OBLATI E OBLATE

OBLATI e OBLATE. - Erano così chiamati i bambini consacrati a Dio in un monastero, dai propri genitori, e quegli adulti che nel tardo medioevo offrivano a scopo ascetico se stessi, i loro servigi e le loro sostanze a un monastero, a un ospedale o a una chiesa.

1. L'oblazione dei bambini

La consuetudine invalsa tra i genitori cristiani, almeno sin dal sec. IV, di offrire a Dio i propri figli per destinarli in perpetuo al suo servizio, oltreché essere suffragata dall'esempio della tipica offerta del piccolo Samuele (I Sam. 1, 28), era conforme ai diritti che la « patria potestas » romana e, in seguito, il « mundio » germanico riconoscevano ai genitori sui propri figli. S. Gregorio di Nazianzo accenna con piacere di essere stato offerto a Dio appena nato (cf. Carm. de seipso, vv. 424-34: PG 37, 1001-1002); s. Girolamo ricorda a Leta che sua figlia Paola è a Dio « oblata » (Epist., 107, ad Laetam, 6: PL 27, 874); Salviano parla di « monachus ab incunabulis » (Ad ecclesiam, II, 4: PL 53, 192) e della diseredazione dei figli offerti a Dio: « indigni iudicantur haereditate, qui digni fuerunt consecciatione » (op. cit., III, 4: ibid., col. 209), concetto che si trova pure nella Regula Magistri (cap. 91: PL 88, 1044) e che verrà ripreso e codificato da s. Benedetto. Ma già sin dal suo tempo s. Girolamo accenna all'abuso di « miseri parentes »

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OBLATI E OBLATE - Il piccolo Mauro offerto a s. Benedetto dai genitori e ammaestrato dal Santo. Miniatura del cod. Vat. lat. 1202, f. 114' (II metà sec. XI), contenente la Vita s. Benedicti, s. Mauri et s. Scholasticae, sotto forma di lezionario.
(fot. Enc. Catt.)
che offrivano a Dio creature deformi (Epist., 130, ad Demetriadem, 6: PL 22, 1111), abuso che s'inveterò con i secoli, come si rileva dalla lettera premessa dall'abate Ulrico (o Udalrico) di Cluny (m. nel 1093) alle sue Consuetudines Cluniacenses (PL 149, 635-36).

L'oblazione dei bambini d'ambo i sessi a monasteri fu presto disciplinata dalle regole monastiche dei secc. IV-VI: a) in Oriente vi provvide innanzitutto s. Basilio nella cosiddetta Regola grande: i bambini orfani dovranno essere ricevuti senz'altra formalità, gli altri invece saranno offerti innanzi a testimoni; potranno essere ammessi alla « castitatis professio », solo se avranno « aetas rationis complementum », cioè non prima dei 16-17 anni e la professione si dovrà fare innanzi a testimoni. Si prescriverà poi di ospitarli ed educarli in case separate dal monastero, cioè nei « metochia » posti fuori della cinta monastica. Il diritto bizantino si dimostrerà severissimo nell'osservanza di questa norma precauzionale (cf. Reg. fusias tract., resp. ad interrog. XV: PG 31, 951, 955; Epist., 199 ad Amphilochium, 18: PG 32, 719: per le prescrizioni canoniche posteriori in materia, cf. F. de Meester, De monachico statu iuxta disciplinam byzantinam, Città del Vaticano 1942, pp. 164-65, 167-68, 172-73, 352-53). Accenni alla presenza di « pueri » nei monasteri egiziani si hanno nei §§ 166 e 172 della Regola di s. Pacomio (ed. A. Boon, Pachomiana latina, Lovanio 1932, pp. 66, 68). Dal monastero copto di Apa Phoebammon sul Gêmeh (Tebe) provengono alcuni interessanti atti di oblazioni di bambini, destinati principalmente ai servizi domestici ed agricoli del monastero (fine sec. VIII-inizio IX): la donazione è irrevocabile e l'atto, redatto da un notaio e firmato dal donatore e da testimoni, era conservato nell'Archivio del monastero (cf. F. de Villenoisy, Les donations d'enfants à l'époque copte, in

