienza.

L'affrancazione, raccomandata anche pro remedio anima rimase però sempre un'opera di carità che non passa allo stato di obbligazione giuridica. Ciò spiega come le Chiese abbiano potuto avere schiavi per il patrimonio ecclesiastico cui erano addetti come servi della gleba, sebbene rimanga fermo l'impiego per i cristiani facoltosi di riscattare schiavi o prigionieri: cosa che fu fatta innumerevoli volte anche a prezzo di gravi sacrifici e persino mediante la vendita degli ornamenti del culto, da parte di s. Ambrogio, di s. Agostino, di s. Ilario di Poitiers. Ciò ebbe come contrapposto un aumento impressionante di affrancati che avevano come unico bene la libertà senza sapersi guadagnare il pane; da qui il consiglio ai padroni di insegnare loro prima un mestiere.

Le invasioni barbariche non mutano la condizione dei servi romani. Le condizioni generali della società medievale proseguono il movimento già iniziatosi nell'ultima età romana, e lo sconvolgimento delle classi ne

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Schlavitù - Schiavi in catene. Particolare del Trionfo di Cesare. Tempers su tela di A. Mantegna (tra il 1484 e il 1492) - Londra, Galleria di Hampton Court.

riala l'antica condizione, eguagliando nelle città i servi ai semiliberi, estendendo nelle campagne quella forma di colonato che comprende gli antichi servi della gleba... Saranno questi coltivatori semiliberi uno degli elementi più poderosi per l'origine delle libertà comunali (Roberti).

Ma già fra le popolazioni barbariche stanziate in Italia il servo, quantunque ritenuto pari ad una cosa o ad un animale dalla Legge Salica come dall'Editio di Rotari, aveva una propria famiglia, una limitata capacità di diritto, poteva compiere negozi giuridici, adire in giudizio per causa propria. E come il padrone inumano era colpito dalla massima pena ecclesiastica, la scomunica, così l'Editio di Liutprando influenzato dalla Chiesa negò il diritto primitivo di uccidere lo schiavo.

In prevalenza di origine romana e cristiana furono i modi di uscire dalla s. Quasi scomparsa la prigionia di guerra, rimase la nascita, confermata dal Decretum di Graziano (C. 32, q. 4, c. 15) e da fonti romaniche e longobarde; il delitto, esteso più che nelle leggi romane; l'insolvenza di certe obbligazioni. Si conseguiva la libertà per legge quando si fosse scoperta una congiura o un grave delitto del padrone: così riprendono le disposizioni romane l'Editio di Teodorico (c. 17-19) e forse la Lex Wittgensteinum (c. VII, 6, 1); o contro il prepotere del padrone, come appare negli Editti di Liutprando (c. 140) e di Ratchis (c. 7); a tutela della religione escludendo gli schiavi cristiani agli Ebrei. La prescrizione trentennale dei Romani fu ripresa dai Longobardi, non ammessa dai Franchì (Cap. II. Kar. M., c. 8 [a. 801]). Si conseguiva la libertà anche per manumissione, con forme di diritto romano o germanico, solenni o private, per liberalità o per convenzione onerosa. Nelle forme solenni, gli intermediari servivano come testimoni per eventuali controversie avvenute, e scioglievano il servo da ogni vincolo. La manumissione per giarethinx o in quarta mano consegnava il servo dal padrone a tre uomini liberi e dall'ultimo di essi era condotto a un quadrivio, dotato delle armi, e lasciato.

La manumissione ante regem, presso i Longobardi ed i Franchì, derivata forse da un precedente romano, come spiegò il Tamassia, affidava il servo al re facendogli pagare una simbolica moneta. La manumissione in ecclesia circa altare era congiunta con un giro del servo che portava un cero intorno all'altare, presenti il clero e il popolo.

Ma si veniva fatti liberi anche per dichiarazione di volontà inter amicos o per testamentum. Il riscatto oneroso costava al servo il suo peculio, oppure a privati o ad associazioni religiose, alcune offerte fatte pia causa.

