CRESIMA

CRESIMA - Pro crimandis in fronte. Pontificale di Stefano Poncelher, vesc. di Parigi (1503-19) - Parigi, Biblioteca Nazionale, mss. lat. 956, f. 1.

È consigliabile e conveniente che la C. venga conferita prima della Comunione, essendo come il complimento e la perfezione del Battesimo; però si può riceverla lecitamente anche dopo.

2. Disposizioni

Per la validità della C. si richiede che il candidato abbia ricevuto il Battesimo di acqua, che è la porta di tutti i Sacramenti (can. 786). Si richiede inoltre che il resimando, quando ne sia capace, abbia la intenzione almeno interpretativa di riceverlo. Per la liceità si richiede lo stato di grazia, poiché la C. è un Sacramento dei vivi. Lo stato di grazia richiesto per la C. può ottenersi anche con la sola contrizione perfetta: in pratica tuttavia si deve insistere perché il resimando s'accosti al sacramento della Penitenza. Il resimando che in buona fede riceve la Confermazione in stato di attenzione (v.), riceve validamente ed anche fruttuosamente questo Sacramento, almeno secondo una opinione assai probabile (cf. A. Piscetta-A. Gennaro, Elementa theologiae moralis, V, Torino 1931, p. 11). Il resimando deve infine essere sufficientemente istruito nelle verità della fede e della morale cristiana (pro suo caput) (can. 786). Il Rituale romano precisa col dire che i resimandi devono essere diligentemente istruiti (sulla natura, dignità, effetti e disposizioni richieste a ricevere degnamente questo Sacramento) (Appendix. De Sacr. Confirmationis). Il resimando non è obbligato ad essere digiuno. Le leggi canoniche che in antico lo prescrivono sono andate in desuetudine.

3. Obbligo

Quantunque questo Sacramento non sia di necessità di mezzo alla salvezza, a nessuno tuttavia è lecito, quando se ne offra l'occasione, trascurare di riceverlo; anzi i parroci hanno il dovere di adorarsi perché i fedeli si accostino ad esso a tempo opportuno (can. 787). Sulla gravità dell'obbligo di ricevere la C. non convengono gli autori. L'affermano alcuni con s. Antonino, s. Al

fonso e Benedetto XIV. La negano altri in numero maggiore, seguendo s. Tommaso (Sum. Theol., 3ª, q. 72, a. I ad 3; a. 8 ad 4), se si eccettuino i tre casi del disprezzo, dello scandalo e di uno speciale pericolo per la salvezza. Data la controversia, se un cristiano in età avanzata, nei luoghi in cui si suole ricevere la C. da fanciulli, trovasse molta difficoltà o vergogna a ricevere la C., non si può obbligare sub gravi, ma piuttosto lo si deve persuadere a riceverla. Permane naturalmente l'obbligo per i genitori di curare che i figli, data l'occasione, ricevano il sacramento della C. Gli sposi prima del matrimonio e gli ecclesiastici prima di ricevere la tonsura sono espressamente obbligati per legge ecclesiastica a ricevere la C., se ancora non l'avessero ricevuta (can. 993 n. I e 1021 § 2).

V. TEMPO E LUOGO

Il tempo più indicato per l'amministrazione della C. è la settimana di Pentecoste: può tuttavia essere amministrata in qualsiasi giorno dell'anno (can. 790). In antico si usava amministrare la C. soltanto al mattino: attualmente si amministra in qualsiasi ora del giorno: è però da preferire il mattino. Il luogo proprio è la chiesa, benché per giusta ragione, a giudizio del ministro, possa conferirsi in qualsiasi luogo decente (can. 791).

