GUARDIA PALATINA D'ONORE. - È uno dei corpi delle forze armate pontifice, espressione del tributo di fedeltà del popolo romano al sommo pontefice. L'istituzione della G. p. d'o. fu fatta da Pio IX con dispaccio del segretario di Stato, card. Antonelli, del 14 dic. 1850, entrato in vigore il 1 genn. 1851. Con tale dispaccio veniva ufficialmente emanato il primo regolamento costitutivo della G. p. d'o., risultante dalla fusione della Milizia urbana del popolo romano e della Guardia civica scelta, che venivano soppresse. La G. p. d'o. fu riformata dallo stesso Pio IX con altro dispaccio del 7 sett. 1859 e con re-
golamento disciplinare del 28 dic. 1859, emanato dalla Segreteria di Stato. Un altro dispaccio della segreteria di Stato rimetteva in data 17 ott. 1829 al comandante della G. p. d'o. la riforma organica e le modificazioni dei vigenti regolamenti, che, approvati da Leone XIII, dovevano entrare in vigore il 1 genn. 1893. Il regolamento vigente, entrato in vigore il 1 genn. 1935, fu approvato da Pio XI il 31 dic. 1934 e rimesso al corpo con dispaccio del card. Pacelli, segretario di Stato.
La G. p. d'o. è composta di ufficiali, di nomina sovrana (si arriva al grado di ufficiale attraversando tutti i gradi inferiori) distinti in tre categorie: in servizio attivo, al seguito (che compiono solo servizio saltuario assegnato dal Comando), ed in ritiro; v'è poi la truppa che a sua volta comprende: un aiutante sottufficiale (che ha l'incarico di portabandiera), sottufficiali (marescialli e sergenti), caporali, guardie effettive (di compagnia e di deposito) e guardie allievi. La G. p. d'o., divisa ora in due battaglioni (sebbene il regolamento ne preveda ancora uno solo), ha complessivamente una forza di ca. 500 uomini,
compreso il colonnello comandante e gli ufficiali, tra cui il cappellano con il grado di maggiore o tenente colonnello ed il vice-cappellano con il grado di capitano. Tutti i componenti il corpo devono essere nati o residenti in Roma. Lo stato maggiore della G. p. d'o. famiglia pontificia (v.).
La nomina del comandante (che può essere scelto anche fuori del corpo) e l'avanzamento degli ufficiali sono fatti con il consenso sovrano. Le nomine delle guardie sono fatte dal cardinale segretario di Stato e dopo che esse abbiano prestato il prescritto giuramento.
La G. p. d'o. dipende direttamente dal cardinale segretario di Stato, è destinata al servizio del sommo pontefice e prende posto nell'anticamera, dopo la guardia nobile, con un picchetto di 6 guardie al comando di un sergente o di un caporale. L'ufficiale di servizio occupa invece un'altra sala, insieme all'ufficiale della Guardia svizzera. La G. p. d'o. presta servizio nei pontificali e nella cappella pontificia con un distaccamento proporzionato al posto che deve occupare. Per tali servizi è a disposizione del maestro di camera.
Durante il periodo di sede vacante è a disposizione del cardinale camerlengo e del maresciallo del Conclave (art. 2 del regolamento vigente).
La G. p. d'o. ha la sua bandiera bianca e gialla frangiata ed ornata in oro, che è l'unica superstite delle bandiere reggimentali, date da Pio IX nel 1859 all'esercito pontificio; al centro vi si pone lo stemma del pontefice regnante. È il solo corpo armato pontificio che abbia una banda musicale.
deltà palatina (numero unico a cura del Comando della G. p. d'o.), Roma [1945]; P. Dalla Torre, I corpi armati pontifici, in Vaticano, Firenze 1946, p. 245 sgg.; N. Del Re, Cento anni di fedeltà, Roma 1950. Guglielmo Felici