SUCCESSIONE EREDITARIA. - Successione,
presa nel suo senso giuridico più generale, indica
qualsiasi passaggio di diritti da un soggetto ad un
altro. Essa può venire estesa a tutti i diritti cedibili
di un soggetto ed allora si ha una successione a titolo
universale, oppure può essere limitata ad alcuni di
detti diritti e si ha la successione a titolo particolare.
Se è destinata ad aver esecuzione mentre è ancora
in vita il titolare dei diritti, si parla di successione
inter vivos; se si apre, invece, dopo la morte del titolare
è s. mortis causa. Questa può essere sia a titolo par-
ticolare, legato (v.), che a titolo universale, l'ere-
dità. La s. e., a sua volta, in rapporto con la causa
giuridica da cui dipende, si distingue in: successione
testamentaria (v. TESTAMENTO), successione legittima
o ab intestato.
La successione legittima avviene per volontà della
legge che attua la presunta volontà del defunto; la succes-
sione testamentaria è invece determinata direttamente
dalla volontà del defunto, debitamente espressa. La legge
stabilisce il modo con cui tale volontà debba essere mani-
festata, assegna cioè la forma di questo importante negozio
giuridico e può esigersi ad validitatem.
I. LA S. E. NEL DIRITTO NATURALE. - La s. e. è senza
dubbio oggi il più importante dei modi di acquisto.
Fino al Pufendorf (1632-94) tutti i giuristi riconobbero un
fondamento naturale al diritto di s. e., sia che riguardasse
il testamento che la successione ab intestato. Il principio
che li guidava era il celebre principio di diritto romano
«Nulla è così conveniente all'equità naturale quanto il
riconoscere la volontà del proprietario che vuole trasmet-
tere i suoi beni» (De iure nat. et gent., 1, 4, c. 3). Il Pufen-
dorf cominciò con il negare il fondamento naturale alle
disposizioni di ultima volontà, al testamento soprattutto,
pur continuando a riconoscerlo per le successioni ab
intestato. Non mancarono seguaci della tesi del Pufen-
dorf anche fra i cattolici del sec. XVII (Schwarz, Schmalz-
gruber, Zollinger). Oggi la tesi è difesa da tutti i positi-
visti del diritto ed è estesa a tutto il diritto ereditario.
Lo Stato è fonte di tutto il diritto e quindi non ha alcun
limite nella regolamentazione di questa materia, riguar-
dante la successione nei beni ereditari.
Si è avuta invece continuità di dottrina tra i teologi.
Essi, infatti, nella grande maggioranza, sia nell'antichità
che oggi, si sono schierati a favore dell'origine del diritto
di s. e. dal diritto naturale. Per lo più essi non conside-
rano direttamente l'argomento, che però è chiaramente presupposto, come fondamento indiscusso, nella trattazione della spinosa questione della validità o meno del testamento informe. Alcuni, come s. Antonino, Molina, Lessio ritengono che il testamento informe crei una vera obbligazione naturale; altri come Soto, Billuart, Sanchez lo ritengono valido in forza della obbligazione naturale fino alla sentenza del giudice; altri, infine, Vasquez, Bonacina con innumerevoli seguaci, ritengono tali testamenti irriti, non perché l'unica fonte del diritto ereditario debba ricercarsi nella legge positiva, bensì perché ammettono che il potere del legislatore civile si estenda fino alla invalidazione del testamento per difetto di forma. La natura del diritto di s. e. è quindi per tutti questi autori fuori discussione: è un diritto naturale: i punti di vista divergono sulla estensione del potere civile nella regolamentazione di questo istituto.
