NATURALIZZAZIONE

NATURALIZZAZIONE. - Può essere considerata come l'effetto d'un precedente abbandono dell'organismo politico, del quale un soggetto faceva originariamente parte, e della sua conseguente inserzione in altra compagine politica, alla cui cittadinanza non aveva un diritto originario, derivante gli o dali usi soli o dal usi sanguinis, che sono i due titoli usualmente riconosciuti. A comporre la figura concorrono dunque, due atti: il primo detto espatrio e il secondo consistente in un'elezione, dalla quale, mediante l'intervento dell'autorità sovrana, deriva un nuovo legame sociale e politico. Dopo la nascita di siffatto legame l'individuo si dice naturalizzato, ossia accolto a far parte dello Stato, come i soci ad esso naturalmente appartenenti.

La n. ha quindi un senso più ristretto dell'assimilazione, giacché, mentre la prima ha come soggetto esclusivo lo straniero, la seconda può avere come soggetti cittadini pleno-iure, verso i quali, in quanto appartenenti a nazionalità diversa, il potere pubblico esercita una azione speciale per unificarsi con la maggioranza. I due processi, distinti nel contenuto, nell'estensione e nell'effetto, l'uno giuridico e l'altro sociale, possono qualche volta coincidere nella pratica, poiché lo straniero, che è naturalizzata, viene sottoposto a una lenta azione assimilatrice. I problemi così suscitati vanno considerati a parte.

L'inserzione d'un individuo in una compagine politica a lui originariamente estranea, può avvenire mediante leggi generali, le quali contemplano i casi in cui lo straniero, senza ulteriore intervento della potestà sovrana, acquista la cittadinanza, quali, p. es., l'anno, l'elezione, il ricupero della cittadinanza perduta, il matrimonio d'una donna straniera con un cittadino; o mediante una positiva espressione della sovranità o dei suoi organi delegati, che riguardano particolarmente la sua persona. In diritto il termine n. viene adoperato unicamente a significare quest'ultimo modo e la n. è conseguentemente definita l'istituto giuridico formato dalle norme relative ai casi, in cui lo straniero acquista la cittadinanza detto l'intervento speciale dei poteri dello Stato. Le leggi che riguardano l'istituto variano da paese a paese, secondo che si prefiggano o di facilitare l'afflusso di elementi stranieri, come avviene nel contenuto americano per agevolare il popolamento, o di contenerlo entro certi limiti. Solo è da notare che alcune legislazioni distinguono la grande n., che insieme con la cittadinanza conferisce allo straniero tutti i diritti politici e civili posseduti dai cittadini per nascita, dalla piccola n., la quale alla cittadinanza congiunge soltanto i diritti amministrativi.

I problemi che interessano la dottrina cattolica riguardo alla n., si riferiscono e alla facoltà dell'individuo di rompere il vincolo sociale originario, per aderire ad altra organizzazione politica, e ai poteri dello Stato a suo riguardo. Le loro soluzioni si possono ridurre a tre, due estreme e una intermedia. Tra le estreme la prima è quella liberale, la quale, facendo leva sull'autonomia assoluta dell'individuo, asserisce il diritto incondizionato del cittadino di espatriare e nega allo Stato qualsiasi potere d'interferenza nel suo esercizio, eccetto che non si tratti di casi d'emergenza suprema. La seconda, invece, ispirandosi al dogma della sovranità assoluta dello Stato, gli attribuisce un potere discrezionale sul cittadino, al quale può sempre interdire la rottura del vincolo politico, che ad esso lo lega, negando l'espatrio. La soluzione intermedia riconosce all'individuo la libertà di cambiare cittadinanza, ma la subordina al bene comune della società d'origine, e tempera i poteri dello Stato con i limiti posti dal diritto della persona umana. La dottrina cattolica trova quest'ultima conforme ai suoi principi.