Rev. égyptologique, 6 [1891], pp. 30-35, 150-53; 7 [1892], pp. 199-200, 146-49, articolo sunteggiato da H. Leclercq, Oblats, in DACL, XII, II, 1867-71).

b) In Occidente. È questione della presenza di bambini nei monasteri e della loro carta di oblazione, che ratificheranno quando ne avranno l'età, sia negli Statuta Sanctarum Virginum di s. Cesario d'Arles (§§ 6-7: ed. G. Morin, S. Caesarii opera omnia, II, Maredsous 1942, pp. 103-104) sia nella Regula ad monachos di s. Aureliano d'Arles (§§ 17, 22: PL 68, 390, 392). Anche la Regula Magistri (cap. 91: PL 88, 2042-45) tratta di giovani nobili che desiderano entrare nel monastero e che devono essere come offerti dai genitori e da loro diseredati. Però le norme che regolarono l'oblazione dei « pueri » per tutto il medioevo furono dettate da s. Benedetto (Regula, cap. 59): il donatore deve presentare la « petitio » e offrire il bambino all'altare; se l'oblatore è nobile o possidente deve diseredare l'o., se povero l'offerta va fatta innanzi a testimoni. Il rito dell'oblazione venne in seguito così stabilito: dopo il Vangelo della Messa dell'abate, il bambino era accompagnato all'altare tenendo in mano l'ostia, l'ampolla del vino e la « petitio », il tutto involto dal corporale o dalla tovaglia (cf. il commento alla Regola attribuito a Paolo Diacono, cap. 59: Biblioth. Casinensis, IV, Montecassino 1880, Florilegium, pp. 151-52; B. Albers, Consuetudines monasticae, II, Stoccarda 1900, p. 157; III, Montecassino 1907, pp. 180, 185). L'oblazione fu stimata irrevocabile sia nell'ambiente benedettino (Riepenhoff, cit. in bibl., nega che fosse tale per s. Benedetto) come fuori (cf., ad es., per le bambine il can. 19 [irrevocabile dopo un anno o tre anni a seconda dei casi] del Concilio di Orléans del 549 e il can. 12 [più severo del precedente] del Concilio di Mâcon del 583: Mansi, IX, 133, 934), e per buona parte del medioevo (fino al sec. XIII) si ripeterà al riguardo la norma dettata nel can. 49 del IV Concilio di Toledo del 633 che: « monachum aut paterna devotio aut propria professio facit: quidquid horum fuerit, alligatum tenebit. Proinde his ad mundum reverti intercludimus aditum et omnem ad saeculum interdicimus regressum » (Mansi, X, 631; cf. Decretum Gratiani: causa XX, q. 1). Però sin dal sec. VII si notano qua e là tentativi di temperare questa severa disciplina, come si rileva, ad es., dal can. 6 del Concilio X di Toledo del 656 (Mansi, XI, 36-37), dal Capitolare di Aquisgrana dell'817, redatto sotto l'influsso di s. Benedetto di Aniane (§ 36: ed. A. Boretius, in MGH, Capitularia, I [1883], p. 346), dal Concilio di Magonza dell'820 che discusse e risolve in senso affermativo il caso della professione forzata del giovane monaco Gottescalco (ed. A. Werminghoff, in MGH, Concilia aevi Karolini, II [1906-1908], p. 205), contro cui protestò con vivacità l'abate Rabano Mauro, colpito dalla decisione conciliare, con il suo opuscolo Contra eos qui repugnant institutis beati Patris Benedicti (PL 107, 419-40). Solo sul finire del sec. XII alcune decisioni pontificie, accolte poi nelle Decretali di Gregorio IX [1234], mitigarono la durezza legislativa precedente e garantirono la libertà personale del giovane o., portando l'età della professione a 12 e a 14 anni compiuti a seconda se donne o uomini (X, III, 31 de regul.); tale norma cooperò praticamente ad accelerare la scomparsa dell'oblazione, già del resto ripudiata da alcune riforme monastiche dei secc. XI-XII, come da Cluny (in un secondo tempo), Hirsau, la Grande Chartreuse ecc. Spesse volte gli o., che normalmente costituivano la parte intellettuale del monastero, formavano in esso un gruppo in contrapposizione a quello dei « conversi », entrati adulti nel monastero e per lo più « illitterati ». Quel poco che si sa della vita che i giovani o. conducevano nei monasteri nell'alto medioevo è contenuto nel Commento alla Regola benedettina attribuito a Paolo Diacono (cf., ad es., il commento al cap. 37: ed. cit., p. 124).

