CRESIMA
CRESIMA - Vescovo in atto di cresimare. Rilievo della scuola di A. Pisano (sec. XIV) - Firenze, campanile di Giotto.
tradizionale dell'imposizione delle mani, congiungendola con la crispazione sulla fronte.
A questo riguardo, tuttavia, sorge la questione relativa all'imposizione delle mani qui intesa dal Codice. Ci si chiede se essi si riferisca precisamente a quella imposizione delle mani che consiste nell'appoggio sulla testa del cresimando la mano, il cui pollice fa l'unzione sulla fronte. Dalla rubrica del nuovo Pontificale Romano sembra di sì. In tal caso, la forma conservata si applicherebbe a tutt'altro che alla imposizione delle mani alla quale si riferiva al tempo degli Apostoli. La quale imposizione, pur essendo rimasta accompagnata da una invocazione allo Spirito settiformente, non sarebbe di fatto che una cerimonia preliminare, né farebbe più parte del rito strettamente sacramental. Queste premesse introducono nella teologia della C.
III. DOGMA
La prima questione che si fa intorno alla C. è effettivamente quella della sua istituzione o meno da parte di Gesù Cristo. Quanto si è venuto esponendo intorno alle origini di questo Sacramento non permette alcun dubbio: conferendo lo Spirito Santo, gli Apostoli hanno fatto e voluto fare nient'altro che quello di cui erano stati comandati dal loro Maestro. Tuttavia, le diversità, le variazioni e le aggiunte introdotte lungo i secoli successivi nel modo specifico di conferire lo Spirito Santo rendono legittima questa domanda: il Sacramento, oggi, è quello stesso che vollero gli Apostoli? La Chiesa, nel permettere o nell'autorizzare tali cambiamenti non ha alterato la sostanza del Sacramento? La Chiesa sostiene di non potere fare questo, né pertanto ha inteso mai di farlo riguardo a qualsiasi Sacramento. E allora, come si spiegano e come si giustificano i cambiamenti introdotti? La risposta va cercata nel concetto stesso di «sostanza dei Sacramento». La quale non va confusa con i riti liturgici che servono per amministrarsi; non va confusa neppure con ciò che nel linguaggio teologico si usa chiamare la «materia» e la «forma» del Sacramento: consiste perciò in un «segno sensibile atto a simboleggiare la grazia speciale, che Cristo vuol conferire mediante questo o quel segno». Avviene pertanto che di segni riferentisi alla stessa grazia ve n'è più d'uno; ad es., l'imposizione delle mani con la preghiera, che vi è annessa, può egualmente significare le grazie più diverse, tanto quella della C. che quella dell'Ordine o della remissione dei peccati. Altrettanto si dica per l'unzione. Essa è atta a simboleggiare assai bene l'azione profonda di Dio nelle anime. Adottandola per tale effetto, la Chiesa le riconosce, si, questa convenienza, ma non le conferisce per volontà propria alcuna efficacia particolare. Un tale potere è superiore alla Chiesa: esso non appartiene che a Dio. La Chiesa dispone soltanto di quella libertà che le è stata concessa di scegliere per certi Sacramenti quel segno o quel rito che ritenesse opportuno a significare la grazia voluta dal Cristo. Questa è la spiegazione che si può dare delle aggiunte e modifiche introdotte nel corso dei secoli e secondo i luoghi a ciò che vien chiamato la «materia» e la «forma» di certi Sacramenti: la «sostanza» non è stata affatto alterata, perché, attraverso questi cambiamenti, il senso e lo scopo rimangono identici. L'efficacia rimane inalterata in quel nesso che piacque al Cristo di stabilire tra i diversi segni della Grazia e la Grazia stessa che Egli vuole dare in questa maniera alle anime.Ora, è noto qual'è la Grazia conferita dalla Consiste in una partecipazione dello Spirito Santo, che è come la «perfezione» della rigenerazione del Baggio. Suggella l'inserzione del battezzato nel Corto mistico di Cristo e gli imprime un segno indelebile, il quale, rendendo l'uomo perfetto cristiano, sviluppa la sua capacità di godere di tutti i diritti, assumere tutte le responsabilità e compiere tutti i doveri propri del cristiano. Questa consacrazione al culto e al servizio del Cristo e della Chiesa costituisce quello che si suol chiamare il «carattere» della C.
Tale è l'effetto specifico e principale della C., effetto che viene prodotto irrevocabilmente anche se ci si accosta senza le dovute disposizioni. Proprio per questo, la C., insieme col Battesimo e con l'Ordine, si distingue dagli altri Sacramenti: è un Sacramento initerabile, come è stato definito dal Concilio di Trento (Denz-U, 852) e come sempre è stato ritenuto dalla Chiesa. Sotto questo punto di vista, non lo si è mai dissociato dal Battesimo. Amministrati abitualmente l'uno dopo l'altro, venivano ambedue considerati o tutti e due validi o tutti e due invalidi.
