a St-Germain-en-Laye (Parigi) il 22 ag. 1862, m.
a Parigi il 26 marzo 1918. Artista di grande origi-
nalità, è il rappresentante più geniale del cosiddetto
impressionismo musicale, qualificazione che tuttavia
non esaurisce gli aspetti multiformi della sua opera.
Per il teatro ha scritto il Pelléas et Mélisande, Pa-
rigi 1902, tratto dal dramma di M. Maeterlinck, ed il
Martyre de st Sébastien, musiche di scena per il mistero
di G. d'Annunzio, spettacolo riprovato dall'arcivescovo
DEBUSSY, CLAUDE-ACHILLE. - Il d., come atteggiamento
spirituale nel quale confluivano il pessimismo di
Schopenhauer, il gusto di Baudelaire (fascino del
mistero, orrore della realtà, rinuncia all'azione)
e una forte corrente d'idealismo metafisico, si af-
fermò verso il 1880 nei cenacoli parigini ed ebbe
la formulazione del suo programma letterario e
artistico in alcune riviste giovanili nel 1885-86.
Senza venir meno al culto di Baudelaire, i decadenti
scoprirono e adottarono come loro poeti Verlaine, Mal-
larmé e, più tardi, Rimbaud. Dalla loro cerchia uscirono
Laforgue, i simbolisti Corbière, Taillade, Samain, Gué-
rin, Jammes e i fiamminghi Maeterlinck, Rodenbach e
Verhaeren. Singolare la figura del romanziere Huysmans,
convertitosi al cattolicesimo, e notevole pure quella del
poeta Le Cardonnel, anch'egli convertito e sacerdote. In
Germania il d., penetrato nella filosofia, trovò in Nietzsche
il teorico della decadenza della civiltà europea, oltre che
l'assertore del superuomo, e pervenne all'essere angos-
ciato di Heidegger e all'esistenza ripiegata su se
stessa di Jaspers. Rappresentanti del d. furono: in
Inghilterra, O. Wilde, A. Symons, L. Johnson, E. Dow-
son, W. B. Yeats; in Spagna, Rubén Dario; in Russia,
Mercèzkovskij.
In Italia i primi spunti decadentistici furono nel mo-
vimento della «Scapigliatura» sviluppatosi in Milano tra
il 1860 e il 1880, che tentò in modo incerto di liberare
la poesia dai residui moralistici dell'estetica risorgimen-
tale e di affermare l'autonomia nella personalità dello
scrittore. Sicuri e precisi elementi decadentistici si hanno
invece nell'opera del d'Annunzio, specie dov'è più aperta
a suggestioni teoriche (Poema paradisiaco e prose liriche
dalla Contemplazione della morte al Libro segreto). In-
fessioni decadenti vi furono anche nei poeti intorno al
«Convito» diretto dal De Bosis, e infine nei crepuscolari
e negli intimisti. Si rivelano però soprattutto nella in-
quietudine religiosa latente nella cultura dalla fine del
secolo in poi, attraverso gli autori più pensosi e medi-
tativi come il Fogazzaro e, in poesia, il Graf, la Aganoor
Pompili e Giulio Salvadori. In tal senso il d. agisce a
fondo anche nella lirica di G. Pascoli, che per primo
rompe con la tradizione letteraria locale e volge verso
una concezione mistica della poesia.
DEBUSSY, CLAUDE-ACHILLE. - Se è vano ricercare nelle leggi
canoniche l'espressione propria di d., non è detto
con ciò che l'istituto della d. non abbia, anche in
diritto canonico, una fisionomia che lo distingue da
altri istituti e concetti affini, quali sono genericamente
la perdita del diritto (anissio iuris) e specificamente
la prescrizione estintiva, la perenzione e la preclu-
sione.
La d. è una causa di perdita di un diritto per de-
corso del tempo (temporalitas iuris, limitatio iuris
exerciti).
Senonché l'elemento temporale non vale a distinguere
in ogni caso la d. da altri istituti affini. PRESCRIZIONE (v.) estintiva infatti il fattore tempo opera come
causa, onde la differenza specifica tra i due istituti (pre-
scrizione estintiva e d.) va ricercata altrove, e propria-
mente nella fonte da cui promanano, nel fondamento
giuridico e nella funzione.
Mentre infatti la fonte della prescrizione è sempre
nella legge, la d., oltre che dalla legge, può essere sta-
bilita anche da provvedimento del giudice e da disposizione di parte. Il fondamento della d., poi, riposa in un motivo di ordine che fa ritenere nocivo, in alcuni casi e in relazione ad altri istituti e ad altre esigenze della vita, lasciar sussistere un diritto oltre un determinato periodo, laddove la prescrizione estintiva si ispira al diverso criterio di non lasciar indefinitamente in vita un diritto che non venga, per inerzia del titolare, esercitato, a svantaggio della certezza e a detrimento dell'interesse altrui. Infine nella d. si prescinde dal fattore soggettivo (buona o mala fede), il quale invece ha rilievo nella prescrizione (can. 1512).
Dal diverso fondamento trae origine il diverso modo di operare dei due istituti: la d., a differenza della prescrizione estintiva, di regola non sopporta interruzioni o sospensioni, ma può venire evitata soltanto mediante l'esercizio del diritto nel termine stabilito dalla legge, dalla sentenza o dalla convenzione.
Tenute presenti queste nozioni, per ciò che riguarda la d. processuale, è agevole ormai distintamente dalla pensione (v.). Se invero ambedue gli istituti sono informati allo scopo di accelerare il corso della lite (e ne immortales fiant lites) e se, tanto per evitare la pensione quanto per evitare la d., occorre compiere un atto processuale entro un determinato periodo di tempo, anche qui tuttavia diverso è il fondamento razionale, diversi sono gli effetti dell'uno e dell'altro istituto. Mentre la pensione ha per effetto l'estinzione del processo, pur lasciando sussistere la possibilità di esercitare nuovamente il diritto, la d., limitata al singolo atto processuale, non lascia più alcuna possibilità di compiere quell'atto. E, mentre il fondamento della pensione riposa sulla presunta rinunzia all'azione e non è ad essa estraneo il carattere di sanzione ad una supposta negligenza, la d. prescinde da ogni considerazione di negligenza, e guarda al fatto obiettivo del mancato esercizio del diritto nel termine stabilito.
In ciò propriamente si precisa l'affinità concettuale tra d. e preclusione; senonché, mentre la preclusione può anche derivare dalla semplice incompatibilità tra l'attività esercitata e quella che doveva esercitare, la d. invece è sempre legata, come si è detto, al fattore temporale.
Pertanto l'istituto della d. è strettamente connesso alla statuizione di termini perentori – talora, quando cioè sono posti dalla legge (fatalia legis) e salve le eccezioni specificamente contemplate (cf., ad es., can. 177 § 1, 181 § 2, 183, 188), improrogabili – i quali, se non vengono rispettati, importano la «pertenzione» del diritto (can. 1634 § 1), ossia più esattamente la d.