IMPORTENZA

IMPORTENZA. - I. (latino impotentia) è l'impossibilità a fare qualche cosa. Il diritto e la morale si occupano dell'ì. dell'uomo nel campo dei suoi doveri, cioè della sua impossibilità a compiere le obbligazioni provenienti dalla legge: impossibilità che può essere o fisica o morale (v. INCOMODO).

In senso più tecnico però il vocabolario indica quell'impedimento dirimente del Matrimonio, che consiste nell'incapacità coniugale, cioè nell'impossibilità di compiere l'atto coniugale.

I. NOZIONE

Per partire da alcuni dati certi, è da tutti ammesso che per capacità coniugale si intende la capacità alla copula coniugalis, che implica un coito che non sia un semplice contatto di organi, ma un vero atto o moto sessuale. I dissensi cominciano, quando si tratta di determinare la natura di questo motus sexualis. D'altra parte, nonostante qualche parere in contrario (A. Gemelli, De conceptus «impotentiae coëundi» definitione sub respectu medicinae pastoralis, Milano 1928), le condizioni della copula vanno considerate in relazione con il progresso scientifico, per cui è possibile che rimedi e cure un tempo fuori dell'ordinario divengono poi ordinari o, da impossibili, possibili. Così con il progresso è avvenuto che un intervento medico ordinario renda oggi atti alla normale vita coniugale individuali cui un tempo, in quelle stesse condizioni, tale attività era preclusa; per cui vale il principio giuridico: non costituisce il ciò che senza grave incomodo (pericolo di vita) può essere rimosso. In questo modo non si perturba l'ordine etico-giuridico, perché il progresso non viene a toccare il diritto, ma l'oggetto del diritto, costituendo oggetto di diritto ciò che in passato non lo era.

Ciò premesso, è opportuno subito notare che il CIC non dà una definizione dell'ì., ma sancisce solo alcuni principi generali. Richiede da una parte il diritto (ius ad actus per se aptos ad prolis generationem, can. 1081 § 2), ma d'altra parte dichiara «sterilitatem Matrimonium nec dirimere, nec impedire» (can. 1068 § 3), e che il Matrimonio non si deve impedire in caso di i. dubbia (can. 1068 § 2), sia che si tratti di dubbio di diritto o di fatto (ius vel facti). Da ciò due conclusioni: a) che il CIC non ha voluto dirimere la controversia che esiste tra i teologi ed i canonisti sulla natura giuridica dell'ì.; b) che, stante la controversia teoretica, in pratica si può se

guire nei punti dubbi la sentenza che favorisce l'abilità al Matrimonio.

II. STORIA DELL'IMPEDIMENTO DI I

Il diritto romano non pare che abbia mai considerato l'ì. come causa di nullità, ma solo di divorzio. Il testo di Ulpiano (lib. 39, § 1, D, de iur. vol., XXIII, 3) che sembra asserire il contrario per gli eunuchi, è ritenuto espressione di un'opinione individuale. Lo stesso si dica nel diritto germanico: il divorzio era la via per risolvere le eventuali questioni in materia.

Nel diritto ecclesiastico il primo accenno all'impedimento di i. è del sec. VII (Poenitentiale Theodori; ed. H. J. Schmitz, Die Bussbücher u. die Bussdisciplin der Kirche, I, Magenza 1883, p. 547). Il testo di Gregorio II (c. 18, C. 32, q. 7) di poco posteriore (726) è di controversa interpretazione. Ma la dottrina del Penitenziale di Teodoro passò nei Concili franchi del sec. VIII (Conc. di Verbere, can. 17 (756); Compiègne, can. 20 (757); Salzburg, can. 15 (800). I fautori della copula-teoria, Incarso prima e Graziano poi, ritennero l'ì. più come causa di dispensa del Matrimonio, che di nullità (dictum Gratiani, in C. 39, q. 1). Pietro Lombardo della scuola contraria (teoria consensuale) riconosce invece l'ì. come causa di nullità, però solo se ignota all'altro coniuge (Sentent., IV, dist. 34, A).

