RECLUSIONE

RECLUSIONE. - Può considerarsi o come custodia preventiva (v. CARCERE) o come pena vendicativa di un delitto.

1. LA R. COME PENA NEL DIRITTO CANONICO. - Considerata sotto il secondo aspetto, dal punto di vista storico, la pena carceraria giunge piuttosto tardi nella evoluzione del diritto penale. Nel diritto romano il carcere non era ritenuto come pena, perché lo Stato non intendeva nutrire degli oziosi (I. 8, § 9, D. 48, 19; 1, 35, D. 48, 19; 1, 6, C. 9, 47). Lo stesso accadde nel diritto barbarico (A. Pertile, Storia del diritto italiano, V, Storia del diritto penale, Torino 1892, pp. 279, 287). Il Wernz invece pretende che la r. era già in uso presso i popoli germanici, quando si giudicò opportuno introdurla nel foro ecclesiastico (F. X. Wernz, Ius Decretalium, IV, Prato 1913, p. 107). Secondo il Vacandard la r. è di esclusiva origine ecclesiastica (cf. E. Vacandard, L'inquisition, Parigi 1907, p. 39).

Documenti del sec. VI parlano di luoghi chiusi, chiamati decaneta, per la relegazione dei chierici colpevoli con lo scopo non solo di custodia pendente causa, ma anche di emendazione e di penitenza (cf. Concilio di Agde [a. 506], can. 50; Concilio di Epano [a. 517], can. 22; Concilio di Micon [a. 581], can. 5-6; Concilio Tolletano XI [a. 675], can. 6; Concilio Germ. [a. 742], can. 6). Quanto ai chierici si preferiva, per rispetto allo stato clericale, la detenzione nei monasteri (Concilio di Narbona [a. 589], can. 6; Concilio Toledo IV [a. 631], can. 29, 45). Ai monasteri si dovevano pure avviare le vedove dei suddai coni e dei chierici inferiori, se passavano a seconde nozze (II Concilio di Màcon [a. 583], can. 16). I monasteri poi avevano un reparto destinato a carcere anche per punire i propri monaci o le proprie monache (se si trattava di monasteri femminili), in caso di delitti. Alla pena del carcere, riservata ai chierici e religiosi, col tempo furono assoggettati anche i laici, soprattutto per sottrarli a pene corporali più feroci e crudeli. Nel Decretum di Graziano, nelle Decretali e nel Sesto Bonifaciano è fatta spesso menzione di questa pena (4, D. 50; 13, D. 55; 8, X, V, 37; 15, V, II in 6°; 12, 18, V, II in 6°), che dura per tutto il medioevo; è ricordata tra le pene ordinarie nel Concilio Tridentino (sess. XXV, cap. 6, 14 de ref.) e nel tempo susseguente, venendo di continuo applicata e adattata, specie nei secc. XVI-XVIII dai vari Stati. In tutto questo tempo la Chiesa esercitò un valido influsso nell'umanizzare il carcere e dargli una finalità rigenerativa e per suo conto diede l'esempio (v. CARCERE). Anche oggi, dopo il CIC non si può dire che la pena della r., pure mitigata e ridotta ad un internamento in monasteri, sia del tutto scomparsa. L'attuazione della pena è resa però spesso difficile, se non impossibile, per la contrarietà delle leggi civili.

**IL. LA R. NEL DIRITTO PENALE ITALIANO. - Nel vecchio Concilio penale italiaco (1889) c'era distinto tra r. e de- tenzione, distinzione che, non presentando alcun rilievo di pratico, non si ha più nel nuovo co- dice penale (1930). Secondo l'art. 23 la pena della r. si estende dai quindici giorni a ventiquattro anni e si sconta in uno degli stabilimenti a ciò destinato con l'obbligo lavoro e con l'isolamento notturno. Il condannato alla r. che ha scon- tato almeno un anno della pena può essere ammesso al lavoro all'aperto. Sono applicabili alla pena della r. le disposizioni degli ultimi due capoversi dell'art. 2 Cod. pen., vale a dire che il ministro di Grazia e Giustizia può far sì che la pena venga scontata in una colonia o in un possesso di lottare (oggi, politicamente, la situazione è matura) e può disporre che il condannato venga ammesso al lavoro all'aperto, anche prima di aver scontato un anno della pena. Queste disposizioni sono tutte ispirate, oltre che da un sentimento di umanità, anche dalla opportunità di emendare il condannato, col renderlo capace di rientrare, scontata la pena, nella convivenza sociale. È previsto quindi nel Cod. pen. l'istituto della liberazione condizionale (art. 176).**

L'art. 21 del R. D. 20 luglio 1934 n. 1404 sui tribunali per minorenni detta norme particolari più favorevoli in merito alla concessione della libertà condizionale per i condannati minori degli anni diciotto. La condanna alla r. per delitto doloso o preterintenzionale, perpetrato da maggiore degli anni diciotto, produce di diritto alcune pene accessorie. Se la r. è inflitta per non meno di cinque anni deriva l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. L'interdizione è temporanea se la r. è per un tempo inferiore a cinque anni. Inoltre il condannato alla r. per un tempo non inferiore a cinque anni, sino a che la pena sia stata scontata o altrimenti estinta, è in stato di interdizione legale e soggiacce altresì alla sospensione dall'esercizio della patria potestà e dell'autorità maritale. Se il giudice non ritiene di escludere tale effetto. Altra pena accessoria alla r. è quella della libertà vigilata (art. 220). Questa è obbligatoria quando sia stata inflitta la reclusione per non meno di dieci anni ed è facoltativa nel caso di condanna alla r. per un tempo inferiore a dieci anni. La libertà vigilata non può durare meno di tre anni e si applica quando non debba farsi luogo a determinate misure di sicurezza. Riguardo al modo di infliggere la condanna di r. V. PENITENZIAIRO.

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Bibl.: per il dir. canon., V. i trattati de poenae in oltre: Adam, Le pouvoir coercitif de l'évêque, Querbe 1946, pp. 36-38. Per la stor. e il dir. penale itali., V. G. Novelli, Carere, in Nove. Digesto Ital., II, pp. 864-71; V. MAZZINI, GIUSEPPE, Tratt. di dir. pen. ital., III, Torino 1948, p. 98 sgg.; G. Maggiore, Dir. pen., Bologna 1949, p. 711 sgg.**