Ma, come notò lo Schupfer, si era arrivati ad un punto in cui non si poteva più negare allo schiavo una personalità giuridica: «Egli ritirerà un po' alla volta il suo corpo e la sua terra dalle mani del padrone per rispondere solo con una parte del lavoro e della rendita, e la s. stessa finirà col mutarsi in servaggio». Così, scomparsa la s. antica, sorsero altre forme di dipendenza.

Con la divisione feudale dei servi in varie categorie, dai servi della gleba si sale attraverso gli aldi o liberti ed i coloni originari romani sino ai coloni semiliberi. Più favoriti i servi delle chiese, che spesso si erano dati volontariamente, i servi massari dei grandi dominii; nelle abitazioni accanto ai più umili servi domestici i famuli, i vassì, i ministeriali, i pueri del signore, del re, della chiesa che possono diventare milites e nobili. Questo frazionamento determinò la tendenza a pareggiare servi, semiliberi e liberi decaduti (Roberti). Confusi questi ultimi con gli altri, fu più facile ai servi contrastare il diritto del padrone e stimarsi quasi tutti liberi, sino a che, affermata dagli statuti l'abolizione della s., i vari gruppi di servi ormai indistinti formeranno i minores delle città e delle campagne.

Sono caratteristiche del sec. XII e soprattutto del sec. XIII le disposizioni a favore dei servi che, diminuendo il potere dei grandi signori laici ed ecclesiastici, danno nuova autorità al Comune ed insieme attuano una profonda evoluzione sociale che precede nel tempo e supera quelle tanto più celebri di Inghilterra e di Francia. Tra il 1205 ed il 1289 Pistoia, Assisi, Piacenza, Padova, Vercelli, Bologna, Firenze danno le dichiarazioni solenni di libertà, istituiscono i borghi franchi, rivendicando i diritti della personalità umana.

Nelle città gli artigiani medi e minori sopporteranno ancora certe limitazioni politiche, e l'organizzazione corporativa, che avrà il massimo sviluppo in questo periodo, lascerà fuori gli infìmi: da qui l'insofferenza ed i tentativi di questi per affermare un loro diritto in seno al Comune, che sboccheranno anche in episodi sanguinosi come il tumulto dei Ciompi, mentre nel Comune del popolo gli statuti antimagnatizi escluderanno, come a Viterbo ed altrove, la residenza in città ai nobili o si demoliranno le loro case a furia di popolo.

Senza cancellare del tutto la servitù domestica e la servitù della gleba, i Comuni le dettero quasi ovunque un fierissimo colpo. Essa languì nelle campagne con la dipendenza dei rustici verso i padroni. Una speciale è la domestica fu in uso durante l'epoca delle signorie, ed il traffico degli schiavi ebbe momenti di floridezza. Malgrado le fere deplorazioni dei papi Innocenzo IV, Giovanni XXII, Martino V, dal Medio Oriente, dai centri del Mar Nero e delle coste africane, come anche dalle vittorie navali sui corsari, i Veneziani ed i Genovesi ottennero schiavi per i mercati europei, di cui è rimasta traccia nei testamenti, nei contratti di dote. Fu vanto delle famiglie nobili avere fanciulli negri come paggi e schiave circasse o saracine addette alla cura delle spose e delle figlie, ma la loro condizione fu quasi sempre buona.

c la figlia, per festeggiare il giubileo sacerdotale di Leone XIII decretò l'abolizione della s.

Conseguenza postuma della tratta anche dopo l'abolizione della s. è ancora oggi lo stato di inferiorità, vigenti in alcuni Stati, dei negri e mulatti nei confronti dei bianchi di fronte alla legge.

VI. L'OPERA DELLA CHIESA

Si deve onestamente prendere atto e dar lode ai missionari e ai pontefici che agirono in modo decisivo contro la tratta e contro la s.

In un primo tempo, quando si trattava di importare negri in Europa bisogna fare questi rilievi: in molti posti la popolazione africana era già quasi tutta composta di schiavi; ridotti tali o in punizione di qualche delitto (adulterio, furto, omicidio) per cui le leggi locali decretavano la morte e questa veniva commutata nella s. In secondo luogo era difficile per i missionari sapere esattamente la provenienza della merce umana, poiché i traficanti erano molto cauti nel far le loro razze, in luoghi dove non erano controllati. Posto questo e date le idee del tempo, i missionari si vedevano spinti alla conclusione che la vendita e l'acquisto dei negri da parte degli Europei non era del tutto una vera ingiustizia per quelli che cambiavano soltanto padrone.

