LUCE ELETTRICA

LUCE ELETTRICA. — Uso LITURGICO. — Per precise disposizioni della S. Congregazione dei Riti la. e. è proibita nell'uso liturgico del culto, ma è permessa per illuminare le chiese o per ormarle con maggiore solennità (decreti nn. 3859 e 4322).

1) Sugli altari debbono stare solo candele di cera ed è proibito collocarvi candele elettriche (unitamente a quelle di cera o per i gruppi; decr. n. 4097). È proibito collocare candele elettriche avanti o attorno al trono per l'esposizione del S. mo Sacramento o nell'interno del cimborio (4275), avanti alle sacre reliquie o a sacre immagini poste sopra gli altari (4206 e 4322). Davanti l'altare, dove è conservato il S. mo Sacramento o dove sono esposte sacre reliquie, deve trovarsi almeno una lampada ad olio (4334 e 86). Nelle ultime due guerre (1914-18 e 1939-45), data la difficoltà di procurarsi olio o cera a prezzo conveniente o in quantità sufficiente, è stato permesso l'uso delle lampade elettriche (4334 e 86), con obbligo di ritornare appena possibile alla tradizione secolare, ciò che è avvenuto con decreto del 18 ag. 1949. Quest'uso ventenebile della cera e dell'olio si fonda sul significato simbolico e sul carattere del culto in una distruzione visibile della materia da ardere (86).

2) Si usa la. e. per l'illuminazione interna della chiesa, per ornamento dei quadri o delle sacre immagini (fuori degli altari) o per maggior solennità (4206 e 4322). L'illuminazione deve essere seria e sobria (3859). Non si permettono figure, corone, iscrizioni, monogrammi, simboli, raggi, stelle, ecc., composte di lampade a l. e. (4210 ad 1), più che mai di lampade a vari colori (4322). Si preferiscono sorgenti luminose nascoste. Nei cimiteri ai sepolcri dei morti si permettono le lampade elettriche invece delle candele a cera (4378).

BIBL.: Decreta authentica S. Rituum Congregationis, 6 voll., Roma 1895-1926 (v. indici); AAS, 41 (1949), pp. 476-477; G. Perardi, La dottrina cattolica, I, II culto, Torino 1938, pp. 257-259, 265-67. Pietro Siffrin