SILLABO. - Elenco di 80 proposizioni riguardanti gli errori del tempo pubblicato da Pio IX 1'8 dic. 1864.
I. STORIA
La prima idea del S. risale al card. Gioacchino Pecci (il futuro Leone XIII), che nel nov. 1849, come arcivescovo di Perugia, durante il Concilio provinciale di Spoleto, propose di chiedere al Papa la condanna in globo degli errori moderni concernenti la Chiesa, l'autorità, la proprietà. Nel 1852 la Civiltà Cat-tolica ventilò l'idea di una condanna del razionalismo e del semirazionalismo da inserire nella stessa bolla della futura definizione del dogma dell'Immacolata. L'idea piacque a Pio IX, che incaricò il card. Fornari (20 maggio 1852) di sondare l'opinione di cospicui membri dell'epi-scopato (per es., mons. Pie), di teologi (Guéranger) e di alcuni distinti laici cattolici. Il Veuillot e il conte Avogadro della Motta rilevarono l'opportunità di separare i due atti, poiché gli errori moderni meritavano una condanna a parte, che emanata da sola maggiormente avrebbe immediatamente il pubblico. Pio IX accettò la proposta e alla commissione pontificia, che proprio allora aveva terminato i lavori preparatori della definizione del dogma dell'Immacolata, diede ordine di iniziare speciali indagini sui principali errori del tempo. Dopo otto anni, l'Instruction pastorale di mons. Gerbet, vescovo di Perpignano (23 luglio 1860), in cui si elencavano 45 proposizioni da con-annare, venne a dare un ritmo più celere ai lavori. Una nuova commissione, presieduta dal card. Caterini e composta dal segretario mons. Iacobini e dai teologi mons. Pio Delicati, p. Giacinto Ferrari, p. Giovanni Perrone, giunse a catalogare 70 errori (Syllabus propositionum), per i quali si chiese (20 giugno 1861) a diversi teologi la determinazione precisa della censura teologica. Il Papa per facilitare questo compito, portò a 12 il numero dei consultori, presi dai principali Ordini religiosi. Il 15 febb. 1862 la commissione aveva pronto l'elenco di 61 errori con le rispettive note teologiche: *Theses ad Apostolicam Sedem delatae et censurae a nonnullis theologis propositae*. Sotto questo titolo il futuro S. fu consegnato, nello stesso 1862, ai trecento vescovi accorsi a Roma per la canonizzazione dei martiri giapponesi. Quasi tutti risposero dalle loro sedi e dopo maturo esame, giudicando opportuna e necessaria la condanna e proponendo qualche modifica quanto alle censure teologiche. Un'indiscrezione, che portò a conoscenza del pubblico le 61 proposizioni (fu-rono pubblicate dal Mediatore di Torino [ott. 1862], diretto dal Passaglia), decise Pio IX a sospendere la promulgazione della progettata bolla di condanna, nell'attesa di un momento di minore tensione. Intanto maturò l'idea di giungere allo scopo usando un'altra forma di condanna: estrarre dai precedenti atti (encicliche, lettere apostoliche, allocuzioni concistoriali) del suo pontificato le proposizioni opposte agli errori del tempo. Istituì pertanto una nuova commissione, che dopo un anno di lavoro (tenendo presenti gli atti pontifici e i rapporti fatti alla Sede Apotheotica dai vescovi e dai fedeli sugli errori dell'epoca) giunse alla formulazione di 80 proposizioni. Il barnabita p. Bilio rilevò che era opportuno aggiungere alle singole proposizioni l'indicazione esatta dei documenti papali, da cui erano estratte, onde meglio ne fosse circoscritto il significato e il valore dottrinale. La proposta piacque e lo stesso Bilio fu incaricato della cosa.Dopo 12 anni di laboriosa preparazione, Pio IX pro-mulgò l'8 dic. 1864, insieme con l'encic. *Quanta cura* (Denz-U, coll. 1688-99), il *Syllabus complectens praeci-puos nostrae aetatis errores* (ibid., coll. 1700-80).
II. CONTENUTO
L'ampio documento raggruppa in 10 paragrafi gli errori condannati: 1. panteismo, natu-ralismo e razionalismo assoluto (propp. 1-7); 2. razio-nalismo moderato (propp. 8-14); 3. indifferentismo e latitudinarismo (propp. 15-18); 4. socialismo, comunismo, società segrete, società bibliche, società clerico-liberali (si rimanda a precedenti atti pontifici, soprattutto alle
SikKIM - Chiesa di S. Teresa a Kalimpong, nella prefettura apostolica di S.
