FERIAE IN IUDICIIS

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FERIAE IN IUDICIIS. - In alcuni giorni dell'anno non possono essere posti atti processuali. Questi dies feriati o feriae si dividono: 1) in ordinari, stabiliti tassativamente nel CIC (can. 1639: faste di precetto e ultimi tre giorni della Settimana Santa) e straordinari, stabiliti dalle competenti autorità per avvenimenti speciali (anniversari dell'elezione del Pontefice, dei Patti Lateranensi, ecc.); e 2) in iuris communis (stabiliti per tutta la Chiesa) e iuris particulares (stabiliti dai singoli ordinari, can. 1638 § 1).

Il vigente diritto, contrariamente a quello delle decreta, considera solo illeciti, ma non invalidi, gli atti processuali compiuti nei giorni feriati. In singoli casi richiesti dalla necessità, dalla carità cristiana e dal bene pubblico, il can. 1639 consente al giudice di compiere tali atti nei giorni feriati, normalmente però, per il can. 1635, vi è proroga de iure al successivo primo giorno non feriato.

BIBL.: Wernz-Vidal, V. 1, Roma 1927, p. 164 sqq.; F. Della Rocca, Istituzioni di diritto processuale canonico, Torino 1946, p. 152 sq.