Con essi è consentenza la dottrina dei teologi moderni, i quali sono portati a riaffermare, con più forza, questo principio per combattere oggi sia i nemici della proprietà privata, sia quelli della stabilità famigliare e non ultimi coloro che affermano un illimitato potere dello Stato in questa materia. Un riferimento all'origine naturale del diritto di successione si può forse vedere in due testi paolini «si... filii et heredes» (Rom. 8, 17; cf. anche Gal. 4, 7); ma è nel magistero ecclesiastico e soprattutto nelle encicliche sociali che la questione è affrontata con una certa ampiezza e con argomenti che la ragione è costretta ad ammettere come un'esigenza di un altro diritto naturale, proprietà (v.) privata. «Per legge inviolabile di natura, dice Leone XIII, incombe al padre il mantenimento della prole; e per impulso della medesima natura, che gli fa scorgere nei figli un'immagine di sé, e quasi un'espansione e continuazione della sua persona, egli è mosso a provvederli in modo che nel difficile corso della vita, possono onestamente far fronte ai propri bisogni, cosa non possibile ad ottenersi, se non mediante l'acquisto di beni fruttiferi, che egli poi trasmette loro in retaggio» (Denz-U, 1938 a; cf. ancora Pio XI, encic. Quadragesimo anno. n. 16: AAS, 23 [1931], p. 17; Pio XII, Messaggio di Pentecoste, 1941: AAS, 31 [1941], p. 157). Senza il diritto di s. e., la proprietà privata non potrebbe raggiungere appieno il suo scopo a favore della comunità famigliare: stabilità famigliare anche nelle successive generazioni, possibilità ai genitori di assolvere pienamente la loro funzione nei riguardi dei figli.
II. La s. e. nel diritto canonico e nel diritto italiano. — Poiché il diritto naturale è informe su questo argomento, non stabilendo i modi ed i limiti della s. e., esso deve essere completato dal diritto positivo. Perciò, in questa materia, le leggi civili hanno anche valore morale, quando non contrastino con il diritto naturale, con il diritto divino e con il diritto canonico.
Il diritto canonico non ha molte disposizioni in merito. Esistono solo norme in materia arredi sacri (v.) di proprietà dei cardinali, vescovi, chierici per quanto riguarda alcune categorie di res sacrae (v. canonico). Il diritto canonico considera ancora valide le disposizioni per cause piene, anche se destituite delle solennità legali (CIC, can. 1513). Per tutto il resto occorre rifarsi al diritto civile, salvo eventuali contrasti di questo con il diritto naturale. Il diritto italiano, che come tanti altri ordinamenti moderni si rifà prevalentemente al diritto romano, risponde in generale alle norme dell'equità.
Nel diritto romano antico e classico con la successione si subentrava in ordine di diritto nella posizione stessa del dante causa. Essa si aveva soprattutto nell'eredità e si diceva successo mortis causa ed in pochi altri casi tipici (adrogatio, conventio in manum ecc.). Nel diritto giustiziano si intende per successione la designazione in complesso del rapporto di acquisto e perdita corrispondente nei trasferimenti. Chi acquistava si diceva successore, chi trasmetteva autore. Il concetto venne poi allargato con la distinzione tra successione universale (successio in universum), sola successione conosciuta ai romani e successione particolare (successio in dominium). La chiamata all'eredità o delazione presso i Romani poteva essere di due specie: testamentaria o intestata. A queste due specie di delazione se ne aggiunse in seguito e per l'attività pretoria una terza: la successione legittima contro il testamento, riconosciuta a favore di alcuni prossimi congiunti. Quest'ultima si svolse come reazione al diritto assoluto; di testare del paterfamilias. Il diritto romano si incontrò nei paesi dell'Impero con il diritto germanico e con altri elementi di diversa provenienza e ne subì le contaminazioni. Di grande rilievo le mutazioni avvenute nel principio fondamentale per la designazione dei soggetti della s. e. Dal sec. XI in poi il diritto successorio fu dominato dal principio medievale di favorire l'agnazione (già in uso nell'antico diritto civile romano): i beni si volevano conservare per i maschi, che continuavano la famiglia. Il principio agnazioso crollò con la Rivoluzione Francese ed il codice napoleonico. Oggi è stata attuata in prevalenza l'uguaglianza dei sessi.
Il Cod. civ. italiano, abolito il principio agnazizio, distingue in rapporto alla successione legittima, a cui si restringe questa trattazione, due categorie di persone, ascendenti e discendenti, che possano concorrere o insieme, o isolatamente mancando l'altro gruppo concorrente.