Per un certo tempo, e cioè fino al sec. XII, stanti queste incertezze, la Chiesa romana soleva esigere in caso di i. che i coniugi coabitassero come fratello e sorella (capp. 2, 4. Compil., I, IV, 16). Dal tempo di Alessandro III in poi si introdusse anche nella Chiesa la prassi dei concili franchi con la dichiarazione di nullità dei Matrimoni di impotenti (capp. 2, Compil., I, IV, 16). Questa prassi fu introdotta nelle Decretali di Gregorio IX, le quali però esigenvano l'esperimento triennale (c. 5, X, de frigid., IV, 15) ed introdussero pure dal diritto germanico come prova la testimonianza cosiddetta septimae manus, l'ispezione corporale della donna (c. 2, 5, 7, C. 33, q. 1), che la dottrina estese anche all'uomo. La casistica dei dottori si sviluppò dal sec. XII in poi, determinando i casi di i. dell'uomo e della donna e ritenendo vera i. solo quella che si riduceva ad i. coëundi. Ammisero tra l'altro anche l'ì. sorta ex maleficio, trovando del resto l'appoggio nelle fonti stesse del diritto (c. 4, C. 33, q. 1).

Un'importanza particolare assume nella determinazione del concetto di i. la costit. di Sisto V Cum frequenter, in data 27 giugno 1587, al vescovo di Novara, nunzio presso la corte spagnola, che l'aveva interpellato circa la liceità dei Matrimoni degli eunuchi e degli spadoni. Il Pontefice risponde negativamente, ordinando anzi di separare coloro, che avessero già contratto il vincolo, che viene dichiarato nullo, irrito ed invalido. Il responso pontificio è chiarissimo per il caso specifico sottoposto alla decisione, ma la sua applicazione al problema generale della definizione dell'ì. è oggetto ancora di controversie. Inoltre mentre determina i limiti dell'ì. nell'uomo, nulla dice per quanto riguarda la donna. Benedetto XIV con la costit. Dei misericordiae del 3 nov. 1741 ordinò ex novo la procedura delle cause di i., procedura che ha avuto altri ritocchi dal CIC e dalle costituzioni delle SS. Congregazioni, prima e dopo il CIC (cf. S. Congregazione Concilio, 22 ag. 1840; S. Uffizio, 6 ag. 1890 ecc.).

III. NATURA DELL'Ì

Tutti ammettono che l'ì. è impedimento dirimente il Matrimonio per diritto naturale; naturale, si dice, non solo perché è insito nella natura delle cose, ma anche perché viene rilevato mediante il razioncino (Stum. Theol., 2a-2ae, q. 57, a. 2). L'ì. vuol dire la mancanza di capacità di prestare quello «ius», che è dalla natura commensurato tra l'uomo e la donna, in ordine alla generazione dei figli; lo ius matrimoniale, che è oggetto dello stesso contratto matrimoniale.

Nella generazione dell'uomo può distinguersi una azione umana volontaria (copula con effusione di seme in vagina) e un'azione affidata al giuoco di condizioni e meccanismi fisiologici che si svolgono involontariamente secondo attività di natura. Questa seconda azione, pur essendo in parte anche dell'uomo, è propria soprattutto della donna e consiste nell'aiuto in rapporto ai due mo-

menti del meccanismo della riproduzione, la copula e la fecondazione. L'insufficienza della facoltà procreatrice può rivestire la forma di i. al coito (impotentia coëundi) e d'i. a generare (impotentia generandi), presa nel senso stretto di sterilità. L'azione umana si arresta al coito; ciò che avviene dopo non dipende dai coniugi, ma dal giuoco incontrollato delle forze di natura. Così, oggi è comunemente ammesso che si ha l'i., quando da parte dell'uomo manca qualcuno dei momenti essenziali della attuazione della facoltà fecondazione artificiale (v.), strettamente intesa.

Ma la controversia incomincia quando si tratta di determinare la natura e del coito e del moto sessuale, obbedendo gli autori a due diversi criteri. Alcuni, orientandosi piuttosto al concetto che il coniugio è un diritto di natura, da escludere solo in chi non ha la capacità di raggiungere né il fine primario, né quello secondario del Matrimonio, inclinando ad estendere la capacità fisica ed a respingere i limiti dell'i. (theoria sterilitatis). Altri invece, guardando soprattutto al fine primario e, più che all'atto coniugale in sé, all'efficienza della facoltà procreatrice, tendono ad allargare il concetto d'i. (theoria impotentiae).

