LEGAZIONE, DIRITTO di. - Il diritto di l. è un diritto soggettivo pubblico, attribuito della sovranità, il quale si esplica con l'inviare (l. attiva) e il ricevere (l. passiva) pubblici ministri o rappresentanti. Secondo le norme internazionali tale diritto è esercitato dagli Stati sovrani mediante l'accreditamento DIPLOMATICA (v.).
Il diritto di l. del romano pontefice deve però intendersi in un significato più ampio, in quanto il romano pontefice e la S. Sede non hanno solo la facoltà, comune con i governi esclusivamente temporali, di inviare e ricevere rappresentanti con carattere diplomatico, ma altresì quella di comunicare, sia attraverso i propri agenti diplomatici, sia attraverso altri rappresentanti, con tutti i pastori e fedeli, direttamente ed indipendentemente da ogni potestà civile. Il diritto di l. compete al romano pontefice in conseguenza del carattere che la Chiesa ha di società perfetta, ed è da lui esercitato in virtù del suo primato.
Tale diritto fu più volte negato o impugnato, nei vari tempi, sia dagli Stati, alcuni dei quali volevano riconoscerlo solo in considerazione del fatto che il pontefice era, al tempo stesso che capo della Chiesa, principe temporale; sia dagli stessi vescovi, i quali a torto scorgevano in esso una violazione della potestà loro spettante per diritto divino (p. es., la Puntazione di Ems [v.]).
Per lo svolgimento storico del diritto di l. e per gli organi attraverso i quali il romano pontefice lo esercita attivamente, v.: DELEGATI APOSTOLICI; LEGATO; NUNZIO APOSTOLICO.
Come già detto, il diritto di l. comprende anche il potere (che può essere dovere contrattualmente assunto nei confronti dello Stato accreditante) di ricevere rappresentanti altrui (l. passiva); ciò ha attinenziato, anche per quanto riguarda la Chiesa, più stretta (e si potrebbe dire esclusiva) con il diritto internazionale. Presso la S. Sede sono quindi accreditati, con carattere diplomatico e, nella grande maggioranza, permanentemente, rappresentanti dei vari governi civili (v. CORPO DIPLOMATICO). Ciò ha continuato a verificarsi anche durante il periodo in cui (tra il 1870 ed il 1920) non esisteva, in fatto, il regime temporale; e, malgrado le negazioni di una parte della dottrina e le pressioni fatte in un primo tempo dal governo italiano sulle potenze perché ritirassero i loro rappresentanti presso la S. Sede, fu dovuto riconoscere anche nella legge delle Guarantie (artt. II e 12).
I Patti Lateranensi riconoscono, oltre che la sovranità della S. Sede nel campo internazionale come attributo inerente alla sua natura, il diritto di l., sia attiva che passiva, nel suo significato più ampio e conforme alla dottrina della Chiesa (art. 12 del Trattato; art. 19 del Trattato e 2 del Concordato); ed assicurano al diplomatici accreditati presso la S. Sede, ai diplomatici ed inviati pontifici ed ai corrieri degli uni e degli altri, nonché a quelli spediti dalla S. Sede, la possibilità di attraversare, godendo delle consuete immunità (v. IMMUNITÀ DIPLOMATICHE; CORPO DIPLOMATICO; CORRIERI DIPLOMATICI) il territorio italiano.
I rappresentanti diplomatici della S. Sede rappresentano anche lo Stato della Città del Vaticano.