A) In caso che vi sia una sola categoria di eredi legittimi, la successione avviene in base ad una casistica, che si può così riassumere per i casi più ordinari: a) ai genitori succedono i figli legittimi in parti uguali; ai figli legittimi sono equiparati i figli legittimati e gli adottivi (art. 566 sgg.). b) Se taluno muore senza prole, senza fratelli o sorelle, succedono i genitori in parti uguali o il genitore che sopravviva (art. 568). c) Se taluno muore senza prole, né genitori né fratelli, né sorelle, succedono gli ascendenti paterni e materni; se però gli ascendenti sono di grado diverso, quelli di grado più vicino escludono gli altri senza distinzione di linea (art. 569). d) Se taluno muore senza prole, né genitori, né altri ascendenti, succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali: i fratelli unilaterali però hanno diritto solo a metà della quota in confronto dei fratelli germani (art. 570). e) Se taluno muore, non lasciando parenti successibili entro il 4° grado, succede per intero il coniuge (art. 583). f) A chi muore senza prole, né genitori, né altri ascendenti, né fratelli, né sorelle, succede il parente prossimo senza distinzione di linea fino al 6° grado (art. 572; per i figli naturali, V. art. 576). g) Morto il discendente, subentrano al suo posto, e, per la porzione pro stipte, i suoi figli o discendenti; mancando gli ascendenti, il diritto passa ai collaterali fino al 6° grado di parentela.
B) Nel caso in cui concorrano eredi legittimi di categorie diverse: a) concorrendo figli legittimi con figli naturali riconosciuti o dichiarati, questi ultimi ottengono metà quota per capo in confronto dei legittimi (art. 574). b) Concorrendo i figli legittimi con il coniuge, se il figlio è uno solo, il coniuge ha l'usufrutto su metà dell'eredità; se i figli sono più, il coniuge ha l'usufrutto sul terzo; se sono minorenni, il coniuge ha l'usufrutto legale, ma tutta la proprietà rimane ai figli. Uguali diritti spettano al coniuge, se con i figli legittimi concorrono i figli naturali, evidentemente in proporzione della loro quota (art. 581). c) Concorrendo genitori con fratelli germani, ciascuno avrà una uguale parte, in modo però che ai genitori non spetti mai meno di un terzo. Ai fratelli unilaterali va metà quota (art. 571). d) Concorrendo genitori e coniuge, metà va ai genitori e metà al coniuge (art. 582). e) Concorrendo i genitori con il coniuge e con i fratelli metà va al coniuge e metà agli altri (art. 582). f) Concorrendo i genitori di un figlio naturale con il coniuge, a quest'ultimo vanno i due terzi (art. 579). g) Concorrendo il coniuge con i figli naturali riconosciuti e con altri ascendenti le divisioni sono sempre più complesse (art. 575, 582, 583). Non si fa luogo alla successione legittima, se non quando manchi, in tutto o in parte, quella testamentaria (art. 457). Nel diritto moderno non esiste più, come nell'antico diritto romano, incompatibilità per la coesistenza tra le due forme di vocazione. testamento (v.) può contenere anche solo una parziale disposizione dei beni del defunto e allora il rimanente dei rapporti giuridici del de cuius viene attribuito ai successori chiamati
dalla legge. Ciò avviene nella legge civile anche quando il testamento intero o le singole disposizioni testamentarie non abbiano valore, mentre secondo il diritto naturale dovrebbe prevalere la volontà del testatore. È controverso tra i civilisti quale sia il fondamento della successione legittima e mentre alcuni lo ripongono nella pronta volontà del defunto, altri invece trovano più opportuno ricondurlo ad una certa comunione domestica.
Nella successione legittima, come del resto anche in quella testamentaria, si possono distinguere, almeno storicamente, tre aspetti: l'inizio della successione (aperitura), la delazione dell'eredità e l'acquisto della medesima.