A riguardo della s. degli indiani d'America è sufficiente la documentazione fatta da Bartolomeo Las Casas, l'antagonista dello schiavismo. I missionari (Domenicani e Francescani, e poi tutti gli altri), andati nel Nuovo Mondo al seguito degli esploratori, si trovarono ben presto a dover lottare contro gli sfruttatori e non pochi ebbero a soffrire molto e anche la morte da parte degli Europei. Quando, in seguito, i negri furono importati soprattutto dall'Africa, soltanto i missionari ne ebbero pietà se sollevarono le pene, tentarono di indurre i colonizzatori ai sensi della pietà umana e cristiana, ricercarono con tutti i mezzi il loro riscatto, denunciando con scritti vicini le innumate commesse. Fra tutti si distinse s. CLEVE (v.). Se la crudeltà prima, e poi la s. andarono scomparendo lo si deve soprattutto all'opera dei missionari. La lentezza della scomparsa della s. è da imputarsi ai colonizzatori e agli uomini di governo europei che avevano i loro interessi nel farla durare.

In quanto all'attività dei pontefici, si ricorda che Pio II, il 7 ott. 1462, all'iniziaris della tratta in Europa denunciava la s. come un magnum scelus e ordinava ai vescovi di colpire con le censure ecclesiastiche quelli che la praticavano (O. Rainaldi, Annales, X [a. 1482], Lucca 1752, pp. 341-42). Paolo III (Bullarium Taurinense, XIV, Torino 1868, pp. 712-13), il 29 maggio 1537 dava all'arcivescovo di Toledo mandato di proteggere gli Indiani d'America e commuava la scomunica, riservata al papa, a coloro che li avrebbero ridotti in s. o spogliati dei loro beni. Nello stesso anno, con una bolla a tutta la cristianità, pronunciava la condanna assoluta della s., fino ad irritare, con valore retroattivo, ogni contratto del genere, di modo che tutti gli schiavi avevano diritto di sottrarsi al loro stato. Urbano VIII, il 22 apr. 1639 (ibid., pp. 712-714), rinnovava queste disposizioni con parole ancora più forti. La s. andava diminuendo, ma troppo lentamente, e Benedetto XIV nel 1741 scrisse al vescovo del Brasile e al re di Portogallo, lamentando che le disposizioni dei suoi predecessori non fossero state pienamente attuate (Bullarium Benedicti XIV, I, const. 38, Roma 1845, p. 123). Pio VII al Congresso di Vienna fece sentire la sua autorità, perché la tratta fosse proibita ed effettivamente ne ottenne la proscrizione. Gregorio XVI, il 3 dic. 1837, emanò un'enciclica esortando i vescovi a mettere in atto tutti i mezzi perché fosse sradicata, abolita la s., ormai illegale, e alléviat le pene degli schiavi (Acta Gregorii XVI, II, Roma 1901, pp. 387 sgg.). Pio IX levò la sua voce nello stesso senso quando nel 1851 beatificò s. CLEVE (v.). Leone XIII, veduti aboliti gli ultimi resti di s., in alcune parti del Brasile, con sua lettera ai vescovi di quella nazione, se ne compiace vivamente (5 maggio 1888), riassumendo nello stesso tempo la documentazione di quello che la Chiesa aveva sempre fatto in favore degli schiavi (Acta Leonis XIII, VIII, Roma 1889, pp. 169-92). Da ultimo Pio X con lettera Lacrimabili statu Indorum del 7 giugno 1912, riservò all'Ordinario l'assoluzione di chiun-

que riducesse in stato di s. un essere umano (AAS, 4 [1912], pp. 521-25). Si disputa tra i moralisti se questa disposizione sia tuttora in vigore.