Il vincolo, infatti, che unisce l'uomo a un determinato aggregato politico, non è d'ordine fisico, ma essenzialmente morale, poiché consiste nell'adesione delle volontà al medesimo scopo collettivo, per il conseguimento del quale accettano la collaborazione sociale. Come tale può essere dunque rotto da un atto della medesima volontà, manifestazione concreta del più generico diritto alla libertà, applicato all'oggetto specifico della scelta d'una nuova convivenza civile. Inoltre, al conseguimento degli scopi della vita è necessaria la collaborazione sociale e quindi un legame politico, ma poiché essi possono essere raggiunti in seno a qualsiasi aggregato, dalla superiore esigenza non deriva la necessità di appartenere ad uno determinato. L'uomo ha conseguentemente la facoltà di cambiare luogo di residenza e di assumere una nuova cittadinanza, dopo avere rinunziato a quella posseduta, se ragioni di vita o di convenienza lo muovono a questa scelta.

Tuttavia l'uso di questa facoltà rimane condizionato dalle più universali esigenze del bene collettivo. L'uomo contrae dei debiti verso la collettività, che gli ha dato i natali, lo ha nutrito ed educato, e ha verso di essa doveri non solo di affezione, ma di collaborazione e di servizio, per cooperare al suo bene, difesa e prosperità. Le necessità della vita o le preferenze personali, che nel piano teorico legittimano il cambiamento di cittadinanza, nel piano concreto entrano in interferenza con questi doveri, al cui adempimento l'uomo è tenuto, con una limitazione del suo diritto di libertà personale.

La cura poi che questi obblighi sociali siano convenientemente soddisfatti compete all'autorità pubblica, tutrice e promotrice del bene comune. Dentro le esigenze di questo bene lo Stato ha, dunque, la facoltà d'intervenire per regolare la libertà dell'espatrio, sottoponendola a certe condizioni o alla previa prestazione di alcuni servizi, senza tuttavia sopprimerla. Per lo stesso motivo della tutela del bene comune, la società, nel seno della quale lo straniero intende trasferirsi, ha il potere di regolare la n., non mai però di forzare la volontà con metodi velatamente o svelatamente oppressivi. Occorre ancora rivelare come il potere dello Stato trova un limite invalicabile nel diritto originario dell'individuo a possedere una nazionalità o cittadinanza, della quale potrebbe soltanto essere privato in pena di delitto grave e accertato, e mai per motivi ideologici e politici. Le più recenti violazioni di questo sacro diritto della persona, commesse per ragioni politiche, hanno creato un vero problema internazionale con la massa degli apolidi, messi quasi ai margini della vita civile, il cui studio occupa l'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Per quanto riguarda l'assimilazione, che si collega con la n., in quanto anche lo straniero naturalizzato può esserne oggetto, non è possibile escludere il diritto dello Stato di provvedere a un lento e pacifico assorbimento delle minoranze etniche o degli immigranti nell'unità della sua cultura e delle sue tradizioni. La perfezione dell'ente sociale risulta dalla sintesi delle perfezioni parziali nell'essere, nell'operare in ordine al fine e nel consanguineo, le quali saranno tanto più alte quanto più stretta è l'unità degli animi e della volontà, e questa, a sua volta, raggiungerà un grado elevato di coesione, se si appoggia sulla medesima cultura e sulle medesime tradizioni. Tendere al suo conseguimento è pertanto un fine, al quale il potere pubblico può legittimamente volgere le sue provvidenze, purché non esorbiti con la compressione della giusta libertà e dei diritti della nazionalità. Come già insegnava S. Tommaso, commentando il testo della Politica di Aristotele, «lo Stato deve essere composto di una sola gente, poiché una sola gente ha i medesimi costumi e le medesime consuetudini, le quali conciliano l'amicizia tra i cittadini, a causa della somiglianza che regna tra di loro: gli Stati composti di genti diverse andarono distrutti, a causa delle dissenzioni interne eccitate dalla diversità dei costumi, perché una parte, mossa dall'odio contro l'altra, si schierava in favore dei nemici» (Comm. in Polit., III, 3).

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