STATO LIBERO. - S. l. o più esattamente libertà di stato, è la condizione in cui debbono trovarsi gli sposi per poter contrarre validamente il matrimonio. In senso ampio è l'immunità da tutte quelle cose che si oppongono alla sua valida e lecita celebrazione, ma in senso più stretto, tanto nel diritto civile che in quello canonico, significa che il contraente non è legato da alcun vincolo matrimoniale giuridicamente valido. In caso diverso, a causa dell'impedimento ligaminis (v. LIGAMEN) esistente, il nuovo matrimonio sarebbe nullo.
Alla prova necessaria della libertà di stato fa riscontro nel diritto canonico il processicolo prematrimoniale (v. INVESTIGAZIONE), che deve comprovare l'assenza o meno di ostacoli od impedimenti. La libertà di stato degli sposi canonicamente si prova con documenti e con testimonianze od assicurazioni nella forma stabilita dalla legge.
I. DOCUMENTI
1. L'attestato di Battesimo (can. 1021 § 1) è il primo dei documenti che possono comprovare lo s. l., purché sia di data recente e rilasciato ad uso matrimonio, cioè contenente le note marginali obbligatorie. È infatti prescritto di annotare in margine nei registri di Battesimo la recezione della Cresima e degli Ordini sacri, la celebrazione del matrimonio e la professione religiosa (can. 777 § 1, 1103 § 1).2. Il documento delle eseguite pubblicazioni con esito negativo è un'altra prova dello s. l.; e poiché le pubblicazioni possono essere obbligatorie in diverse parrocchie (v. PUBBLICAZIONI MATRIMONIALI), talvolta si richiedono non uno, ma più di tali documenti.
3. Quando qualcuno dei contraenti proviene di ha dimostrato in luoghi diversi da quello della celebrazione od in cui si fa il processetto prematrimoniale, invece del documento delle pubblicazioni, si domanda alla rispettiva Curia il certificato di s. l., che viene rilasciato sia in seguito a pubblicazioni relative al solo contraente in parola senza relazione all'altro, sia dopo accurate ricerche nei registri parrocchiali od informazioni sicure di persone che possono essere al corrente dello s. l. della persona (can. 1023 § 2-3). Anche il certificato di s. l. rilasciato dall'autorità civile può talvolta essere utile ed in certi casi si deve chiedere.
4. Altri documenti comprovanti lo s. l. per determinati casi sono: a) l'attestato di morte ovvero la dichiarazione legale, civile od ecclesiastica, della presunta morte del coniuge defunto o riputato tale, quando si tratta di vedovi o di presunti vedovi; b) la sentenza definitiva di nullità di un matrimonio precedente, o la dispensata matrimonio rato e non consumato, quando vi sia stato in precedenza un matrimonio nullo o dispensato. Una tale sentenza, però, o dispensa non deve contenere un divieto di contrarre nuove nozze. Naturalmente questi documenti devono essere di data recente, ad escludere la possibilità che nell'intervallo abbia potuto esser contratto qualche altro legame.
II. TESTIMONI ED ASSICURAZIONI
La prova della libertà di stato si ha anche per mezzo di testimoni ed assicurazioni.Nel processicolo i primi ad essere interrogati in merito sono gli stessi sposi. Ciascuno di essi deve addurre due testimoni; ma quelli di uno possono testificare anche per l'altro. Nondimeno, se, nonostante tutto, al parroco rimangono dubbi non puramente negativi, o perché non è sicuro della veridicità degli sposi o dei loro testi, o per altri motivi o circostanze, egli deve interrogare qualche altra persona, che presumibilmente si trovi in condizioni di sapere se gli sposi abbiano contratto qualche legame non conosciuto pubblicamente. A tutti deve esser definito il giuramento. Sebbene poi il CIC (can. 1019 § 2) lo prescriva solo quando le prove non siano del tutto concludenti od in caso di pericolo di morte, pure molti parroci usano deferire a tutti gli sposi o anche ad altre persone il giuramento suppletorio, detto così perché dovrebbe supplire alle prove evidenti che mancano.
In conclusione, il parroco, per aver la certezza almeno morale dello s. l. di entrambi i contraenti, deve osservare le prescrizioni del CIC e dell'Ordinario, ed usare tutte quelle accortezze che le circostanze potrebbero suggerirgli, non escluso l'intervento dell'Ordinario stesso nei casi complicati o molto dubbi.
Anche civilmente la libertà di stato si prova con documenti e testimonianze. Si fanno ugualmente le ricerche nei registri di Stato civile e le pubblicazioni. Per la prova testimoniale si ricorre all'atto notorio. Nei casi in cui uno sposo sia stato all'estero o in altri luoghi si richiede anche il certificato di s. l. rilasciato dalla rispettiva autorità civile locale.