VI. PADRINI

Secondo un antichissimo uso della Chiesa, come nel Battesimo, così anche nella C. vi deve essere il padrino, se lo si può avere (can. 793). Secondo l'opinione comune l'obbligo è grave, benché alcuni autori, basandosi sull'inciso del can. 793 (si haberi possi) siano di parere che si tratti di obbligo leggero. Nella stessa cerimonia vi possono essere padrini solo di uno o due resimandi, a meno che il ministro, per ragioni plausibili, non ritenga opportuno che vi siano padrini di un numero maggiore. Ogni resimando non può avere che un solo padrino (can. 794). Perché un padrino possa essere veramente tale si richiede: a) che sia esso stesso già cresimato, abbia l'uso di ragione e abbia l'intenzione di fungere da padrino; b) non sia iscritto a nessuna detta eretica o scismatica, né sia scomunicato; c) non sia padre, madre o coniuge del resimando; d) sia designato dal resimando o dai suoi genitori e tutori o dal vescovo o dal parroco; e) tocchi fisicamente il resimando, personalmente o a mezzo di procuratore, mettendo la mano destra sulla spalla di lui mentre il ministro gli conferisce la C. Perché lecitamente una persona possa essere padrino si richiede: a) che sia diverso dal padrino del Battesimo, a meno che per una giusta causa il ministro lo permetta, o che la C. venga conferita subito dopo il Battesimo; b) sia dello stesso sesso del resimando, salvo che il ministro, in qualche caso particolare, ritenga per giusta causa di dover disporre altrimenti; c) abbia raggiunto i 14 anni; d) non sia indegno; e) conosca le principali verità della fede; f) non sia né novizio né professo, salvo che abbia la licenza del suo superiore, da concedersi solo in caso di necessità; g) non abbia ricevuto gli Ordini Sacri, a meno che non abbia il permesso del suo Ordinario.

Tra il padrino e il resimato nasce una parentela spirituale, per cui il padrino è obbligato a curare la cristiana educazione del resimato (can. 797). La cognatio spiritualis che sorge dalla C. non costituisce più un impedimento matrimoniale (can. 1079).

VII. REGISTRAZIONE

Il parroco ha il dovere di registrare nel libro apposito dei resimati il nome del ministro, dei resimati, dei genitori, dei padrini, il giorno e il luogo della C.: deve inoltre fare la annotazione nel libro dei Battesimi del nome del resimato (can. 798).

L'obbligo è grave. Se nella C. amministrata in parrocchia sono stati ammessi anche resimandi estranei, il parroco del luogo o chi per lui, firmate e timbrate le schede dei non parrocchiani, le spedisce tosto ai rispettivi parroci per la regolare registrazione (can. 799).

Per provare l'avvenuta amministrazione della C., a meno che non ne venga pregiudizio a qualcuno, è sufficiente un solo testo, purché sia ineccepibile e sicuro, o anche il giuramento dello stesso resimato, a meno che non sia stato cresimato nell'età infantile (can. 800).

Bibl.: Oltre i soliti testi di teologia morale, cfr. Rituale Romano, Tit. De Confirmatione; Catechismus Conc. Trid. De Confirmationis Sacr., cap. 3; C. Zerba, Annotationes ad decret. «Spi-

Article illustration
(da 1: Larguola, Les pontiflores monserits des bib pub. de France, (181) Cressima - Pro crismandis in fronte. Pontificale di Stefano Poncher, vese. di Parigi (1503-19) - Parigi. Biblioteca Nazionale, ms. lat. 956, f. I.
E consigliabile e conveniente che la C. venga conferita prima della Comunione,

VIII. LA C. NELLE MISSIONI. — Il decreto della S. Congregazione dei Sacramenti in moltissimi territori di missione non poteva avere nessuna pratica attuazione perché le persone giuridiche, di cui parla il suddetto decreto, non vi si trovano. Per questo motivo Propaganda, in data 18 dic. 1947, emanò un suo decreto con criteri fondamentalmente opposti dando agli Ordinari di luogo, da essa dipendenti, la facoltà di permettere che i propri sacerdoti amministrassero la C. agli adulti e ai bambini in pericolo di morte.

Nella concessione di una tale facoltà si richiede che i sacerdoti siano sudditi dell'Ordinarie, si trovino nel territorio della sua circoscrizione ecclesiastica, cioè diocesi o quasi-diocesi, e che esercitino in qualsiasi modo la cura di anime. Questa ampia facoltà non intende pregiudicare gli altri indulti in materia concessi per mezzo delle facoltà decennali e di facoltà straordinarie come, p. es., nel Concilio plenario di Sciangai (1924). È degna di nota la differenza tra il titolo e il corpo del testo perché il titolo parla di pericolo di morte «ex gravi morbo», ma il corpo del testo non riporta l'aggiunta «ex gravi morbo». Sembra chiaro che bisogna seguire il corpo del testo che certamente fu sottoposto all'approvazione del Papa.

BIBL.: AAS, 40 (1948), p. 41.