IV. PRINCIPALI CASI DI I

Passando alla determinazione concreta, l'i., va considerata separatamente nell'uomo e nella donna.

1) Nell'uomo. - L'i. alla copula nell'uomo può esser provocata da difetti funzionali nei vari tempi dell'atto della copula o da anomalie anatomiche dell'organo culatore.

Tra le forme funzionali vanno distinte quelle psichiche da quelle nervose. Si parla d'i. di natura psichica, allorché la causa è legata a insensibilità sessuale (frigidità) oppure a stimoli psichici inibitori che, partendo dai centri nervosi superiori, bloccano i riflessi sessuali spinali (timore ossessivo di incapacità, preoccupazioni estranee, timore di sorpresa, forte antipatia, disgusto, oppure precedenti gravi aberrazioni sessuali, nel qual caso occorrerà una particolare prudenza nel consigliare eventualmente il matrimonio come rimedio).

Si parla invece di i. nervosa, allorché la causa risiede in vere e proprie alterazioni anatomiche, che abbiano colpito le vie e i centri nervosi sessuali; a volte gravi, a volte così leggere da sfuggire a un'indagine superficiale, con un complesso causale e sintomatologico da apparire soltanto d'origine psichica. Così le forme legate a profondo esaurimento dei centri sessuali del midollo spinale, consecutivo a un primitivo stato d'erotismo nervoso, intenso abuso sessuale; così nel diabete; più dimostrabili le lesioni nell'alcoolismo cronico. Nella tabè dorsale e nella paralisi progressiva o demenza paralitica, legate entrambe alla sifilide, nel progredire della malattia l'i. è legata a una vera distruzione dei centri nervosi spinali. Uno stato opposto d'ipereccitabilità psichica, con estrema facilità alla provocazione nervosa dei riflessi sessuali, può condurre all'eiaculatio praecox, causa d'i. per intempestiva emissione del seme, forma suscettibile di cura.

Per quanto riguarda l'i. organica nell'uomo, si comprende facilmente come l'assenza completa dell'organo copulatore compresi l'impossibilità assoluta ed insanabile alla copula. Ciò è quanto avviene, ad es., in quei casi, in cui l'organo rimase mutilato per cause traumatiche o dovette esser asportato per ragioni mediche (cancro, tubercolosi ecc.). Una tale assenza inoltre può essere congenita, presentandosi tutti i casi di riduzione di sviluppo più o meno accentuata dell'organo, fino alla mancanza assoluta; anomalia questa che rappresenta il difetto al massimo grado insanabile dell'attività procreatrice, anche perché a una tale anomalia dei genitali esterni si associano spesso malformazioni altrettanto gravi nei riguardi degli organi sessuali più profondi. Assai spesso, però, sorge una questione di relatività, per cui s'impone l'opera d'un perito, il quale possa indicare se, nel caso speciale, quel determinato sviluppo è o non è compatibile con la funzione dell'organo.

2) Nella donna. - Anche qui l'i. può essere funzionale od organica; va subito detto però come, in rapporto alle condizioni di maggior passività della donna nella copula, la forma funzionale diviene meno importante di fronte a quella dipendente da cause anatomiche.

Tra le forme d'origine psichica, va ricordato l'insonmabile orrore od il ribrezzo all'atto sessuale; il che, beninteso, s'intende, nello stato matrimoniale, in cui i rapporti possono svolgersi in condizioni di legalità, può essere legato a stati d'alterazione mentale, a malinteso senso di pudore, ad ignoranza della finalità fisica del Matrimonio e dei mutui doveri fisici tra i coniugi.

Va ricordato inoltre il vaginismo, ossia la contrazione spastica, dolorosa della muscolatura della vagina tale da non permettere la copula. Il vaginismo va considerato come un impedimento funzionale alla copula, quantunque alcune volte esso s'appoggi a cause anatomiche, quali irritazioni dei genitali esterni, lievi screpolature della muscola (ragadi), processi infiammatori suppurativi (blenorrhagia), da cui partono stimoli dolorosi che, esacerbandosi nel tentativo di copulazione in via riflessa, provocano la contrazione spastica dei muscoli propri dell'apparato genitale. Il vaginismo quasi mai costituisce causa insanabile d'i. poiché, con relativa facilità, può esser vinto da cure psichiche o fisiche.

