FONDO PER IL CULTO E FONDO DI RELIGIONE E DI BENEFICENZA PER LA CITTA DI ROMA

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FONDO PER IL CULTO E FONDO DI RELIGIONE E DI BENEFICENZA PER LA CITTA DI ROMA. - La locuzione ha precedenti nella legislazione austriaca; infatti in Austria c’era un fondo di religione che erogava i suoi mezzi a favore della religione e del culto. In Italia, e dapprima nel Regno Sardo, con la nuova politica ecclesiastica separata inizialmente con la soppressione della Compagnia di Gesù e delle Dame del S. Cuore nel 1848, con l’abolizione delle decime al clero in Sardegna nel 1851, non si crearono né si affidarono compiti culturali ad amministrazioni separate da quelle finanziarie dello Stato, ma a questo furono dati i beni della Compagnia di Gesù; anche in altri paesi europei in tempi diversi i beni ex-eclesiastici furono incamerati dallo Stato. Invece nel 1855, sempre nel Regno sardo, raffinandosi la concezione separata nel suo lato formale, sopprimendosi alcuni ordini religiosi, i Capitoli di alcune chiese collegiate alcuni benefizi sempre, i istituti dapprima una Cassa ecclesiastica ed essa vennero devoluti in amministrazione i beni degli enti soppressi. Con la progressiva unificazione

del Regno d'Italia e con l'estensione alle nuove provincie (Umbria, Marche, province napoletane) delle leggi soppressive, la Cassa ecclesiastica venne in possesso di un ingente reddito proveniente in gran parte da beni stabiliti; eccetto che nella Sicilia dove gli enti ecclesiastici non furono soppressi, ma obbligati a concedere in enti fusi i loro beni rustici. La Cassa ecclesiastica aveva esistenza distinta e indipendente dalle finanze dello Stato: era costituita da una massa patrimoniale ed era amministrazione nelle mani di un organo creato dallo Stato. Nel 1862 il patrimonio immobiliare della Cassa fu avocato al demanio dello Stato e in corrispettivo della cessione il governo iscrisse a favore della Cassa una rendita cinque per cento sul debito pubblico, uguale alla rendita dei beni passati al demanio. La Cassa fu poi soppressa con la legge 7 luglio 1866 e sostituita dal Fondo per il culto, che raccolse le rendite derivanti dalle soppressioni effettuate per tutto il Regno con questa legge e con quelle successive 15 ag. 1867 e 19 giugno 1873, eccettuati i beni ecclesiastici soppressi nella città di Roma per i quali fu istituito il Fondo di religione e beneficenza della città di Roma.

Compito del Fondo per il culto è stato quello di soddisfare tutti gli oneri, anche verso i terzi, già a carico degli enti soppressi, cui esso è succeduto nei beni; quelli gravanti in genere il bilancio dello Stato per le spese del culto cattolico, nonché il compito, che costituisce la più importante sua funzione, di liquidare a pagare i supplementi di congrua al clero (v. CONGRUA). Esauriti oramai, come i compiti per la liquidazione dei diritti dei terzi sui patrimoni degli enti soppressi, dei diritti di rivendicazione, di svincolo, di rivelabilità, pure quelli aggiunti dopo per la liquidazione degli assegni dovuti ai comuni sulle rendite provenienti dalle case religiose soppresse; ultimato a quasi le devoluzioni a favore dei comuni sulle rendite delle soppresse chiese ricettive e comunque curate locali; sono aumentate invece le funzioni del Fondo per il culto nei riguardi delle liquidazioni delle congrue e degli altri assegni al clero.

Questo complesso di beni ha avuto una sua propria autonomia patrimoniale, perché non si confuse con il patrimonio dello Stato ed ebbe dalle leggi determinata e speciale destinazione. L'ente amministrativo è stato creato ed organizzato dallo Stato. Così la Cassa ecclesiastica come il Fondo per il culto ebbero un organo statale con autonomia di funzioni preposto all'amministrazione dell'ente. Ma questa autonomia di funzioni è andata gradualmente in seguito scendendo e la direzione generale del Fondo per il culto è venuta in tutto e per tutto particolari alle altre amministrazioni dello Stato, pur rispettando i suoi tempi l'autonomia del patrimonio amministrativo, legalmente rappresentato negli atti e in giudizio dal proprio direttore generale. La legge 14 apr. 1927 n. 514 riaffermò l'intangibilità del patrimonio e cambiò la sua denominazione in Amministrazione generale, per accertare il carattere di amministrazione statale bensì, ma per se stante. Infine, a seguito del Concordato Lateranense del 1929, con la legge 27 maggio 1929 n. 843, l'amministrazione del Fondo per il culto e degli altri patrimoni ad esso riuniti veniva concentrata nel Ministero della giustizia e degli affari di culto, costituendo una direzione generale del Ministero medesimo e il ministro ne diventava il titolare e il rappresentante. Il servizio è ora passato dal Ministero della giustizia a quello dell'interno. Questo fondo patrimoniale, derivante dagli enti ecclesiastici soppressi, conserva la sua autonomia e la sua entità giuridica, ma viene così amministrato non più da un organo statale per se stante, ma da un organo del potere centrale. E perciò, non può affermarsi che vi sia in Italia un bilancio dei culti, ciò anche se, in sostanza, il bilancio del Fondo per il culto venga integrato largamente dai mezzi finanziari dello Stato.