Questa è, tuttavia, una questione di fatto sulla quale c'è stata e c'è ancora qualche incertezza e qualche diversità di opinione. Poiché nella Chiesa latina la riconciliazione degli eretici avveniva mediante una imposizione di mani, che comportava una invocazione dello Spirito Santo simile a quella della C. e che, d'altra parte, spesso è indicata come fatta in Spiritum Sanctum, molti hanno voluto sostenere e sostengono tuttora trattarsi di una reiterazione della C. Questo era fuori discussione per s. Cipriano e per tutti coloro che come lui negavano la validità dei riti battesimali compiuti nell'eresia. È evidente però che per questi autori non si trattava affatto di reiterare una C. validamente ricevuta.

Cresima - Vescovo in atto di cresimare. Rilievo della scuola di A. Pisano (sec. xiv) - Firenze, campanile di Giotto.
La questione, dunque, sorge soltanto per coloro che, come il papa s. Stefano e a poco a poco tutta la Chiesa latina, pur ammettendo la validità del Sacramento dell'iniziazione cristiana ricevuto nell'eresia, ne negavano l'efficacia quanto al conferimento della Grazia. Molti teologi pensano per questi casi che, nonostante la materiale somiglianza dei riti, lo scopo e l'effetto della riconciliazione degli eretici erano altri che quelli della C. Poggiano questi teologi la loro opinione sul fatto che il papa s. Stefano, ponendo il principio della non iterazione del Battesimo, ha parlato espressamente di una imposizione delle mani in paentien-tiam (Cipriano, Epist., 74, 1). Dal canto loro, s. Agostino, s. Fulgenzio e s. Gregorio Magno hanno sempre visto nella riconciliazione degli eretici una assoluzione penitenziale che accordava loro il perdono dei peccati che non avevano potuto ricevere fuori della Chiesa (cf. P. Galtier, L'Eglise et la rémission des péchés aux premiers siècles, Parigi 1932, pp. 106, 234-35, 406-407). Inoltre, ed è di qui che sattuisce indubbiamente l'equivoco, era comune nell'antichità di considerare la riconciliazione dei peccatori come avente l'effetto di «ricuperare» lo Spirito Santo perduto per il peccato; era un modo di dire proprio del tempo, mentre oggi noi diremmo: ridare la Grazia santificante. Così pensava lo stesso s. Cipriano (Epist., 57, 4), quando esortava a concedere loro l'assoluzione (cf. P. Galtier, in D'ThC, VII, coll. 151-53).
Sembra dunque che su questo punto si debba insistere per dissipare un equivoco rimasto per molto tempo e, conseguentemente, trarre la conclusione che la Chiesa non ha mai pensato di ripetere la C. una volta validamente ricevuta.
Il «carattere» non è tuttavia l'unico effetto del Sacramento. Vi si deve aggiungere, per coloro che si accostano alla C. con le dovute disposizioni, cioè in stato di grazia, un altro effetto, chiamato Grazia sacramental. La qual Grazia, in un certo senso, come negli altri Sacramenti consiste in un aumento della Grazia santificante; se ne distingue tuttavia per le grazie o aiuti attuali ai quali dà diritto. Tali aiuti tendono a rafforzare la fede e rendere più saldo l'attaccamento alla Chiesa. Dando se stesso con tutti i suoi doni, lo Spirito Santo assicura ai battezzati la forza soprannaturale necessaria a sventare le insidie tese alla semplicità della fede e ad assicurare loro la fedeltà agli impegni del Battesimo. In un certo senso, si potrebbe dire che fa del cristiano un combattente. Divenuto figlio di Dio e della Chiesa, la C. lo arma di forza e di coraggio per difendersi da tutto ciò che tendesse a fargli rinnegare la sua qualità di cristiano.
