Deve la sua fama, grandissima ai suoi tempi, ora quasi tramontata, all'opera Scienza della legislazione (Napoli 1758 sqq.). Credente nella raison illuministica, vede nella saggezza di una legislazione razionale il più sicuro metodo etico-politico, non senza talora il pericolo di cadere in un astrattismo e meccanismo giuridici (male comune, però, a tutti i teorici del dispotismo illuminato), pericolo che è d'altronde spesso evitato per le consapevoli soluzioni utilitaristiche ed individualistiche sostenute nei problemi dello Stato.
Favorevole ad una monarchia temperata esalta la funzione equilibratrice (tra essa e il popolo) di un «rangio intermedio»: nobilità e magistratura; soluzione che affonda le radici nel pensiero di Montesquieu. Il F. non è in tutto legato all'esperienza giuridica: nel delineare, ad es., il concetto di nazione già percepisce come esso si fondi sulla coscienza e sulla volontà. Naturalmente però il nucleo centrale delle sue teorie è schietamente illuministica: ogni soluzione statale è per F. in particolare modo soluzione eudemonistica; alla realizzazione della felicità sulla terra tende pure il suo pacifismo nonché il suo umanitarismo.
Nel campo sociale è favorevole all'evidenza della feudalità, e in quello economico alla preminenza dell'agricoltura e all'imposta unica. Nel campo del diritto penale è strenuo difensore della persona contro le poche garanzie che danno i processi fondati sul metodo inquisitivo. Nel campo educativo è proponuto dell'istruzione di Stato, la quale può formare generalmente il «cittadino»: il metodo educativo del F. è riallaccia all'astratismo naturalistico del secolo: è la natura «questa antica maestra» che regola l'ordine progressivo della pedagogia; naturalmente il suo acuto sguardo scioglie nella concorrenza educativa le durezze iniziali quando riconosce le esigenze dello spirito che è libero. La Scienza della legislazione fu posta all'Indice il 6 dic. 1784, evidentemente per i suoi postulati razionalistici e giurisdizionalistici.