FIDEIUSSIONE

FIDEIUSSIONE. – Contratto con il quale una parte, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce nei suoi riguardi l'adempimento di una obbligazione altrui.

Nel diritto imperiale, sebbene il fideiussore interventesse nell'atto in cui le parti si obbligavano e rispondesse ad analoghe domande, la f. era sempre contratto accessorio e non si poteva escutere il fideiussore prima del debitore. Invece, nel diritto longobardo fideiussore assumeva l'esclusiva responsabilità di pagare, liberava il debitore principale e prendeva il debito sopra di sé. Onde il creditore poteva rivolgersi direttamente contro di lui e preferenza (G. Salvioli, Storia del dir. ital., 9a ed., Torino 1930, p. 579).

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Nella vigente legislazione italiana, più aderente ai principi di equità naturale (Cod. civ., artt. 1936-1937), la f. è un accessorio dell'obbligazione principale, di cui regolarmente segue le vicende. Il fideiussore nei rapporti con il creditore è solidamente obbligato con il debitore principale, salvo che non sia stato fissato a suo favore il beneficium exclusions.

Di fronte al debitore principale il fideiussore che ha pagato è per legge sostituito in tutti i diritti che il creditore aveva contro il debitore. La volontà di prestare f. dev'essere espressa e può riguardare anche un'obbligazione futura o condizionale.

Nel CIC viene proibito ai chierici di farsi fideiussori per gli impegni altrui, anche con il patrimonio privato, senza licenza dell'Ordinario. A maggior ragione non lo potranno con i beni della Chiesa, che non possono essere gravati di nessun onere senza il permesso dello stesso Ordinario (can. 137).

Bibl.: I. Chelodi-P. Cipriotti, Ius canonicum de persona, 3a ed., Vicenza 1942, p. 121, p. 197; I. Génécot-L. Salmanns, Institutiones theologiae moralis, I, Bruxelles 1946, n. 655; II, VII 1946, n. 41; A. Trabucchi, Istruzioni di diritto civile, 3a ed., Padova 1950, p. 547 seq.