FONDATORE (di Ordine o Congregazione religiosa). - È colui che costituisce il fine specifico dell'Ordine: non è invece considerato come f. colui che apporta solo una riforma accidentale al fine essenziale. Confondatore si dice colui che ha avuto una parte rilevante nell'esecuzione di quanto il f. ha concepito.
Qualunque fedele può essere chiamato a fondare nuovi Ordini e Congregazioni religiose, sia egli uomo o donna, laico o sacerdote; l'unica condizione essenziale è che egli sia battezzato quando vuol proporre la nuova religione all'autorità ecclesiastica. Ordinariamente si richiede una vocazione speciale da Dio, affinché la nuova forma, secondo la quale viene proposta la perfezione evangelica, non rimanga nel vuoto ma dia frutti salutari. La manifestazione di questa vocazione si può avere in forme diverse anche per mezzo di altre persone che spingono a ciò, come avvenne per Antonio Rosmini, che fondò l'Istituto della Carità, dietro le pressioni della b. marchesa di Canossa (cf. A. Rosmini, Epistolario ascetico, I, Roma 1912, pp. 51-60, 70-74, 91; cf. ancora l'encicl. di Pio VI Quod aliquantum del 10 marzo 1791, e quella di Pio IX Ubi primum del 17 giugno 1847; la cont. Religiosa congregazione del 19 giugno 1594). Questo requisito di una speciale vocazione non è esclusivo, perché il f. non può iniziare la sua opera senza l'approvazione ecclesiastica, che per il diritto vigente viene data dal vescovo, dopo aver consultato la Sede Apostolica (can. 492). Non è necessario che i voti dei primi membri dell'istituto siano emessi alla presenza del f. e da lui siano ricevuti, ma in questo compito può essere sostituito anche da un vescovo o da un sacerdote. Così disposero Clemente VII, Exponi (24 giugno 1524), § 1; Vota per quae (18 febr. 1533), §§ 1-2; Pio V, Iutunctum nobis (6 dic. 1568), § 6; Gregorio XV, Apostolici numeris (28 apr. 1622), § 2. Il diritto comune non riconosce speciali diritti al f., a meno che non sia eletto generale e che le regole gli attribuiscono speciali prerogative. Se il f. è stato canonizzato, i regolari debbono commemorarlo nei suffragi comuni (S. R. C., decr. 27 genn. 1899; Decreta auth., n. 4043); così sia nelle chiese sia in qualsiasi notorio i regolari possono aggiungere all'orazione A cunctis il nome del loro f. (S. R. C., decr. gener., 3 apr. 1821 ad 1 e 2; Decreta auth., n. 2613); inoltre i regolari possono ottenere il privilegio di aggiungere il nome del f. nel Confiteor e nelle litanie, privilegio che esclude qualunque comunicazione sia in forma aequo principali sia in forma accessoria (S. R. C., decr. 20 marzo 1706, ad 2; Decreta auth., n. 2166); infine nella Messa del santo f. possono conservare la consuetudine di aggiungere il Credo (S. R. C., decr. 22 luglio 1848; Decreta auth., n. 2964).
I f. hanno avuto il gran merito di aver colto, con la
loro mente geniale, le manchevolezze dei tempi in cui vissero, e di essersi sforzati di ricolmarle con il loro personale esempio e di quanti venivano chiamati alla nuova forma di perfezione evangelica.
Questa è in sintesi la vita di ogni f., suscitato da Dio per maggiormente elevare la fiaccola della carità in forme ed in circostanze diverse, ma sempre con lo stesso spirito di distinguere i difetti e rianimare sempre più le virtù evangeliche. È quello che si vede nel primo f. in Oriente, s. Pacomio (292-345), e in Occidente in s. Benedetto (480-543), la cui regola monastica si diffuse in quasi tutto l'Occidente. Sulle orme di questi due primi f. ne seguirono altri insigni, fra cui: s. Romualdo (m. nel 1027), s. Giovanni Gualberto (m. nel 1073), s. Bruno (1084), s. Roberto (1098). In seguito la Chiesa manifestò la sua forza e la sua fecondità contro lo spirito mondano con s. Francesco, f. dei Frati Mineri (1226) e con s. Domenico, f. dei Frati Predicatori (1221: cf. cost. Cum dilecte di Onorio III, giugno 1219, e cost. Solet, 29 nov. 1223; cost. Religiosum di Onorio III, 22 dic. 1216). Nel sec. XVI sorsero molti f., che prevennero o attuarono lo spirito di riforma del Concilio di Trento, come s. Ignazio, s. Giuseppe Calazanzio, s. Vicenzo de' Paoli, ecc., a cui seguirono fino ai nostri giorni mirabili figure, che sempre maggior impulso diedero alla pratica della santità evangelica. In questi uomini la Chiesa manifesta continuamente la sua vitalità, che non si esaurisce per trascorrere di secoli. Nella Basilica Vaticana vengono raccolte nelle grandi nicchie lungo le pareti le statue dei f. di Ordini e di Congregazioni religiose man mano che vengono elevati agli onori dell'altare con la canonizzazione.
BIBLI: A. Vermeersch, De religionis institutis et personis. Bruges 1902, passim: U. Berliner, L'Ordre monastique des origines au XIIe siècle. Parigi 1921: B. Kurscheid, Historia Iuris Canonici. Historia institutionum. I. Roma 1941, pp. 177-82, 304-15; B. Congr. dei Riri, Lucienen, Canonizationis b. L. M. Grigolou de Monfort. Nova inquisita... super dubia: An b. L. M. Grigolou de Monfort historica haberi possit uti fundator, non solum presbyterorum missionariorum Societaria Mariae et Filiorum Sapientiae, sed etiam Fratrum Instructionis Christianae a S. Gabriele, Città del Vaticano 1947 (non è f. dei fratelli); G. Cestarle, Fundatores Ordinum et Congregationum religiosorum quinum sint, in Commentarium pro religiosis, 27 (1948), p. 75. Giuseppe Damizia