Nell'episcopato e nel laicato cattolico notissima è l'opera svolta dal card. LÉRINS (v.) e le benemerenze del Sodalizio Claveriano, fondato il 29 apr. 1894 da M. T. Ledóchowska. ROVINA (v.) fondò una Società antischiavista.

Nonostante la Convenzione di Berlino del 1885, di Bruxelles del 1890, di St-Germain del 1919, di Ginevra del 1926, ancora di recente una commissione di esperti della Società delle Nazioni dove riconosce l'esistenza della s. in alcune nazioni: Tibet, Arabia, Abissinia. Per quest'ultimo paese, non fu del tutto inefficace per l'abbizione della s. il decreto Badoglio del 12 apr. 1936, durante l'occupazione italiana. Si è tornati sull'argomento della s. e della tratta schiavistica in sede internazionale diritti dell'uomo (v.) all'ONU (1948).

BIBL.: C. Hefele, Kard. Ximenes, Tubinga 1844; G. Monanini, La questione dei negri..., Torino 1898; G. Schelle, La s. italiane negri e le s. negri, Parigi 1906; Pastor, III, passim; P. Allard, Esclavage, in DFC, I, coll. 1512-22; A. Allard y Henke, La esclavitud de los negros en la América española, Madrid 1919; U. B. Phillips, American Negro slavery, Nuova York 1926; J. Gould, La lutte contre l'esclavage, in Rev. gené-ral internat. de droit public, 1928, pp. 591-625; E. Donnan, Document. illustrations of the hst. of the slave trade to America, Washington 1930-32; R. Flynn, L'Eglise cathol. et les noirs en Amérique, in Nou. rev. théol., 83 (1951), pp. 833-45. Elio Degano

VII. LA S. E LA MORALE CRISTIANA. - Las., intesa ed attuata come assoggettamento pieno dell'uomo ad un altro uomo, oppure come misconoscimento della personalità giuridica (sicché l'uomo sia considerato come cosa) o come privazione dell'essenziale disposizione di sé, connessa con l'autonomia della persona umana, contraria al diritto naturale.

Non è invece dimostrata l'opposizione al diritto di natura di uno stato di servitù, in cui siano riconosciuti alla persona umana i suoi diritti fondamentali, ma che, d'altra parte, importi un vincolo permanente fra servo e padrone, anche se una più ampia disponibilità della propria opera, così com'è stabilita dal diritto di tutte le nazioni civili, si rivela chiaramente più consona alla autonomia ed alla dignità della persona umana.

Si tratta però di un vincolo che non tocca la persona come tale, ma solo la sua opera: per poterne perciò dimostrare l'opposizione al diritto di natura, bisognerebbe poter dimostrare il carattere innaturale dell'obbligazione perpetua.

Pertanto per una valutazione etica della s. nelle diverse forme in cui essa è stata ed è ancora, per quanto illegale, attuata presso alcuni popoli, è necessario tener conto di tutte le note e le circostanze che l'accompagnano: bisogna distinguere fra il diritto ed il fatto; e nell'ambito dello stesso diritto è necessario considerare tutte le norme e saper capire le stesse contraddizioni, che non di rado si riscontrano fra l'una o l'altra.

Così mentre lo schiavo non è considerato come persona giuridica, d'altra parte in alcune forme di s. gli si riconosce il diritto non solo di sposare, ma anche quello fondamentale del riscatto. Se oltre a ciò si considerano alcuni vantaggi che allo schiavo derivano dal suo stato, quale, p. es., il diritto di essere sostenuto dal padrone per tutta la vita e la connessa sicurezza economica, non sarà difficile comprendere come, anche nel clima cristiano, l'istituto della s. sia potuto per tanti secoli rimanere.

BIBL.: c. i trattati di teologia morale de iustitia et iure. In particolare: V. CATHREIN, VIKTOR, Filosofia morale, vers. it., II, Firenze 1920, pp. 475-90; P. Heinisch, Das Sklavenrecht in Israel u. im alten Orient, in Stud. Cath., 11 (1934-35), pp. 201-18, 276-90; L. Leclercq, Leçons de droit naturel, IV, parte 1, 2a ed., Lovanio 1946, pp. 152-58. Pietro Palazzini