L'apertura dell'eredità si ha nel momento della morte della persona (art. 436): prima la vocazione cerebrata è soltanto virtuale (viventis non datur hereditas). La delazione dell'eredità è l'effettiva vocazione all'eredità e si distingue dal suo acquisto. La delazione dell'eredità, genera un diritto che può essere trasmissibile agli eredi (art. 479). L'acquisto dell'eredità, che o avviene ipso iure o con la manifestazione della volontà (aditio), si espressa sia equivalente (pro herede gestio), si ha quando taluno acquista di fatto l'eredità. Quando l'acquisto si fa ipso iure o per legge, non si richiede nessuna manifestazione di volontà da parte dell'erede, ma questi può rifiutare l'acquisto con un'espressa manifestazione di volontà contraria. Un'accettazione condizionata o a termine sarebbe nulla, e tale sarebbe pure un'accettazione pro parte (art. 475). L'accettazione è irrevocabile, per la stessa ragione per cui è inammissibile un'accettazione a termine: semelheres semper heres. Si può solo impugnare quando è effetto di violenza o dolo (art. 482), ed entro cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo. Non si può invece impugnare, se è viziata da errore, salvo particolari disposizioni (art. 483). Tutte le persone in quanto tali hanno la capacità di ereditare, ma non tutte hanno la capacità di accettare l'eredità; gli incapaci devono essere rappresentati ed assistiti. È previsto l'intervento del giudice tutelare in alcuni casi di violazione di eredità (art. 321, 374, 394, 424). Il diritto di accettare l'eredità, trasmissibile agli eredi (art. 479), si prescrive in dieci anni; il termine decorre dal giorno della apertura della successione (art. 480).
L'accettazione può essere espressa o tacita (art. 474): è espressa non solo quando il chiamato dichiara per iscritto di accettare, ma anche quando in uno scritto assume la qualifica di erede (art. 475); è tacita (pro herede gestio), quando il chiamato compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare, e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede (art. 476, 478). La legge inoltre presume in alcune circostanze l'accettazione (art. 485, 493-94). Si parla perciò di accettazione legale, coatta o presunta.
Quando l'eredità ha per oggetto diritti su beni immobili, l'acquisto, perché sia efficace anche di fronte ai terzi, deve essere trascritto (art. 2648). Dalla trascrizione derivano però anche altre conseguenze, ed essa giova, ad es., per fondare un'usucapione decennale (art. 1159) o per convalidare l'acquisto del terzo che abbia fatto in buona fede un contratto con l'erede apparente (art. 534).
Accanto all'accettazione pura e semplice, è ammissibile sempre (art. 470) l'accettazione con beneficio di inventario; anzi a volte è imposta per legge, come per gli incapaci e le persone giuridiche (art. 471-73). L'effetto del beneficio di inventario consiste nel tener distinto al patrimonio del defunto da quello dell'erede, per cui questi non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti, e non risponde dell'amministrazione dei beni ereditari se non per colpa grave (art. 491). La legge determina le modalità secondo cui deve avvenire l'accettazione col beneficio di inventario, con cui deve essere redatto l'inventario, ecc. (art. 484-94). Se i chiamati all'eredità sono più di uno, tutti possono approfittare dell'accettazione beneficiata data da uno di essi (art. 510).
La legge, mentre stabilisce a vantaggio dell'erede l'accettazione con beneficio d'inventario, concede ai creditori e legatari, per la tutela dei loro diritti, il beneficio di chiedere la separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede (art. 512-18). Circa gli effetti di questa separazione i pareri non sono concordati. Per alcuni l'effetto sarebbe di considerare i due patrimoni separatamente, così che mentre il patrimonio del defunto serve a soddisfare gli oneri dell'eredità, il patrimonio dell'erede invece rimane riservato ai suoi creditori personali. Ma molti rigettano questa teoria ed asseriscono che questa separazione non è fatta se non per comodo dei creditori del defunto, e che quindi non è creditori dell'erede possono avere da ciò qualche beneficio, né si muta la condizione giuridica dell'erede. Circa l'accettazione con beneficio d'inventario c'è chi si domanda se chi non ne abbia fatto uso sia anche in coscienza tenuto a soddisfare ulta vires hereditatis. La risposta è comunemente negativa, perché la legge è basata su una presunzione che i beni ereditari siano sufficienti, ma che l'erede li abbia nascosti; e che abbia avuto l'intenzione di obbligarsi ulta vires o che almeno si sia voluto esporre a questo pericolo. Ora la legge fondata su una presunzione di fatto cade, quando il fatto non esiste. Tuttavia ciò non toglie ai creditori e legatari il diritto di insistere, sussistendo il timore di frodi. D'altra parte anche dopo la sentenza del giudice favorevole ad essi, l'erede in coscienza non è tenuto ad osservarla se frodi non ci sono state.
