D'IRITO CANONICO

D'IRITO CANONICO. — La sua origine deve vedersi Dio (v.), venuti largamente in uso in Occidente nel sec. IX. Nella stessa epoca si trovano le prime decise affermazioni della Chiesa contro il d.; un canone del III Concilio di Valenza (855) dichiara suicida l'ucciso in d. e dispone l'esclusione dalla comunione dei fedeli di chi in d. abbia ucciso o gravemente ferito l'avversario.

Nel secolo successivo si trovano tracce dell'uso del d. anche in processi celebrati dinanzi a tribunali ecclesiastici, i quali però, in ottemperanza agli ordini di Roma, ben presto si rifiutarono di ammetterlo come mezzo di prova.

Il combattimento giudiziario cadde in disuso specialmente a seguito degli sforzi di alcuni sovrani francesi, a cominciare da Luigi il Santo; ma continuò e fu sempre maggiormente praticato, a partire dal sec. XV, il d. cavalleresco, dapprima nella forma del torneo e, più tardi, in quella che, con l'osservanza di determinate regole, è ancora praticata ai nostri giorni (d. privato).

Per quanto riguarda la proibizione e, correlativamente, le pene, non è sempre facile distinguere quando si voglia colpire un d. avente le caratteristiche odierne o un torneo o un combattimento giudiziario. Sebbene proibizioni dei d. si trovino anche in epoca anteriore, è certo che almeno nel Concilio Lateranense del 1179 e in qualche decretale di Alessandro III e di Innocenzo III si hanno divieti generali (cf. i relativi testi in CIC, c. 9, X, III, 50; c. 1-2, X, V, 14); successivamente gravi pene furono stabilite da Giulio II (cost. Regis pacifici, 24 febbr. 1509, § 2) e da Leone X (cost. Quam Deo, 23 luglio 1519). La bolla Ea quae a praedecessoribus di Pio IV (13 nov. 1559), che costituisce la disciplina anteriore al Concilio di Trento, comminava la scomunica latae sententiae, riservata al Pontefice, per i duellanti, per i padri, per coloro che assistono al d. o che concedono il terreno per lo scontro, nonché per coloro che in qualsiasi modo favoriscono il d. stesso.

Il Concilio di Trento (sess. XXV, de reform., c. 19) aggiunge alle pene anzidette la privazione della sepoltura ecclesiastica per coloro che siano morti in d.

Dopo varie altre disposizioni di Gregorio XIII (cost. Ad tollendum, 5 dic. 1582), di Clemente VIII (cost. Illius vicus, 17 aug. 1592, §§ 1-7) e di Benedetto XIV (cost. Detestabilem, 10 nov. 1752), Pio IX nella cost. Apostolica Sedis del 12 ott. 1869 (§ 2, n. 3) mitigò alquanto le pene.

Rolfo Daniel

Il CIC (can. 2351), accogliendo sostanzialmente la disciplina introdotta da Pio IX, e implicitamente abrogando (cf. can. 6 n. 5) le altre disposizioni (al-cune delle quali era dubbio se fossero ancora in vigore o no), ha stabilito la scomunica latae sententiae, riservata simpliciter alla S. Sede (v. Pena), per i ducilanti che sfidano a d. o che accettano la sfida, per tutti i complici (v. CONCORSO NEL DELITTO), per gli spettatori volontari, e per coloro che lo permettono o comunque non fanno quanto è in loro potere per impedirlo; inoltre i duellanti e i padri incontrarono ipso facto nell'infamia iuris (v. Infamia); e coloro che muoiono in d. o in seguito a lesioni riportate in d. sono privati della sepoltura ecclesiastica (v. SEPOLTURA ECCLESIASTICA), salvo che prima di morire abbiano dato qualche segno di pentimento (can. 1240 § 1 n. 4).

Anche le leggi penali di quasi tutti gli Stati puniscono il d., ma quasi sempre con pene miti. Così il Codice penale italiano (artt. 394-401) prevede vari reati in materia (si tralascia qualche disposizione di dettaglio): a) sfida o accettazione di essa, se il d. non avvenga; b) punita con una multa che attualmente va da lire 16000; la stessa pena si applica ai portatori di sfida, se il d. avviene, mentre in caso contrario il minimo della multa può scendere a lire 1067; per chi sfida o accetta la sfida, la pena è raddoppiata, se egli è stato la causa ingiusta e determinante del fatto; b) uso delle armi in d. è punito con la reclusione da 15 giorni a 6 mesi, o con la multa da lire 4000 a lire 80000; se dal fatto derivare all'avversario una lesione personale grave o gravissima, la pena è della reclusione da 15 giorni a 2 anni; se dal fatto deriva la morte, la pena è della reclusione da 1 a 5 anni; in ogni caso le pene sono raddoppiate per colui che è stato la causa ingiusta e determinante del fatto; c) i padri o secondi, e le persone che hanno agevolato il d., sono puniti con la multa da lire 4000 a 80000; d) chiunque pubblicamente offende una persona o la segno a pubblico disprezzo, perché essa non ha sfidato o non ha accettato la sfida o non si è battuta in d., è punito con la reclusione da 15 giorni a 6 mesi o con la multa da lire 4000 a 80000; la stessa pena si applica a chi, facendo mostra del suo disprezzo, incita altri al d.

E' inoltre da tener presente che i duellanti e i padri sono puniti, anziché con le minori pene previste per il d., con le pene stabilite per l'omicidio o la lesione personale, qualora si verifichi una delle seguenti irregolarità di cui siano a conoscenza: 1) se le condizioni del combattimento non sono state precedentemente stabilite da padri, ovvero se il combattimento non avviene alla loro presenza; 2) se le armi adoperate nel combattimento non sono uguali, ovvero non sono o pistole ugualmente cariche o spade o sciabole, oppure se sono armi di precisione o a più colpi; 3) se nella scelta delle armi o nel combattimento è commessa frode o violazione delle condizioni stabilite; 4) se è stato espressamente convenuto, ovvero se risulta dalla specie del d., o dalla distanza fra i combattenti, o dalle altre condizioni stabilite, che uno dei duellanti doveva rimanere ucciso; 5) quando la provocazione o la sfida a d. siano state fatte con l'intento di carpire denaro o altra utilità.

Bibl.: V. Manzini, Trattato di diritto penale italiano, V. Torino 1935, pp. 628-78.