NAZIONALITÀ, PRINCIPIO DI

NAZIONALITÀ, PRINCIPIO di. - L'origine del p. di n. si ricollega con quella del nazionalismo contemporaneo. Germogliato dal tronco del razionalismo

agnostico, dopo un certo periodo d'incubazione, durante il quale venne riscaldato dal sentimentalismo romantico, fu esplicitamente formulato dalla scuola nazionalistica italiana, che cercò nel Risorgimento la giustificazione dei moti per l'unità nazionale.

Secondo la teoria abbozzata dal Mancini e condivisa dal Mamiani, soltanto nella nazione si attuerebbe l'unica forma di vita sociale, corrispondente alle leggi di natura, stabilite da Dio, mentre lo Stato plurinazionale, o che in qualsiasi modo non coincide con i confini della n., sarebbe un ente artificiale e arbitrario. Veniva in tal modo introdotto nella teoria dello Stato il concetto, fino allora sconosciuto, della perfetta identità naturale tra nazione e Stato. Questo concetto offriva la pedana per saltare al diritto internazionale e modellare la dottrina sulla costituzione della società delle genti secondo il criterio della n. Svolgendo, infatti, il principio che soltanto le nazioni sono enti sociali naturali e che lo Stato non può restare distinto dalla nazione, se ne dedusse che la società internazionale doveva essere considerata come collettività composta di Stati-nazione, ai quali soltanto avrebbe dovuto essere riconosciuta la personalità giuridica nell'ordinamento relativo.

Sui concetti riferiti venne fondato il supposto diritto congenito di ogni n. o frazione di essa di assurgere alla perfezione di ente politico e di entrare in lotta con l'ente artificiale dello Stato, per conquistare la piena indipendenza, se non la possedesse, o per radunare intorno allo stesso centro nazionale le sparse membra della n., in modo da far coincidere le frontiere politiche con il gruppo etnico. Nell'affermazione di tale diritto consiste propriamente il nucleo del p. di n.

Al tempo presente esso è un ricordo storico. Così la dottrina cattolica come la comune dottrina giuridica lo hanno abbandonato come privo di consistenza, per motivi intrinseci alla teoria e per motivi estrinseci.

Dimostrato falso nazione (v.) e Stato, è rovinata tutta l'impalcatura teorica, sulla quale si sorreggeva il diritto della n. di costituirsi a Stato indipendente. Se lo Stato è una formazione naturale allo stesso modo della nazione, anzi più imperiosamente richiesta dalle esigenze della vita umana, nulla vieta che questa possa vivere nel suo seno nell'unità politica. Inoltre l'appartenenza a un determinato organismo politico crea doveri di soggezione, di lealtà e di ubbidienza, per il conseguimento del bene comune, ai quali occorre sottostare, fin quando l'autorità competente non pregiudica, con la sua azione oppressiva, l'essere della n. e la sua cultura.

Si è fatto rilevare ancora che, non postulando per sé la nazione un potere centrale e un ordinamento giuridico, per la sua esistenza e per il conseguimento dei suoi fini educativi, non può venire considerata come soggetto della società internazionale, la quale, secondo la più comune dottrina, è composta prevalentemente dagli Stati. Il rilievo, tuttavia, esatto nel suo fondamento, non sembra tale oggi nella sua conclusione. Avendo la società internazionale allargato i suoi quadri, con l'ammissione di soggetti che non hanno la qualità di Stato indipendente, nulla vieterebbe di accogliervi anche la nazione.

Più a proposito è, invece, l'osservazione sull'impossibilità di applicare il criterio della n. per l'assetto internazionale, sia perché il criterio è vago e fluido nel contenuto, come lo stesso concetto di nazione, sia perché oggettivamente non tutte le frazioni nazionali sono capaci di svolgere una vita politica indipendente, né sempre ragioni economiche, commerciali, geografiche, confinarie e strategiche permettono di separare i popoli secondo l'appartenenza ai diversi nuclei nazionali, sovente così mescolati, particolarmente nelle regioni di confine, da rendere impossibile la concessione dell'indipendenza politica.

Nel p. di n. è contenuta nondimeno un'anima di verità, e questa consiste nell'esigenza che i diritti della n. vengano rispettati da parte dello Stato, e che nelle divi-

divisioni territoriali si tenga conto delle giuste aspirazioni dei popoli, secondo l'espresso insegnamento di Benedetto XV e di Pio XII. V. AUTODECISIONE.

BIBL.: V. NAZIONALISMO; NAZIONE. Antonio Messineo
Cite this article

“NAZIONALITÀ, PRINCIPIO DI.” Enciclopedia Cattolica, vol. VIII (1952), p. 1007. Azione Romana digital edition, https://azioneromana.com/it/article/nazionalita-principio-di.