LEGAZIONE, DIRITTO DI

LEGAZIONE, DIRITTO di. - Il diritto di l. è un diritto soggettivo pubblico, attributo della sovranità, il quale si esplica con l'inviare (l. attiva) e il ricevere (l. passiva) pubblici ministri o rappresentanti. Secondo le norme internazionali tale diritto è esercitato dagli Stati sovrani mediante l'accreditamento DIPLOMATICA (v.).

Il diritto di l. del romano pontefice deve però intendersi in un significato più ampio, in quanto il romano pontefice e la S. Sede non hanno solo la facoltà, comune con i governi esclusivamente temporali, di inviare e ricevere rappresentanti con carattere diplomatico, ma altresì quella di comunicare, sia attraverso i propri agenti diplomatici, sia attraverso altri rappresentanti, con tutti i pastori e fedeli, direttamente ed indipendentemente da ogni potestà civile.

Il diritto di l. compete al romano pontefice in

conseguenza del carattere che la Chiesa ha di società perfetta, ed è da lui esercitato in virtù del suo primato.

Tale diritto fu più volte negato o impugnato, nei vari tempi, sia dagli Stati, alcuni dei quali volevano riconoscerlo solo in considerazione del fatto che il pontefice era, al tempo stesso che capo della Chiesa, principe temporale; sia dagli stessi vescovi, i quali a torto scorgevano in esso una violazione della potestà loro spettante per diritto divino (p. es., la Puntazione di Ems [v.]).

Per lo svolgimento storico del diritto di l. e per gli organi attraverso i quali il romano pontefice lo esercita attivamente, v.: DELEGATI APOSTOLICI; LEGATO; NUNZIO APOSTOLICO.

Come già detto, il diritto di l. comprende anche il potere (che può essere dovere contrattualmente assunto nei confronti dello Stato accreditante) di ricevere rappresentanti altrui (l. passiva); ciò ha attinenza, anche per quanto riguarda la Chiesa, più stretta (e si potrebbe dire esclusiva) con il diritto internazionale. Presso la S. Sede sono quindi accreditati, con carattere diplomatico e, nella

grande maggioranza, permanentemente, rappresentanti dei vari governi civili (v. CORPO DIPLOMATICO). Ciò ha continuato a verificarsi anche durante il periodo in cui (tra il 1870 ed il 1929) non esisteva, in fatto, il regime temporale; e, malgrado le negazioni di una parte della dottrina e le pressioni fatte in un primo tempo dal governo italiano sulle potenze perché ritirassero i loro rappresentanti presso la S. Sede, fu dovuto riconoscere anche nella legge delle Guarentigie (artt. 11 e 12).

I Patti Lateranensi riconoscono, oltre che « la sovranità della S. Sede nel campo internazionale come attributo inerente alla sua natura », il diritto di l., sia attiva che passiva, nel suo significato più ampio e conforme alla dottrina della Chiesa (art. 12 del Trattato; artt. 19 del Trattato e 2 del Concordato); ed assicurano ai diplomatici accreditati presso la S. Sede, ai diplomatici ed inviati pontifici ed ai corrieri degli uni e degli altri, nonché a quelli spediti dalla S. Sede, la possibilità di attraversare, godendo delle consuete immunità (v. IMMUNITÀ DIPLOMATICHE; CORPO DIPLOMATICO; CORBIERI DIPLOMATICI) il territorio italiano.

I rappresentanti diplomatici della S. Sede rappresentano anche lo Stato della Città del Vaticano.

BIBL.: Oltre a quella delle singole voci richiamate nel testo, A. Giobbio, Lezioni di diplomazia ecclesiastica, I, Roma 1899, p. 178 segg.; F. Cammeo, Ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano, Firenze 1932, pp. 98-106 segg.; P. Fedozzi, Introduzione al diritto internazionale e parte generale (vol. I del Trattato di diritto internazionale a cura di P. Fedozzi e S. Romano), Padova 1933, p. 140 segg.; A. Ottaviani, Institutiones iuris publici ecclesiastici, I, 2ª ed., Città del Vaticano 1935, p. 452 segg.; M. Miele, La condizione giuridica internazionale della S. Sede e della Città del Vaticano, Milano 1937, p. 68 segg.; G. Balladore Pallieri, Diritto internazionale pubblico, 5ª ed., ivi 1948.

Rodolfo Danieli

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“LEGAZIONE, DIRITTO DI.” Enciclopedia Cattolica, vol. VII (1951), p. 632. Azione Romana digital edition, https://azioneromana.com/it/article/legazione-diritto-di.