L'istituto dell'oblazione fu in vigore anche presso i Canonici Regolari e presso i Mendicanti, Domenicani e Francescani. Con il decreto del Concilio di Trento, che dichiarò nulla la professione fatta prima dei 16 anni, le ultime vestigia dell'oblazione dei bambini scomparvero (cf. sess. XXV, de regularibus, cap. 15).

2. L'oblazione degli adulti

Sin dal sec. VII e per

tutto il medioevo si hanno esempi di pie donne (« Deo dedicatæ, Deo sacratae, Deo devotæ ») che si offivano non solo a monasteri femminili ma anche maschili. A S. Gallo, p. es., nel sec. x, le o. tessevano, lavoravano alla rilegatura dei codici, confezionavano ostie per l'abbazia (cf. G. de Valous, cit. in bibl., I, 46). La loro abitazione era posta fuori della cinta monastica e gli abati Ulrico e Pietro il Venerabile di Cluny (m. nel 1156) insistono molto perché tale norma precauzionale fosse strettamente osservata (cf. PL. 149, 637 [lettera di Ulrico]; ibid., 189, 1038 [Statuta Congreg. Cluniac., 47]).

Maggior importanza assunse l'oblazione degli uomini i quali donavano se stessi, il loro lavoro e le loro sostanze a un monastero, sia entrandovi sia vivendo nel mondo, ritenendo talvolta l'usufruito dei beni offerti. Di tale oblazione si hanno esempi sporadici sin dal sec. VIII; si trattava allora di « hospites » che chiedevano di poter lavorare alla loro « conversio morum » nel monastero, senza assumersi gli obblighi monastici. L'oblazione degli adulti, che rivestì le forme più svariate nell'attuazione della donazione, ebbe però la sua prima forte affermazione nel sec. XI, epoca in cui presso i monaci si accentuava la tendenza di abbandonare il lavoro manuale per dedicare maggior tempo alla preghiera liturgica ed alla cultura intellettuale. Essa cominciò a fiorire a Cluny, a Camaldoli, a Vallombrosa, poi prese, sul finire del secolo e agli inizi del sec. XII, più ampio sviluppo a Hirsau, per opera dell'abate Guglielmo, a Cîteaux, alla Grande Chartreuse e a Prémontré; ma in ognuno di questi centri ebbe regolamentazione e fisionomia propria. Oltre l'oblazione individuale si davano anche casi di oblazioni di intere famiglie i cui membri diventavano servi del monastero. In quanto al rito della oblazione esso era simile a quello in uso per l'oblazione dei fanciulli: l'oblazione avveniva nelle mani dell'abate e si badava molto ad avvolgere la mano dell'o. che reggeva la carta dell'oblazione, firmata dall'interessato e da testimoni, con la tovaglia dell'altare. Con questi o. adulti, chiamati nei documenti con i nomi più vari (« donati, devoti, commissi, offerti, monaci laici, conversi » ecc.) e reclutati, in un primo tempo, fra i « famuli », gli « hospites », i « nutriti » e i « monaci ad succurrendum », le congregazioni monastiche del secc. XI e XII poterono liberarsi in buona parte dei « famuli » mercenari che l'abate di Cluny, Pietro il Venerabile, chiamava a buon diritto « quorundam monasteriorum pessimi destructores » (Statuta Congr. Cluniacensis, 48: PL. 189, 1038).