II. TEOLOGIA MORALE E DIRITTO CANONICO DELLA C. SOMMARIO:
I. Materia
II. Forma
III. Ministro
IV. Soggetto
V. Tempo e luogo
VI. Padrini
VII. Registrazione
VIII. La C. nelle missioni.I. MATERIA
I. Materia remota
È il S. Crimsa, composto d'olio d'oliva mescolato con balsamo, che il vescovo consacra durante la Messa del Giovedì Santo. Per la validità del Sacramento l'olio deve essere di oliva, mentre il balsamo è certamente necessario per necessità di precetto. Solo in pericolo di morte è lecito amministrare la C. col solo olio, se non è possibile altrimenti. Le sostanze balsamiche sono prodotti che scolano spontaneamente o per incisione dalle piante e contengono sostanze volatili, che danno un valore aromatico particolare. I balsami naturali e anche quelli artificiali usati pure a scopo medicinale, sono miscele più o meno colorate; del balsamo richiesto per la C. non è determinata né la qualità né la quantità. Il Crimsa deve essere benedetto dal vescovo, non solo per necessità di precetto (can. 781 § 1), ma, secondo la dottrina più probabile, anche per la validità del Sacramento, come risulta dai documenti più antichi. Il Crimsa, per la liceità, deve essere recente, cioè benedetto il Giovedì Santo dell'anno corrente; quello vecchio si può usare solo quando non si può avere a tempo il nuovo e urge amministrare la C., oppure qualora intervenga una dispensa papale.2. Materia prossima
Materia prossima della C. è l'unzione del Crimsa fatta dal ministro in forma di croce sulla fronte del cresimando, con la imposizione delle mani (can. 780-781). L'unzione col Crimsa sulla fronte appartiene all'essenza del Sacramento, come risulta dalla più antica tradizione fino dal sec. VI. Questa unzione dev'essere fatta non con qualche strumento, ma con la mano del ministro; altrimenti mancherebbe una vera e propria imposizione della mano. Deve essere fatta inoltre in forma di croce e sulla fronte. Per la validità della C. è certamente necessaria l'imposizione delle mani con cui il ministro accompagna l'unzione sulla fronte: non è invece essenziale la prima imposizione delle
mani, che il ministro fa sui cresimandi, invocando lo Spirito Santo. Il S. Uffizio (17 apr. 1872, 22 marzo 1892) dichiarò espressamente che per la validità del Sacramento non si richiede che tutti i cresimandi siano presenti alla prima imposizione delle mani, né alla fine, quando il vescovo dà l'ultima benedizione, poiché queste sono semplici cerimonie.
II. FORMA
La forma della C. presso i Latini sono le parole che il ministro pronuncia insieme con l'imposizione delle mani e la santa unzione: «Signo te signo Crucis et confirmo te chrismate salutis, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti», come risulta dal Catechismo romano (De Confirm., n. 11 sg.), dal decreto di Eugenio IV per gli Armeni (Denz-U, 697) e da molti altri documenti ecclesiastici. In questa forma della C., come osserva s. Tommaso (Sum. Theol., 3ª, q. 72, a. 4), è spiegato adeguatamente ciò che si contiene in questo Sacramento: e cioè il segno della milizia di Cristo, a cui il cresimato viene ascritto per le parole «signo te signo crucis»; l'effetto del Sacramento, cioè la forza spirituale, per le parole «confirmo te chrismate salutis»; la causa della Grazia, cioè la S. Trinità per le parole «in nomine Patris, et Filii et Spiritus Sancti». Presso i Greci la forma è espressa con le parole: «Signaculum doni Spiritus Sancti». Questa forma è stata ripetutamente dichiarata valida dai sommi pontefici (cf. l'enciclica di Benedetto XIV, Ex quo primum, 10 marzo 1756).III. MINISTRO
I. Ministro ordinario è solo il vescovo in quanto può conferire validamente questo Sacramento in forza della sua ordinazione e del suo officio, senza speciale mandato del Romano Pontefice.Il vescovo nella propria diocesi amministra legittimamente questo Sacramento anche agli estranei, se non si opponga un'espressa proibizione del loro Ordinario. Fuori della propria diocesi ha bisogno della licenza dell'Ordinario del luogo almeno ragionevolmente presunta, eccetto che non si tratti dei suoi propri sudditi, ai quali amministri la C. privatamente e senza pastorale e mitra (can. 783). Cresimare gli estranei, quando non vi sia espressa proibizione in contrario, nel proprio territorio, è lecito anche al sacerdote, che sia munito di privilegio apostolico locale (can. 784). Il vescovo è obbligato a conferire questo Sacramento ai sudditi che lo domandano ragionevolmente e, secondo la legge, specialmente nel tempo della visita della diocesi. Allo stesso obbligo è soggetto il sacerdote, che ne ha il privilegio apostolico, verso coloro in cui favore la facoltà è concessa. L'Ordinario, legittimamente impedito o privo della facoltà di cresimare, deve, per quanto è possibile, provvedere che almeno entro ogni quinquennio abbia luogo l'amministrazione di questo Sacramento ai suoi sudditi (can. 785). Il vescovo è tenuto ad amministrare la C. ai moribondi quando non gli riesca difficile farlo.