V. REQUISITI DELL'

I. DIRIMENTE E TRATTAMENTO DEI MATRIMONI DI IMPOTENTI

Ai fini dell'effetto dirimente dell'i. non importa che l'i. sia da parte dell'uomo o della donna, conosciuta o non dall'altro coniuge. Cadono così antiche controversie (Sum. Theol., Suppl., q. 52, a. 1), ormai più che altro di sapore storico: è chiaro infatti che l'impotente, appunto perché tale, è incapace della mutua tradizione ed accettazione allo ius matrimoniale.

Non importa nemmeno che l'i. sia assoluta, cioè verso tutte le persone dell'altro sesso; basta che sia relativa (cioè limitata alla persona con cui si è contratto il Matrimonio): l'effetto infatti è lo stesso; in quel Matrimonio non è possibile la prestazione del debito coniugale e quindi vien meno l'oggetto del contratto.

E neppure ha interesse che l'origine dell'i. sia di natura funzionale (psichica o nervosa) oppure organica; se mai l'origine potrà portare luce sugli altri caratteri dell'i. L'i. per poter essere efficiente ai fini della irritazione del Matrimonio, deve essere antecedente alla celebrazione (l'i. sopravveniente non è rilevante), perpetua, cioè insanabile senza pericolo di morte (can. 1068 § 1). Per impedire e più ancora per far dichiarare nullo un matrimonio già celebrato si richiede che l'i. sia certa, almeno di certezza morale. L'i. dubbia, come si è detto, non è rilevante (can. 1068 § 2) né prima di contrarre Matrimonio per impedirlo, né, a Matrimonio contratto, per renderlo nullo, sia che si tratti di dubbio di diritto, come di fatto. Moralmente però è obbligatorio eliminare possibilmente ogni dubbio prima di procedere alla celebrazione; e, restando il dubbio, è obbligatorio renderne adotta l'altra parte.

A Matrimonio avvenuto, sussistendo l'impedimento certo di i. e non essendo quindi possibile il rapporto oratorio normale, ogni altro soddisfacimento dei sensi è illecito ai pseudo-coniugi. Questi però possono essere lasciati in buona fede, qualora esista, se diversamente dalla dissoluzione del Matrimonio si prevedessero gravi inconvenienti e qualora l'impedimento sia occulto e quindi il fatto non sia causa di scandalo. Se sono invece in mala fede devono essere ammoniti di separarsi, o, se la separazione fosse moralmente impossibile, deve essere loro imposto di vivere in perfetta continenza, come fratello e sorella, supposto che non vi sia pericolo di peccare per essi, né scandalo per gli altri.

Nei casi ordinari di certa i. antecedente e perpetua la separazione «quod torum» deve essere fatta subito dai pseudo-coniugi stessi: la separazione di abitazione può essere pure fatta di loro privata iniziativa, se non vi è pericolo di scandalo: anzi deve essere fatta, qualora vi sia il pericolo di incontinenza. Ordinariamente però, sussistendo il pericolo di scandalo per la separazione di abitazione, occorre attendere l'intervento della competente

autorità ecclesiastica. La dichiarazione autentica della nullità di Matrimonio non può comunque essere data se non dal giudice ecclesiastico, al cui ministero gli interessati devono quindi ricorrere. L'accertamento dell'io e dei suoi requisiti di priorità in ordine al Matrimonio e di perpetuità si basa sia sulle confessioni dei coniugi, sia su indagini mediche (cann. 1976-82; V. PERITI), sia sulle testimonianze cosiddette «septimane manus» (cann. 1975), sia sull'analisi di ogni altro elemento di prova indiretto e presuntivo, dal cui assieme dovrà pervenire al giudice la certezza morale dell'esistenza effettiva dell'impedimento. Ciò fatto, il giudice emana la sentenza di nullità e la parte che è sessualmente capace può convalicare a nuove nozze, appena esaurite le formalità procedurali richieste per la liceità.

