ULPIANO, DOMIZIO

ULPIANO, DOMIZIO. - Giurista romano del sec. III d. C., originario di Tiro in Fenicia. Non si hanno molte notizie della sua vita: dal 205 al 211 fu, con Paolo (v.), Papiniano (v.).

Esiliato da Elagabalo nel 222, venne richiamato poco dopo da Alessandro Severo; e, dopo aver ricoperto le cariche di magister libellorum e di praefectus annonae, raggiunse, sulla fine dello stesso anno, quella di praefectus praetorio. La deferente benevolenza dell'Imperatore non valse a difenderlo dall'odio dei pretoriani, dai quali fu assassinato nell'a. 228.

U. è, forse, il più fecondo tra i giuristi romani. Le sue opere maggiori riguardano il diritto privato. Gli 81 libri ad edictum praetoris urbani costituiscono il più vasto commento all'editto pretorio dopo quello di Pomponio; 50 libri ad Sabinum sono la più vasta esposizione del jus civile che si conosca. A questi commenti si affiancano 6 libri sui fedecormenti, 4 de appellationibus, 4 ad legem Deliam Sentiam, 20 ad legem Iuliam et Papiam, 5 ad legem Iuliam de adulteris. Un altro notevole gruppo di opere tratta, invece, argomenti di diritto pubblico: 10 libri de officio proconsulis, 3 de officio consulis, 10 de omnibus tribunalibus e altri libri singulares sugli uffici di vari funzionari e magistrati.

Oltre ad alcune opere minori, la cui attribuzione è in parte contestata, va sotto il nome di U. il Liber singulis regularum o Tituli ex corpore Ulpiani (cod. Vat. Reg. 1128), raccolta fatta in epoca postclassica di frammenti di opere ulpianee. U. fu, con Paolo, uno degli autori più sfruttati dalla commissione incaricata di comporre i Digestae giustinianei; ed è uno legge delle citazioni (v.).

Bibl.: P. Krüger, Gesch. der Quellen und Literatur des Rom. Rechts, 2a ed., Berlino 1925, p. 239 sgg.; P. Bonfante, Storia del dir. rom., I, 4a ed., Roma 1934, p. 393 sgg.; P. de Francisci, Stor. del dir. rom., II, 1, Milano 1938, p. 506 sgg.; W. Arangio-Ruiz, Stor. del dir. rom., 5a ed., Napoli 1950, p. 293 sgg. Rodolfo Danieli