SILLABO - SILOGI EPIGRAFICHE
encicli. Qui pluribus [9 nov. 1846], Noscitis et nobiscum [8 dic. 1849], Quanto conficiatur moerore [10 ag. 1863]; 5) errori sulla Chiesa e i suoi diritti (propp. 19-38); 6) errori sulla società civile considerata in se stessa e nei suoi rapporti con la Chiesa (propp. 38-55); 7) errori sulla morale naturale e cristiana (propp. 56-74); 8) errori sul matrimonio cristiano; 9) errori sul potere temporale (civiliis principatus) del Romano Pontefice (propp. 75-76); 10) errori che si riferiscono al liberalismo (propp. 77-80).
Il Papa vi tenne presenti soprattutto gli errori filosofici e teologici della Germania, penetrati Hermes (v.), FROHSCHAMMER, JACOB (v.), gli atteggiamenti laicistici formulati dal prete puritano Francesco Gonzales Vigil, e dal boom Giovanni Nepumoceno Nuytz (professore di diritto ecclesiastico nell'Università di Torino), tutte le sfumature delle opinioni, amiche dell'incerto, ma che sfociavano in conclusioni in qualche modo opposte alla Rivelazione.
III. VALORE DOTTRINALE
L'eccezionale documento che profondamente incise in tutto il pensiero e la vita del mondo moderno, non solo provocò violente reazioni da parte degli avversari dichiarati, ma determinò anche preoccupazioni e disappunti in alcuni settori del liberalismo cattolico (Montalambret [v.], Dupanloup [v.]) e lasciò divisa l'opinione dei teologi sul suo preciso valore dottrinale. È incontestabile che il S. appartiene alla serie di quegli atti che emanano direttamente dal Sommo Pontefice, anche se il Papa non lo firmò personalmente. È noto come fu promulgato: una lettera del card. Antonelli, segretario di Stato di S. Santità, fece nota a tutto l'esperto cattolico la decisione sovrana del Papa con il parole: «mihi in mandatis dedit... eiusdem Pontificis iussa». In altra occasione lo stesso Pio IX usò le frasi: «Syllabus noster... nostro iussu editus». Inoltre è da rilevare che il S. è un documento dottrinale, riguardante la fede e la morale in se stesse e nei loro rapporti con le opinioni e le deviazioni del sec. XIX, diretto a tutta la Chiesa, formulato in modo negativo, con l'intenzione espressa di respingere quanto vi è di opposto alla Rivelazione negli atteggiamenti di un'età che si avviava all'apostasia. È da ritenere pertanto un atto autentico del magistero della Chiesa, con valore giuridico, che non solo obbliga esternamente ma che richiede un pieno assenso interno, tanto più che fu imposto da tutti i vescovi ai rispettivi fedeli come norma da seguire, come dottrina derivante dalla Sede Apostolica. Lo stesso Leone XIII citò nell'encic. Immortale Dei opus il S. come documento autorevole del suo predecessore.Quando tuttavia si tentò di determinare maggiormente il suo valore dogmatico furono emessi i pareri più disparati. Il Dupanloup, il Fessler, lo Schanz, lo Heiner ritennero che il S. pur autorevole, fosse assolutamente privo del carisma dell'infallibilità, mentre teologi di particolare autorità come il Franzelin, il Mazzella, il Scheeben, il Pesch, lo considerarono un atto emanante dall'infallibilità personale del Romano Pontefice. Tra queste due posizioni di punta se ne delinearono altre più moderate: il p. Rinaldi, tra i migliori studiosi dell'origine storica del S., lo ritenne un atto non infallibile, ma una «notificazione autentica» di precedenti atti infallibili del Magistero, pronunziati dal Papa nella promulgazione dei documenti, da cui il S. fu compilato. I nostri giuristi B. Wernz e F. X. Ojetti asserirono (e la loro opinione oggi sembra singolare) che il S. pur non essendo in origine infallibile, lo è divenuto per l'assenso universale dell'esposito: l'infallibilità della Chiesa avrebbe conferito un valore nuovo a un atto solamente autentico del Romano Pontefice.
Qualunque sia il giudizio che si voglia riservare a opinioni teologiche formatesi in un clima arroventato è oggi indiscutibile che le singoli proposizioni del S., essendo prive di particolare censura teologica, hanno un diverso valore, da determinare, volta per volta, ex nube, la nostra materia. Pertanto esso costituisce una norma in derogabile, per quanto concerne quelle verità, che poco dopo il Concilio Vaticano riconfermò; per il resto è da tenere e da intendere nel senso preciso, che il Papa e la Chiesa nell'ulteriore esercizio del Magistero, hanno determinato.