Alcune volte il giudice, non potendo raggiungere la prova giuridica dell'io, può arrestarsi anche solo a raccogliere le prove dell'inconsapevolezza del Matrimonio, trasmetendo poi gli atti all'autorità competente in procedure del genere (cann. 1963 § 2; V. MATRIMONIO). Se n'interesse al giudice, il Matrimonio resta valido in foro esterno. Al più potrà concedersi la separazione personale, temporanea dei coniugi, se il protrarsi della convivenza in condizioni di minorazione sessuale dei coniugi o di uno di essi costituisca grave pericolo per l'anima o per il corpo di uno o di ambedue (cann. 1131 § 1). Rimangono i problemi di foro interno circa l'ordinamento da dare alla convivenza coniugale ed all'uso del Matrimonio, problemi che ciascuno dovrà risolvere, interrogando la propria coscienza e persone di consiglio, tra cui in primo luogo il confessore. Criterio generale può ritenersi seguire questa norma, piuttosto comune tra i moralisti: il tentativo dell'atto sessuale può essere fatto, purché vi sia una qualche speranza di riuscita, almeno iniziale, anche se l'atto sarà certamente non prolifico, e purché i coniugi abbiano intenzione di fare il possibile perché l'atto riesca nel migliore dei modi. Sono pure permessi gli atti cosiddetti imperfetti, che giovano a mantenere vivo l'affetto tra i coniugi, purché non vi sia pericolo prossimo di polluzione o almeno (nei casi di necessità) di consenso nella medesima. In questi casi la fedazione artificiale (v.), presa in senso largo, è ammessa da alcuni come probabile, da altri come certa, perché l'atto coniugale si svolge in ipotesi, o si cerca di svolgere secondo il modo ordinato dalla natura, non sovvertendo l'ordine, ma soltanto aiutandolo.

VI. L'IO. COME PROVA DI INCONSUMAZIONE DEL MATRIMONIO: V. MATRIMONIO.

VII. L'IO. NEL CODICE CIVILE ITALIANO. — Anche l'io. Considerata dal Codice italiano può essere organico oppure funzionale, comprendendosi in questo concetto anche l'io. Psichica. L'art. 123 del Codice dice: «L'io. perpetua, così assoluta come relativa, quando è anteriore al Matrimonio può essere proposto come causa di nullità dall'uso o dall'altro coniuge. L'io. generare può essere proposta come causa di nullità del Matrimonio solo se uno dei due coniugi manca degli organi necessari per la generazione, ecc.».

Tale articolo innovò rispetto a quanto disponeva il Codice civile del 1865 (art. 107), che si limitava a dichiarare l'io. causa di annullamento del Matrimonio quando fosse manifesta, perpetua ed anteriore al Matrimonio stesso.

Si discuteva se l'io. così contemplata fosse solo quella coiundi o anche quella generandi, per quanto l'opinione più diffusa e corretta ritenesse come causa di annullabilità la sola i. coiundi. La dizione dell'art. 123, se non ha tolto tutti i motivi di discussione, li ha però limitati.

Rispetto al Codice precedente si è innovato nel senso che l'io. coiundi può essere proposta come causa di nullità anche dal coniuge impotente; mentre è stata soppressa la menzione che l'io. debba essere manifesta, tenuto conto del fatto che i migliorati mezzi di indagine medica permettono oggi di accertare l'io. ancorché non manifesta.

Ma l'innovazione più importante è quella contenuta nel 20° comma dell'articolo, che ammette si possa proporre come causa di nullità del Matrimonio l'io. di generare «se uno dei due coniugi manca degli organi necessari per la generazione».

Va anzitutto rilevato che, ove la mancanza di tali organi produca come conseguenza l'impossibilità della unione sessuale, il Matrimonio è annullabile per i. coiundi, conforme cioè alle regole del 10° comma.

Ciò premesso, non si può dire che il 20° comma, la cui formulazione, in sede di riforma del Codice, fu assai discussa e laboriosa, abbia aperto la via a soluzioni pacifiche.