La rinunzia nel diritto italiano non può essere fatta, se non dopo l'apertura della successione (andrebbe altrimenti contro il divieto dei patti successori). Si parla qui della rinunzia in senso tecnico, con la quale si perde di fronte a tutti il diritto alla qualifica di erede. Essa deve risultare espressamente; non è quindi ammessa la rinunzia tacita. Inoltre, la rinunzia non ha effetto se non siano osservate le forme richieste per il negozio solenne, e la dichiarazione va inscritta nel registro delle successioni.
La rinunzia può essere fatta fino a che il diritto di accettare non sia prescritto, ma non dopo l'accettazione. La rinunzia, come l'accettazione, è un negozio puro, ed è nulla se fatta sotto condizione, a termine, o solo per parte (art. 520). L'atto ha sempre efficacia retroattiva ed il rinunziante è come se non fosse mai stato chiamato alla eredità, ma non gli è peraltro impedito di accettare legati (art. 521). A differenza dell'accettazione, la rinunzia è un negozio revocabile fino a che, in seguito al rifiuto di chi è stato chiamato in un determinato grado, un chiamato di grado ulteriore non abbia a sua volta accettato (art. 525); e si può impugnare se è l'effetto di violenza o di dolo (art. 526). I beni a cui si rinunzia vanno ai corredi secondo particolari norme, e cioè nelle successioni legittime la parte di colui che rinunzia si accresce (diritto di accrescimento) a coloro che avrebbero concorso con il rinunziante, salvo il diritto di rappresentazione (art. 522) e salvo le particolari norme nel caso di concorso di genitori o ascendenti con fratelli e sorelle (art. 571). In mancanza di altri successibili l'eredità è devoluta allo Stato (art. 586). Potendo la rinunzia recare danno ai creditori del rinunziante, la legge concede agli stessi il diritto (prescrivibile in 5 anni dalla rinunzia) di chiedere l'autorizzazione ad accettare l'eredità in nome ed in luogo del rinunziante al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti (art. 524).
Si chiama eredità giacente quae heredem nondum habet sed habere sperat. Si distingue dall'eredità vacante in quanto qui, a differenza della prima, l'erede né si ha né si spera. Nel diritto romano, per tutto il tempo che passava tra la delazione e l'adozione, l'eredità veniva chiamata iacens. Oggi con l'efficacia retroattiva dell'accettazione e con il passaggio immediato del possesso, ciò non si può più sostenere. In qualche caso si può ancora parlare di eredità giacente, quando cioè gli eredi legittimi non abbiano accettato l'eredità e non siano nel possesso dei beni ereditari (art. 528). Rientra in questa ipotesi anche il caso in cui il chiamato sia ignoto, come avviene, per es., quando non si conoscono i famigliari del defunto, o quando se ne ignori anche soltanto la residenza; e i casi nei quali si sa chi sarebbe il chiamato, ma non si può sapere se egli verrà all'eredità. L'eredità giacente viene rappresentata ed amministrata ordinariamente da un curatore, nominato dal pretore (art. 528 § 42 e V. CURATELA; CURATORE). Per mezzo del curatore l'eredità giacente,
considerata come un patrimonio autonomo, esige i suoi diritti e soddisfa le sue obbligazioni.
L'erede continua la persona del defunto e perciò succede nei suoi diritti e nelle sue obbligazioni. Nascono tuttavia particolari effetti nella s. e. dal fatto che più persone possono essere chiamate all'eredità. Sebbene poi l'erede continui la persona del defunto, tuttavia non possono trasmettersi a lui tutti i diritti e tutte le obbligazioni.
Sono intrasmissibili: a) tutti i diritti pubblici ed i diritti che vengono detti famigliari; b) i diritti di usufrutto (art. 978), uso ed abitazione (art. 1024) (per la loro indole particolare); c) il diritto che sorge nel mandante per contratto di mandato (art. 1722, 1728); d) il diritto agli alimenti (art. 448); e) il diritto condizionato e sorgente da atto mortis causa; f) gli obblighi che svolgono dal mandato (art. 1722, 1728); g) gli obblighi che svolgono da contratto di società (art. 2284).
Tuttavia sono retti da diritto particolare alcuni diritti famigliari e personali. Il nome di famiglia infatti si trasmette per diritto di sangue nei discendenti del de cuius (diversamente dal titolo o nome di commercio, che come realtà economica si trasmette per eredità).
