MULLTAR

MULLTAR. - Tra le varie pene, comuni al CIC e al Codice penale italiano, v'è ancora oggi la m. Essa può definirsi, almeno genericamente, come l'onere imposto ai violatori di determinate leggi di devolvere una somma più o meno espressamente fissata in favore di chi la legge od il giudice stabiliscono.

I. NEL DIRITTO CANONICO

Le leggi ecclesiastiche fin dal sec. VI-VII introdussero, derivandole dalle leggi germaniche, pene pecuniarie. Si mantenne detta disciplina, nonostante vari abusi (che il Concilio di Trento cercò poi in varie sessioni di eliminare fino al CIC, nel quale entrò con varie modificazioni. La m. è per il CIC una pena vendicativa comune, ossia applicabile non solo ai chierici, ma anche ai semplici fedeli (can. 2291, n. 12). Oggi però, almeno in molti Stati, sarebbe, se non impossibile, certamente problematico potere (soprattutto coattivamente, pur supponendo tutte le coercizioni di natura spirituale) imporre la m. non solo ai semplici fedeli ma finanche ai chierici, se essi, condannati, non la paghino spontaneamente. Comunque la Chiesa è nel suo pieno diritto, e ne usa, in verità molto paramente, in vari casi.

Sono comminate m. nei can. 395 § 2 (per comprimere determinate negligenze di dignità, canonici e semplici beneficiari), 1625 § 5 (contro i giudici che violano il segreto di ufficio o notificano atti ad estranei), 1666 (contro avvocati e procuratori che si sono comportati venalmente nel loro ufficio), 2347 n. 2 (contro chi, Ordinario o chierico, alienò beni ecclesiastici o diede a ciò consenso, violando i can. 534 § 1 e 1532), 2406 § 2 (contro chi non soddisfece le legittime richieste di atti e documenti delle curie e degli archivi parrocchiali), 2408 (contro chi illegittimamente aumentò le tasse stabilite al can. 1507).

Riguardo al destinatario è stabilito al can. 2297 che l'ammontare della m. sia devoluto, salvo diversa disposizione che solo il CIC o un decreto della S. Sede possono contemplare, a scopi più, mai però a beneficio della mensa episcopale o del Capitolo. Il che vale ovviamente anche per pene pecuniarie imposte da leggi particolari di legislatori inferiori. Contrariamente a quanto avviene nel Codice penale italiano, nel CIC non esiste distinzione, del resto solo quantitativa, tra m. e ammenda.

II. NEL DIRITTO ITALIANO

La divisione tra delitti e contravvenzioni si riflette in una doppia pena pecuniaria; la m. per i primi (art. 17, cpv. 1), l'ammenda per le seconde.

La m. è definita: pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire cinquanta né superiore a lire cinquantamila (art. 24, cpv. 1), somma che il D. L. 21 ott. 1947, n. 1250 elevò rispettivamente a 400 e 400.000. Fatta eccezione delle m. proporzionali che non hanno limite massimo, le altre sono fisse: ed è la legge stessa che determina le une e le altre (art. 27); non ha, p. es., limite massimo la m. che viene proporzionata al danno causato, come è disposto agli artt. 250-52. La legge penale prevede la possibilità della m. anche in casi per i quali non è espressamente stabilita dal Codice: dice infatti l'art. 24, cpv. 2 che «per i delitti determinati da motivo di lucro, se la legge stabilisce la pena soltanto della reclusione, il giudice può aggiungere la m. da lire cinquanta a ventimila» (rispettivamente, per il D. L. 21 ott. 1947, cit., 400 e 160.000). In ogni caso «quando per le condizioni economiche del reo, la m. stabilita dalla legge può presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al triplo» (art. 24, cpv. 3). Anche quando ci sono molte aggravanti la somma viene triplicata, non può però superare lire 100.000 o, se è il caso di adeguarla alle condizioni economiche del reo, 2.000.000 (art. 66, n. 3 e D. L. 21 ott. 1947, n. 1250). Nel caso poi di più reati si applica il quintuplo della più grave delle m. concorrenti senza accedere le lire 1.200.000 o, nel caso di adeguazione alle condizioni economiche del reo, le lire 3.200.000.

Benché la pena per sua natura richieda la soddisfazione personale da parte del reo, è ammesso eccezionalmente che questa possa essere pagata anche da terzi a favore del reo: circostanza che rallenta molte volte la norma dell'art. 136 cpv. 1, che prevede la reclusione per chi è provato insolvibile, reclusione che in caso avviene di diritto. Va però notato che non tutte le sanzioni pecuniarie sono m., ossia pene in senso stretto, essendoci pure sanzioni pecuniarie civili o finanziarie; il criterio di distinzione unico e assoluto è che sono m. solo le pene pecuniarie applicate per i delitti.

La pena della m. è certamente lecita. Sarebbe però più opportuno, per quanto riguarda il Codice penale italiano, eliminare la distinzione tra chi risente e chi non risente della m.; il diritto, soprattutto penale, dovrebbe

guardare nell'applicare le pene all'elemento oggettivo che dovrebbe essere uguale per tutti; del resto è troppo problematico in moltissimi casi giudicare chi risente più e chi meno e fino a qual punto di un aggravio pecuniario, pur prescindendo da chi non ne risente affatto o quasi, anche nei casi di m. triplicata; soprattutto perché, per malamente, a diritti uguali dovrebbe corrispondere una oggettiva uguale.

BIBL.: A. Vermeersch-I. Creusen, Epitome iuris canonici, III, Roma 1948, n. 492; Wernz-Vidal, VII, pp. 360-62; F. Antonio, Manuale di diritto penale, Parte generale, Milano 1949, pp. 383-84; V. Manzini, Istituzioni di diritto penale italiano, I, Padova 1949, pp. 198-203.

III. NELL'ARCHEOLOGIA

Spesso a nome del defunto veniva indicata nell'iscrizione sepolcrale una m. in danaro per chi violasse l'integrità del sepolcro da pagarsi all'erario o al fisco e in seguito all'autorità ecclesiastica.

L'indicazione di tali ammende si riscontra nelle iscrizioni sepolcrali all'aperto cielo. La più antica finora nota è quella che ALBERTI (v.) di Gerapoli in cui si commina una m. di 2000 aurei da pagarsi all'erario romano e di 1000 aurei alla città di Gerapoli. Frequenti sono le m. indicate I CONCORDIA (v.), nelle quali il violatore dovrà dare (dabit) o versare (inferat) o alla città (republicae: CIL, V, 8741) o al fisco (ibid., 8740, 8745, 8761) o viribus fisci (ibid., 8734, 8739, 8743) o rationibus fisci (all'amministrazione del fisco [ibid., 8988]) o anche alla chiesa della città di Concordia (ibid., 8740). Così, sempre in Damazia, nelle epigrafi di Salona (Ecclesiae Salontianae, CIL, III, 2654, dell'a. 358; 9508 dell'a. 384; 13.124 dell'a. 426 o 430). L'importo dell'ammenda doveva pagarsi subito, sine mora (iscrizione di Concordia, ibid., V, 8740) ovvero ante litis ingressum (iscrizione di Traù, ibid., III, 2704). Quanto all'entità della m. era ad libitum: infatti dai 3000 aurei complessivi comminati da Abercio si scende a 4 oncie d'oro nell'epitaffio di Traù, a 50 oncie di argento a Spalato (ibid., 2654) o a multe calcolate in sesterzi a Concordia (ibid., V, 8988).

BIBL.: G. Giorgi, Le m. sepolcrali in diritto romano, Bologna 1910.