Tanto in dottrina, infatti, come in giurisprudenza, si discute se l'io. a generare di cui parla il legislatore italiano sia da intendersi in senso stretto, tale cioè che la si debba ravvisare solo quando gli organi necessari alla generazione manchino affatto (per cause naturali o no) o l'imperfezione loro sia tale da potersi equiparare all'inesistenza; oppure se non si debba interpretare più largamente, fino a comprendervi la mancanza di capacità funzionale. Se ci si attenesse alla prima interpretazione si potrebbe dire che il legislatore italiano è abbastanza vicino a quella che è la dottrina canonistica (e ciò è quanto voleva mettere in rilievo la relazione del guardasigilli al 11. del Codice), giacché la nozione d'io. generandi adottata tenderebbe a coincidere con quella canonistica di i. coiundi (in quanto rientrerebbe in essa, praticamente, solo il caso della mulier exsisa, la mancanza di organi necessari alla generazione nell'uomo producendo, come è stato giustamente osservato, la i. coiundi). Ma una corrente giurisprudenziale abbastanza diffusa è propensa ad interpretare con larghezza il comma 20°, comprendendovi i casi di semplice i. funzionale a generare.

Ad ogni modo, essendo le questioni sulla validità dei Matrimoni concordati riservate alla competenza del giudice ecclesiastico (e per quelli celebrati con il doppio rito anteriormente al Concordato essendo le parti libere di proporre la questione di nullità del vincolo civile o di valersi della facoltà di cui all'art. 22 della legge 24 maggio 1929, n. 847) questo concetto di i. ha rilevanza solo per il Matrimonio esclusivamente civile e per quello celebrato dinanzi ad un ministro di un culto ammesso nello Stato (art. 83).

BIBL.: È amplissima. Per la dottrina e la bibl. anteriore al CIC, cfr. J. Rossi, De impedimento impotentiae, Roma 1910; B. Oletti, Synopsis rerum moralium et iuris pontificii, 3ª ed., ivi 1913, coll. 2219-87. Dopo il CIC, A. De Smet, Imputis, in DTHC, VII, coll. 1431-41; G. Arendt, Circa controversam validitatem Matrimonii feminae recisae, Roma 1923; id., De absoluta habilitate sterilium ad Matrimonium, in Jus pontificium, 5 (1925), pp. 77-93; id., Oeculus vaginae estne casus impotentiae an sterilitatis?, in Periodica de re morali, can., lit., 14 (1926), pp. 54-66; G. Oesterle, Circa controversam validitatem Matrimonii feminae recisae obloquenti amicabile responsum, in Ephem. theol. Lovan., 3 (1926), pp. 513-18; I. Cias., De impedimento matrimoniali impotentiae, in Collectanea Meckliniana, 16 (1927), pp. 410-25; A. Gemelli, De conceptus impotentiae coiundi definitione tale respectu medicinae pastoralis, in Studi dedicati alla memoria di P. P. Zanzucchi, Milano 1928, p. 411-88; D. M. Prümmer, De genuina notione impedimenti impotentiae, in Jus pontificium, 9 (1929), pp. 214-18; I. Antonelli, Medicina pastoralis, 5ª ed., III, Roma 1932, pp. 16-40; I. Hollenstein, Die Spruchpraxis der S. Romana Rota in Ehenichtigkeitsprozessen, Friburgo in Br. 1934, passim; E. Albertario, Matrimonio e filiazione nel nuovo Codice civile, in Bollettino del Circolo giuridico di Milano, 3-4 (1939), p. 34-38; C. Rebuttati, in Commentario al Codice civile, 1, I, diretto da M. d'Amelio, Firenze 1940, p. 351-38; A. C. Jemolo, Il Matrimonio nel diritto canonico, Milano 1941, p. 101-38; P. F. Prova dell'io. e dell'inconsummazione del Matrimonio, in Archivio di diritto ecc., 4 (1942), pp. 400-403; M. Sinopoli, Considerazioni sull'io. psicologica come causa dirammente del Matrimonio can., in Il diritto ecc., 54 (1943), pp. 147-156; F. Degni, Il diritto di famiglia nel nuovo Codice civile italiaco, Padova 1943, p. 159-58; V. PALMIRA, Ginecologia forense, Città di Castello-Bari 1945, pp. 314-92; id., Medicina legale canonistica, ivi 1946, pp. 66-115;

I. Morr

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