Il Fondo per il culto ha un proprio consiglio di amministrazione composto di dieci membri, cinque dei quali sono designati dall'autorità ecclesiastica, a termine del Concordato Lateranense. Esso ha funzioni consultive con parere non vincolante, in alcune materie, e funzioni deliberative sui reclami concernenti le liquidazioni dei supplementi di congrua e degli altri assegni dovuti al clero. Detto consiglio è comune anche ad altri patrimoni che sono pure amministrati ora dalla medesima direzione generale, eccetto che per il Fondo di religione e di beneficenza per la città di Roma, che ha un consiglio di amministrazione proprio.

Non è da credere che con il passaggio del patrimonio immobiliare ex-ecclesiastico al demanio, il Fondo per il culto abbia ricevuto in cambio una rendita realisticamente corrispondente. Infatti la conversione dei beni immobili in rendita pubblica fu fatta non in base al reddito reale degli immobili o al prezzo per il quale furono venduti, ma in base alla rendita già denunciata dagli enti prima della soppressione agli effetti della tassa di manomorta; il demanio prelevò inoltre sul patrimonio ex-ecclesiastico una tassa straordinaria del trenta per cento di quanti il fondo per il culto ha avuto soltanto il settanta per cento della rendita stessa; la rendita dello Stato fu poi convertita dal cinque per cento originario al 3,50 per cento; la legge 7 luglio 1866, n. 303 attribuì ai comuni del Regno il quarto della rendita delle corporazioni soppresse nel territorio del comune medesimo e gli altri tre quarti allo Stato; fu inoltre dismessa a favore della Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e vecchiaia l'annua rendita di più che cento mila lire, altre lire contenuta furono dismesse a favore di terzi per riconosciuti diritti di rivestibilità sul patrimonio ecclesiastico; in complesso, per effetto di tali riduzioni e di altre perdite subite, le rendite patrimoniali dell'ente si ridussero a poca più di 12 milioni annui, quali risultano dal bilancio 1927-24, Oggi, nel bilancio 1950-51, sono 30.730.000 lire.

Fanno parte del patrimonio non redditizio del Fondo per il culto le chiese e retorie già appartenenti agli enti ecclesiastici soppressi, eccettuate quelle che sono sedi parrocchiali e che si considerano appartenenti all'ente parrocchia cui sono annesse. Sono ca. tremila in tutto il territorio dello Stato. Se sono e restano aperte al culto il Fondo per il culto ne deve sostenere le spese di efficienza. Le dette chiese, per effetto del Concordato, possono chiedere il riconoscimento della personalità giuridica con l'assegnazione di una dotazione.

Le entrate ordinarie del Fondo per il culto sono integrate da un contributo a carico dello Stato corrispondente all'importo dell'abolita quota di concorso (tributo che il Fondo per il culto prima percepiva per tutti gli enti morali ecclesiastici conservati a fini di perequazione dei redditi diversi fra gli enti stessi). Poiché le sue entrate non bastano a corrispondere i supplementi di congrua ai parroci e quelli di mensa ai vescovi, con i maggiori assegni concessi con successivi provvedimenti, tutti questi maggiori assegni sono posti a carico dello Stato, e così pure gli assegni dovuti al clero delle province esauristiche. Ma probabilmente potrebbe costituire una semplificazione amministrativa il provvedimento di concordare fra il governo italiano e la S. Sede il versamento di una somma una volta tanto a favore di tutto il clero italiano congruato; così questo ramo dell'amministrazione, per quanto riguarda la liquidazione dei supplementi di congrua al clero, potrebbe venire soppresso.

Per effetto del Concordato Lateranense la gestione dell'azienda è oggi aumentata perché essa amministrata, con bilanci separati, quattro patrimoni: quello proprio originariamente del Fondo per il culto; quello del Fondo di beneficenza e religione della città di Roma, quello degli ex-Economati generali dei benefici vacanti unito a quello dei Fondi di religione delle province ex-auristiche.

