SHAJH al-ISLAM. - Uno dei tanti appellativi (alqāb) islamici che appaiono verso la metà del sec. IV a. H. (= sec. x. a. D.) e che significa, all'incirca, « principe dell'islām ». Dapprima applicato come semplice titolo onorifico a 'ulamā' e a mistici di particolare dottrina, si specializzò sempre più al campo dei giurisperiti e fu attribuito a quei mufti le cui fatwā godessero di particolare autorità. Nell'Impero ottomano S. al-I. fu il titolo dato al mufti di Istanbul, che raggiunse un'importanza politico-religiosa sconosciuta in altri Stati islamici.
L'importanza dello S. al-I. si consolidò specialmente al tempo dei sultani Selim I (m. nel 1520) e Solimano I
(m. nel 1566) quando il mufti di Istanbul ottenne una supremazia amministrativa su tutti gli 'ulamā' dell'Impero. Alcuni orientalisti hanno attribuito questa organizzazione gerarchica dei giureconsulti religiosi con a capo lo S. al-I. - la quale non corrisponde alla tradizione islamica che non conosce un « clero » specializzato - a influenze dell'organizzazione episcopale cristiana presente nell'Impero ottomano, agli ordini del patriarca ecumenico. Comunque, era il Sultano che aveva il potere di nominare e destituire lo S. al-I. Nel cerimoniale esso veniva subito dopo il Gran Visir e, oltre al titolo suddetto, portava anche altri pomposi appellativi onorifici quali ad es., « il dottissimo fra i dotti », « mare delle scienze », ecc. Vestiva di solito un qaftān bianco e un turbante ornato di una fascia d'oro. A differenza degli altri alti funzionari ottomani, di solito ex-cristiani convertiti, i mufti e di conseguenza lo S. al-I., appartenevano a vecchie famiglie musulmane, e seguivano, prima di arrivare all'alta carica, regolari corsi di studi nelle madrasa (scuole religiose) percorrendo, prima di giungere all'autorità suprema, tutti i gradi della magistratura religiosa. Man mano si formò tutta un'organizzazione di scuole, gradi accademici, tribunali canonici, tutto agli ordini dello S. al-I.
Compito degli S. al-I. fu soprattutto quello di emanare fatwā su questioni di interesse pubblico generale: si citano, ad es., le storiche fatwā autorizzanti la guerra contro l'Egitto (1516), la guerra contro Venezia (1570), l'uso del bere caffè (poco tempo innanzi considerato illecito per fatwā di un precedente S. al-I.), l'istituzione di tipografie (1727), ecc. Benché gli S. al-I. fossero in generale facilmente obbedienti ai voleri dei loro signori. I Sultani, pure non mancarono coraggiosi « non licet » come la fatwā di Abā 's-Su'ūd (m. nel 1574) contro l'idea di convertire a forza tutti i cristiani e quella di Es'ad Effendi contro i massacri di principi ottomani. L'istituzione dello S. al-I., che negli ultimi tempi della sua esistenza era servita di appoggio alla più reazionaria politica dei sultani ottomani, fu abolita nel 1922 dalla Repubblica turca. I modernisti islamici si dimostrarono nettamente contrari all'istituzione dello S. al-I., che ritenevano contraria ai principi dell'islām genuino. Attualmente nei vari Stati islamici le funzioni di S. al-I. sono in parte esercitate dal mufti della capitale o, come in Egitto, dagli S. dell'Azhar, ma senza quell'organizzazione gerarchica, tipica dell'Impero ottomano. Nel Pa-
SHAḩḩ al-ISLĀM - SHAKESPEARE WILLIAM
kistan (v.), ad es., il capo dei mufti ha ancora abitualmente il titolo di S. al-I.
Bibliografia3 opere
Alessandro Bausani