A Camaldoli, a Vallombrosa, alla Grande Chartreuse, a Cîteaux la posizione canonica degli o., che entravano a far parte del monastero, detti poi comunemente « conversi », si andò vieppi precisando: essi divennero veri religiosi (cf. il can. 7 del Concilio Lateranense II, del 1139, dove si parla di « conversi professi »; Mansi, XXI, 527) pur rimanendo separati dai monaci ai quali prestavano i loro umili servigi. A Cluny tale evoluzione appare completa negli Statuta già ricordati di Pietro il Venerabile. Con la fine del sec. XII sono di preferenza

chiamati o., « donati », « recepti » ecc. (la nomenclatura varia a seconda degli Ordini) quelli che, pur offrendo se stessi e le loro sostanze a un monastero e promettendo obbedienza all'abate, conservavano una certa libertà di azione (cf. il concetto di o. nel can. 57 del Concilio Lateranense del 1215: Mansi, XXII, 1046; e quello di « donati » di Umberto di Romans: Creytens, art. cit. in bibl., p. 12). A questi o. si possono riallacciare gli odierni o. « regolari » sacerdoti o laici, accolti in alcuni monasteri dopo una semplice promessa di vivere secondo la regola. Per gli attuali o. « secolari » benedettini, che però nulla hanno di comune con gli o. antichi: V. BENEDETTINI, V. Oblati.

Oltre che negli ordini monastici, si trovano o. adulti, appartenenti alle due grandi categorie sopra ricordate, negli ospedali, negli ospiti caritativi, nei Capitoli, nelle chiese parrocchiali, negli Ordini Mendicanti; e come i monasteri maschili avevano le loro o., così i femminili possedevano i loro o.

BIBL.: I. Nep. Steidl, Die Gott-Verlobung von Kindern in Mönchs- u. Nonnen Klöstern oder de pueris oblatis, Monaco 1872; J. Chevalier, Formule d'oblation d'enfant tirée des arch. de St-Ruf, in Bull. d'hist. ecclés... du diocèse de Valence... 7 (1886), pp. 85-88 (sec. XIII); S. Rufo era una Congreg. di Canon. Reg.; L. Oliger, De pueris oblatis in Ordine Minorum, in Arch. Franc. hist., 8 (1915), pp. 389-477; 10 (1917), pp. 24-88; M.-P. Deroux, Les origines de l'oblature bènéd. (Les éd. de la Rec. Mabilon), Abb. St-Martin de Ligugé-Parigi 1927; G. de Valous, Le Monach. Clunision des origines au XVᵉ siècle, I, ivi 1935, pp. 44-50; J. R. Riepenhoff, Zur Frage der Verbindlichkeit des Oblatemonstituts, Münster in V. 1939; I. Stegmann, Die Verbindlichkeit der Oblation nach der Reg. Benedicti, in Weihgabe der Erzabt. St. Ottilien, 1947, pp. 119-38; R. Creytens, Les convers de moniales dominic. au moyen âge, in Arch. Fr. Praedic., 19 (1949), pp. 3-48; K. Hallinger, Gorze-Kluny (Studia Anselmiana, 22-25), Roma 1950-51, pp. 522-36 e passim; N. Wüllenberger, De conversis, commissis et donatis apud Canon. Regulares, estratto dall'Ordo Canonicus, 1952; C. Du Cange, Glossar. mediae et infimae latinitatis, s. V. Oblati, donati e altri nomi ricordati nella voce, nuova ed., Parigi 1938; H. Leclercq, Oblati, in DACL, XII, II, 1857-77; J. Bonduelle, Concert, in DDC, IV, 692-88. A. Pietro Frutaz
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“OBLATI E OBLATE.” Enciclopedia Cattolica, vol. IX (1952), p. 37. Azione Romana digital edition, https://azioneromana.com/it/article/oblati-e-oblate.