SERAFINI, CAMILLO

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SERAFINI, CAMILLO. - Numismatico, n. il 21 apr. 1864 a Roma da nota ed agiata famiglia romana, m. in Vaticano il 21 marzo 1952. Compiuti gli studi letterari ed archeologici, si dedicava poi alle ricerche numismatiche, che dovevano costituire la passione di tutta la sua vita.

Già nel 1889, quale Conservatore onorario, iniziò lo studio e l'ordinamento delle raccolte numismatiche capitoline, delle quali dopo le vicende del 1943 curò il ripristino. Nel 1895 fu chiamato da Leone XIII al Gabinetto Numismatico Vaticano; e prima come aiuto di Carlo Ludovico Visconti, poi con Enrico Stevenson iniziò quel lavoro di identificazione, incremento e ordinamento di quelle collezioni che durò sino al termine della sua vita. Dello stesso Medagliere aveva infine la definitiva consegna e piena responsabilità nel nov. 1898 e seppe condurre il Medagliere al primo posto tra le similari collezioni non solo italiane ma europee. Dopo solo 20 anni dalla sua direzione le collezioni, da meno di 46 mila pezzi, si erano raddoppiate; e si era incrementata soprattutto la collezione delle monete papali, sino a raggiungere i 18.943 esemplari, dei quali 1553 in oro, più di 10 mila in argento ed il resto in bronzo; e ciò grazie all'acquisto oculato di numerose collezioni private, fra le quali le due più importanti, quelle Randi e Celati. Il S. sentì il dovere di redigere

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(Fa H. Gmont, Miniatures des plus anciens mes. grecs de la Bibl. nat. du VIe an XIX e siecle, Parigi 1888, sec. 22) SERAFINO - S. nella visione d'Isaia (Jr. 6, 2-7), Miniatura della fine del sec. 12. Particolare del f. 677 del ms. greco 310, della Bibl. nez. di Parigi,

SERAFINI, CAMILLO - Ritratto.

Nel diritto amministrativo molto ampia è la serie di applicazioni del s. : ad es., il s. di somme dovute allo Stato (artt. 69, 70 R. D. 18 nov. 1923, n. 2440 e successive modificazioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato); il s. nelle esecuzioni per crediti patrimoniali dello Stato (artt. 16-20 T. U. 14 apr. 1910, n. 639 per la riscossione delle entrate patrimoniali); il ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale contro i s. di temporalità (art. 27 T. U. 26 giugno 1924, n. 1054 e successive modificazioni sul Consiglio di Stato); il s. in via amministrativa di oggetti usati in contravvenzioni alla polizia demaniale (art. 376 legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. F sui lavori pubblici); il s. conservativo a garanzia di obblighi derivanti da responsabilità degli amministratori di enti pubblici (art. 264 T. U. 3 marzo 1934 n. 383 e successive modificazioni della Legge comunale e provinciale; art. 29 legge 17 luglio 1890 n. 6972 e successive modificazioni sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; il T. U. 5 giugno 1941 n. 874 delle leggi concernenti il s., il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, modificato con il D.L. L. 6 febbr. 1946, n. 103).

BIBL.: V. Manzini, Istituz. di dir. processuale penale, Padova 1934, p. 225; A. Scaglioni, Il s. nel processo civile, Milano 1941; G. Chiovenda, Istituz. di dir. processuale civile, I, 2a ed., Napoli 1945; G. Zanobini - G. Cataldi, Codice delle leggi amministrative, Milano 1948, passim; D. Barbero, Sistema istituzionale di dir. priv. ital., II, Torino 1949, p. 85; I. Bugs, Juris can. compendium, II, 10a ed., Bruges 1949, n. 887; V. Heylen, De iure et iustitia, Malines 1950, pp. 368-69; V. Manzini, Dir. penale ital., VIII, Torino 1951, p. 619 sgg.