Saverio Paventi

III. Ascetica della C.

Come per il Battesimo, così anche per la C. i Padri, i teologi e gli scrittori ascetici si sono indignati a rilevarne l'intimo apporto alla formazione integra ed efficace del cristiano. La vita naturale, infatti, dopo la nascita, cresce, si sviluppa, rassoda e perfeziona fino alla piena virilità; così deve avvenire anche per la vita soprannaturale. Questa, che nasce nell'anima per mezzo della Grazia santificante conferita dal Battesimo, dovrà dunque crescere, come ogni altra vita, fino a raggiungere «la perfetta virilità», come dice s. Paolo, «la pienezza dell'età del Cristo» (Eph. 3, 13; cf. Stum. Theol., 3, q. 72, a. 5). D'altra parte, nel Battesimo, il cristiano si è impegnato a rinunciare al male, al demonio e a tutti gli altrettanti, di cui questi si serve; gli è necessario pertanto comprendere e resistere; il che non si può fare se non si è illuminati e forti. Al primo aprirsi della intelligenza nel fanciullo, questi non tarda a capire che la vita è una lotta; e quest'ora, in cui egli prende coscienza del suo dovere di cristiano e della resistenza che nel compierlo trova in sé e fuori di sé, può talora diventare tragica e disorientare tutta una vita. Perciò Gesù Cristo ha voluto rinvigorirla con un Sacramento. Per conseguenza occorre:

I. VIVERE LA PROPRIA C

Che vuol dire farsi sempre più coscienti del suo valore e cooperare al doppio compito che essa ha di svolgere nel cristiano, sia considerato in sé, sia considerato nella sua socialità (Sum. Theol., 3, q. 72, a. 2): 1. ad ogni cristiano considerato singolarmente la C., dando in pienezza lo Spirito Santo, con i suoi doni, offre: a) una maggior penetrazione delle verità rivelate (dono dell'intelligenza). Queste, infatti, non sono un semplice bagaglio esteriore, qualche volta in-gombrante, ma devono penetrare nell'intimo del cuore, diventare convinzioni radicate, secondo le quali orientare la vita, insidiata dalle deviazioni e dalle passioni; b) una più amabile inclinazione alle cose di Dio, al culto, al servizio divino (dono della pietà); c) il vigore e la constanza per tradurre le convinzioni in pratica (dono della forza). Avere buone convinzioni è solo un primo passo e insufficente; è necessario passare all'attuazione, la quale impone superamenti e vittorie sopra le insorgenti quotidiani delle difficoltà, che della vita fanno come un navigare contro corrente. È l'eterna lotta tra la legge dello spirito e quella della carne, tra la legge della Grazia e quella del peccato (cf. Rom. 7, 15-25). S. Paolo offre appunto l'esempio di una preghiera al Padre perché ottenga al cristiano per mezzo dello Spirito Santo di corroborare l'uomo interiore, radicare nel suo cuore la vita divina, e per conseguenza acquistare il gusto e il sapore dei divini misteri (Eph. 3, 14-21). 2. Al cristiano considerato nella sua socialità la C. dà la forza di far sempre onore alla propria bandiera; di non arrossire mai della propria fede; di saperla, all'occasione, diffondere e difendere con-tro ogni rispetto umano e ogni pericolo di lotta e di contraddizione. La consegna di Gesù Cristo ai suoi Apostoli: «mi rendere te stimoniana... fino agli ultimi confini della terra» (Act. 1, 8) può in certi momenti costar cara e portare alla prigionia e alla morte.

II. LA DEVOTIONE ALLA C

Varie pratiche e norme vengono raccomandate per tener conto e ravvivare il pensiero e il ricordo del grande dono della C. e degli impegni che ne derivano, i quali si possono riassumere dicendo che il cresimo è nello stesso tempo «soldato» e «apostolo». Quindi: 1. Prima di ricevere il Sacramento occorre una buona preparazione; gli antichi paggi prima di essere armati cavalieri, si preparavano alla solenne funzione con l'esercizio e la preghiera. 2. Dopo, solennizzarne la data e approfittare delle feste di Pentecoste per una più intensa devozione allo Spirito Santo. Vedi tav. LII.
BIBL.: R. Plus, In Cristo Gesù, vers. it., Torino 1943, p. 187; 3. D., Battesimo e C., vers. it., ivi 1943, p. 177; 4. Jürgensen, Il Corpo mistico, 4a ed., Brescia 1945, pp. 171-74; R. Plus, Meditazioni sullo Spirito Santo, vers. it., Torino 1947, Celestino Testore.