2. Ministro straordinario della C. è il sacerdote, al quale o per diritto comune o per speciale indulto della S. Sede sia stata concessa la facoltà di conferirla. Per diritto comune tale facoltà compete ai cardinali senza limiti territoriali; e inoltre agli abati o prelati nullius e ai vicari e prefetti apostolici, nell'ambito del loro territorio e per la durata del loro ufficio (can. 782 §§ 2-3). Per speciale indulto la S. Sede può conferire anche ad un semplice sacerdote la facoltà di amministrare il sacramento della C. (Denz-U, 573, 697). E in realtà la S. Sede la conferì dai primi secoli fino ai tempi nostri, specialmente nei luoghi di missione, dove è molto diseguale a talora impossibile l'osservanza del diritto comune per circostanze del tutto eccezionali sia di persone che di luoghi (AAS, 21 [1929], p. 554). I sacerdoti orientali, eccettuati gli Italo-Greci e i Maroniti, per antichissima consuetudine amministrano la C. ai bambini subito dopo il Battesimo.
Considerata da un lato l'evoluzione disciplinare circa il conferimento della C., e, dall'altro, l'avverarsi di motivi d'indole spicatamente spirituale, cui la S. Sede subordina l'indulto al semplice sacerdote di conferirla, in deroga al principio di riservarla al vescovo, finalmente, dopo lungo studio, assecondando anche i voti di eminenti giuristi e moralisti, la S. Congregazione dei Sacramenti, con decreto 14 sett. 1946 (AAS, 38 [1946], pp. 349-358), approvato in forma specifica dal Santo Padre, concesse la facoltà di amministrare la C. anche ai parroci aventi territorio proprio, ai vicari attuali, ai vicari economici, ai vicari perpetui. Gli investiti di tale facoltà possono conferire validamente e lecitamente la C. solo personalmente, senza possibilità di delega. Possono avvalersi soltanto nel proprio territorio, sia nei confronti dei sudditi che degli estranei, non esclusi i luoghi esenti dalla giurisdizione parrocchiale. Per la validità e la liceità può essere amministrata a tutti quei fedeli che siano in stato di malattia grave, per cui si preveda con certezza il pericolo di morte. Tale facoltà si può usare sia nella città vescovile sia fuori, purché non si possa avere per il conferimento della C. il vescovo diocesano perché legittimamente impedito, ovvero la sede sia vacante e non si possa senza grave incomodo ricorrere ad altro vescovo cattolico residenziale o titolare. La C. deve essere amministrata gratuitamente, osservando accuratamente i riti e le cerimonie prescritte nel Pontificale romano. Il ministro straordinario ha il dovere di registrare nel libro dei cresimati il Sacramento conferito ed inoltre deve subito, di volta in volta, informarne l'Ordinario diocesano.
Con questo decreto si dispone quello incertezza che si sono avvertite nella storia della teologia sulla delega al semplice sacerdote, per la pregiudiziale che il semplice sacerdote non ha l'apice del sacerdozio e non è in senso proprio successore degli Apostoli (DThC, III, col. 1048).
IV. SOGGETTO
È ogni battezzato non ancora cresimato (can. 786). La C. CARCERE (v.) e perciò può essere ricevuta una sola volta. Per la validità non è necessario l'uso di ragione.3. Età
Ancora oggi in alcune regioni della stessa Chiesa latina, quali la Spagna e specialmente l'America meridionale, vige la consuetudine di conferire la C. ai bambini prima dell'uso di ragione e anche subito dopo il Battesimo: consuetudine ritenuta legittima da una risposta della S. Congregazione dei Sacramenti approvata dal Santo Padre nell'udienza del 2 marzo 1932 (AAS, 24 [1932], pp. 271-72), benché sia intenzione della stessa S. Congregazione che anche in tali regioni, quando non si oppongano gravi e giuste cause, si pratichi la disciplina del Codice, di cresimare cioè circa il settentrione. Infatti nella Chiesa latina, verso il 1000, si incominciò a differire la C. fino all'età della ragione, ca. i 7 anni, salvo il caso di pericolo di morte o di dover differire la C. troppo a lungo o per distanza del vescovo o per altre circostanze. Quest'uso è stato sanzionato prima dal Catechismo romano del Concilio di Trento ed infine dal CIC che appunto al can. 788 prescrive: «Lietc sacramenti Confirmationis administratio convenienter in Ecclesia Latina differatur ad septimum circiter aetatis annum, nihilominus etiam antea conferri potest, si infans in mortis periculo sit constitutus, vel ministro id impedire ob iustas et graves causas videatur». La Pontificia Commissione per l'interpretazione del CIC il 16 giugno 1931 confermò che, ad eccezione del caso di pericolo di morte o di lunga assenza del vescovo, il can. 788 doveva intendersi nel senso che la C. «in Ecclesia Latina ante septimum circiter aetatis annum conferri non possit, nisi in casibus de quibus in eodem canone».CRESIMA
(da V. Lercognia, Les pontificaux monnectres des hôs pub. de France, Paris, 1957, tav. 129)