FERIAE IN IUDICIIS

FERIAE IN IUDICIIS. - In alcuni giorni dell'anno non possono essere posti atti processuali. Questi dies feriati o feriae si dividono: 1) in ordinari, stabiliti tassativamente nel CIC (can. 1639: feste di precetto e ultimi tre giorni della Settimana Santa) e straordinari, stabiliti dalle competenti autorità per avvenimenti speciali (anniversari dell'elezione del Pontefice, dei Patti Lateranensi, ecc.); e 2) in iuris communis (stabiliti per tutta la Chiesa) e iuris particularis (stabiliti dai singoli ordinari, can. 1638 § 1).

Il vigente diritto, contrariamente a quello delle Decretali, considera solo illeciti, ma non invalidi, gli atti processuali compiuti nei giorni feriati. In singoli casi richiesti dalla necessità, dalla carità cristiana e dal bene pubblico, il can. 1639 consente al giudice di compiere tali atti nei giorni feriati; normalmente però, per il can. 1635, vi è proroga de iure al successivo primo giorno non feriato.

BIBL.: Wernz-Vidal, V, 1, Roma 1927, p. 164 agg.; F. Della Rocca, Istituzioni di diritto processuale canonico, Torino 1946, p. 152 sg. Giorgio Franco
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“FERIAE IN IUDICIIS.” Enciclopedia Cattolica, vol. V (1950), p. 706. Azione Romana digital edition, https://azioneromana.com/it/article/feriae-in-iudiciis.