Quando più persone sono chiamate pro quota alla stessa eredità, sorge tra loro la comunione incidens, che è regolata dalle norme generali sulla comunione (artt. 1100-1116). Per evitare l'intromissione di nuovi soggetti nella comunione, il Codice del 1942 ha ripristinato a favore dei coeredi un diritto di prelazione sull'acquisto della quota o di parte dell'eredità, che si voglia alienare da uno di essi a estranei (art. 732). Ma i debiti e crediti ereditari sono sottratti con gli altri pesi dalla comunione ereditaria; appena avviene la successione sono divisi ipso iure tra gli eredi, secondo la propria quota ereditaria (art. 752).
La comunione ereditaria finisce con la divisione dell'eredità. Le norme sulla divisione ereditaria (art. 713 sgg.) integrano quelle sullo scioglimento della comunione in generale (art. 1111 e sgg.). Poiché la comunione è spesso fonte di discorde ed insieme impedisce un migliore uso dei beni, la legge riconosce ad ogni erede la facoltà di chiedere lo scioglimento della comunione, a meno che non ci sia un patto contrario che tuttavia non si può fare oltre i dieci anni (art. 1111). La divisione può essere amichevole o giudiziaria. La prima, che si attua mediante l'accordo di tutti i chiamati, non è soggetta a particolari formalità. La seconda, invece, consta di tre atti: determinazione della massa da dividersi, determinazione delle parti ed assegnazione e omologazione dell'atto da parte del tribunale. La determinazione della massa esige prima di tutto la stima dei beni con la resa dei conti tra coeredi e la formazione dello stato attivo e passivo dell'eredità (art. 723). La determinazione delle parti si fa attendendo al numero degli eredi e alla natura dei beni. Norme particolari stabiliscono i criteri per la formazione delle porzioni o regolano la sorte dei beni indivisibili o che non possono rientrare nelle singole porzioni (artt. 720, 722, 726-28).
La collazione, che ha origine dalla collazione dei beni e della dote nel diritto romano, impone all'erede che voglia adire l'eredità (non quindi se vi rinunzia), l'onere di conferire ai coeredi tutto ciò che ha ricevuto in vita dal defunto a titolo di liberalità (art. 737). La collazione si basa sulla presunta volontà del de cuius che si ritiene abbia voluto conservare l'uguaglianza tra gli eredi; e perciò non è da confondersi con la riduzione della donazione, che si fa quando per essa si lede la parte legittima. La collazione si distingue: a) dalla riunione fittizia, che si fa solo con l'intento di definire la parte di cui il testatore può liberamente disporre; b) dalla riduzione che si fa nei riguardi delle disposizioni testamentarie e delle donazioni, quando con queste si è lesa la parte legittima; c) dall'imputazione presa in senso stretto, che indica l'obbligo del legittimato che chieda la riduzione delle disposiz

Succintorio - Frammenti di cingolo serico con frac scritturali ricamate (vi si vede, integro, il s.), provenienti da S. Apollinare in Classe (fine sec. vii-inizio sec. viII) - Ravenna, Museo arcivescovile.
ioni testamentarie e delle donazioni, quando con queste si è lesa la parte legittima; c) dall'imputazione prensa in senso stretto, che indica l'obbligo del legittimato che chieda la riduzione delle disposizioni testamentarie.
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**SCCINTORIO**
- Frammenti di cingolo serico con frasi scritturali ricamate (vi si vede, integro, il s.), provenienti da S. Apollinare in Classe (fine sec. VII-inizio sec. VIII) - Ravenna, Museo arcivescovile.
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disposizioni testamentarie e delle donazioni di computare nella propria parte legittima ciò che aveva ricevuto o per donazione o per legato dal defunto, a meno che da una tale obbligazione non l'abbia esonerato il testatore espressamente; d) dalla collazione dei debiti, con cui ciascun erede è tenuto di conferire i propri debiti; con questa collazione infatti non si aumenta la massa del relictum, perché ai debiti corrispondeva già un credito nell'attivo dalla massa. Circa il diritto di collazione poi (art. 737 sgg.) in ordine agli obblighi di coscienza occorre attendere, più che alla lettera, al fine della legge, che si basa sulla presunta volontà del defunto. Di modo che quando si è certi dell'assoluta volontà del donante, si possono ritenere i beni donati anche nei casi in cui la legge positiva non esime dall'obbligo di conferire.
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