Dallo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1950-51 (disegni di legge e relazioni 1948-50 al Senato della Repubblica, n. 852, App. n. 1, p. 59, sgg.: Stato di previsione dell'Amministrazione del Fondo per il culto; p. 77; Stato di previsione del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma; p. 93; Stato di previsione del Patrimonio

riuniti ex ecomomali) risulta, per tutte le tre amministrazioni, che il contributo del Tesoro ai bilanci stessi è sempre superiore, e talvolta per molti milioni, alle somme erogate per spese disposte da leggi, decreti, di culto, d'istruzione, di beneficenza. Ecco perché di questioni dovrebbe essere studiata la semplificazione amministrativa.

II. Il Fondo di religione e di beneficenza cita di Roma ebbe origine dall'assegnazione dei beni di alcune corporazioni ed enti ecclesiastici sopra nella città di Roma, a seguito dell'estensione alle provincie romane delle leggi eversive vigenti nelle altre regioni del Regno, con la legge 19 giugno 1873. Nel 1885 questo Fondo fu dato in amministrazione alla Direzione generale del Fondo per il culto. Ciò che fu confermato nel 1888 e disciplinato con regolamento 5 genn. 1888 n. 5165; dopo il Concordato Lateranense, con la legge 27 maggio 1929 n. 848, art. 19-20, la sua amministrazione, come si è detto, è stata concentrata nel Ministero dell'interno, con distinta gestione e bilancio separato, presso la Direzione generale del Fondo per il culto; esso conserva la propria finalità, ha un proprio consiglio di amministrazione, i cui componenti sono nominati per metà dal governo italiano e per l'altra metà dall'autorità ecclesiastica.

Il bilancio preventivo e il resoconto annuale sono sottoposti all'approvazione del Parlamento insieme a quelli del Ministero dell'interno; ad esso sono applicabili le disposizioni che regolano le amministrazioni dello Stato. Il Fondo di religione ha conservato, al pari del Fondo per il culto, la sua originaria figura di ente giuridico autonomo, di patrimonio e di bilancio con finalità proprie. Le rendite patrimoniali dell'ente, dopo la conversione dei beni immobili, sono costituite in massima parte da rendita pubblica, canoni, cenni e pochi redditi di fabbricati non ancora venduti. Sono integrate da un contributo straordinario dello Stato per il pagamento dei maggiori assegni concessi al clero. Le chiese e le rettorie già appartenenti alle associazioni monastiche o ad altri enti ecclesiastici soppressi nella città di Roma sono mantenute da esso aperte al culto. Le finalità sono analoghe a quelle del Fondo per il culto, nei limiti della città; ma anche di religione e di beneficenza; in Roma è stato conservato un maggior numero di enti ecclesiastici ed anche l'economia di questo Fondo è più ampia nelle sue finalità; furono messi a suo carico assegni a favore della Congregazione di carità, del Pio Istituto di S. Spirito e ospedali riuniti, dell'Istituto dei ciechi di S. Alessio. L'amministrazione esercita i poteri di vigilanza sul patrimonio ecclesiastico di Roma, altrove riservato, prima del Concordato, agli economati generali dei benefici vacanti, e oggi alle prefetture.

III. In seguito al trattato di S. Germano nei confronti con l'Austria e al trattato di Rapallo e al patto di Roma in confronto della Jugoslavia, passarono all'Italia i beni dei fondi costituiti in quei territori con i beni degli enti ecclesiastici soppressi che vennero ad essere compresi nei nuovi confini d'Italia: si tratta di immobili urbani in varie città e della foresta di Tarvisio. Per gli artt. 18-19-20 della legge 27 maggio 1929 n. 848 formano una prima trinomio unico con quello degli economati generali dei benefici vacanti e questo patrimonio unico è ammesso di strato, con distinta gestione e bilancio separato, dalla relazione generale del fondo per il culto; il bilancio prevede un nuovo sconto sottoposti all'approvazione del Parlamento. Questo fondo ha perduto la sua finalità di gennaria di concorrere al pagamento dei supplementi di congrua al clero, essendo stata data a tali rendite riunite l'unica destinazione di sovvenire il clero particolarmente benemerito e bisognoso di favorire scopi generici di culto, di beneficenza e di istruzione. Un eventuale regolamento di rapporti con la Jugoslavia dopo l'ultima guerra è in corso di sistemazione.

BIBL.: G. Corazzini, Il Fondo per il culto e gli altri patrimoni ecclesiastici di fronte al Concordato, in Il diritto ecclesiastico, 1929, p. 36 seg.; id., Il fondo per il culto nella legislazione ecclesiastica psico-consacrata, ibid., p. 327 sez.; F. Curcio, Lo stato e il fondo per il culto e le prestazioni di culto, ibid., 1939, p. 217 sez.; R. Jacuzio, Commento della nuova legislazione in materia ecclesiastica, Torino 1932; V. inoltre le Relazioni della commissione parlamentare sull'amministrazione del fondo per il culto degli amm. 1876, 1910, 1912 e 1913.