ZONA FRANCA E PORTO FRANCO. - Si indicano così quei centri privilegiati, i quali godono della franchigia doganale per tutte le merci provenienti dall'estero che in essi affluiscono e che, dopo una più o meno breve permanenza, ne ripartono per altri paesi stranieri e possono essere anche soggette ad una certa scelta o selezione o anche trasformazione più o meno semplice e rapida.
Anticamente intere città dove si svolgevano le fiere venivano considerate franche per tutta la durata del mercato, per cui in tal periodo venivano aboliti gli obblighi di pagare dazi alla municipalità o al signore feudale e veniva sospeso il monopolio delle corporazioni. Più tardi, nei centri marittimi del Levante si stabilirono quartieri liberi per i cittadini e le merci provenienti dalle città marinarie italiane; dopo la scoperta delle terre nuove ed in seguito ai viaggi degli esploratori, questi quartieri contribuirono molto al moltiplicarsi degli scambi e all'incremento generale della ricchezza. Ma se i punti franchi assolsero primariamente a questa funzione positiva di impulso per i traffici internazionali, crearono però disparità gravi di trattamento fra i cittadini di un medesimo Stato, esonerando dal pagare i dazi coloro che risiedevano nella cinta privilegiata. Classico esempio ne rimangono Gibilterra, Hong Kong, Aden, Singapore. Si pensò perciò di limitare i privilegi caratteristici dei punti e dei p. f. soltanto alla zona del porto: nacque così l'entrept, entro limiti ben definiti e dove nessuno abita in modo costante. Se, dunque, le origini dei p. f. sono, almeno nella loro concezione, abbastanza antiche, nella forma attuale essi sorsero durante i secoli XVIII e XVIII. Nella struttura economica moderna i p. f. hanno, in realtà, lo scopo di mitigare gli eccessi del protezionismo industriale ed agricolo ed anche quello di agevolare o addirittura promuovere lo sviluppo industriale di regioni che i governi hanno particolare motivo di favorire.
Il p. f. permette la creazione di molte attività industriali, commerciali, bancarie, assicurative, ecc. Entro i suoi confini si possono organizzare grandi depositi, stabilimenti destinati a speciali lavorazioni, a seconda dei rapporti, delle esigenze e degli interessi della clientela dei paesi esteri. Caratteristica certamente feconda del p. f. è che in esso è possibile realizzare il cosiddetto commerciale di miglioramento, il quale consiste nel riscoprire merci dopo le scelte e le modifiche introdotte, senza sottostare alle formalità, ai controlli, e alle ingerenze doganali; così il p. f. è commercialmente nella stessa condizione del paese estero. Le merci che vi giungono non vengono accertate, né verificate dalla dogana al momento della loro entrata e neanche durante la loro permanenza nel porto; possono perciò essere manipolate in modo da alterare il carattere, la natura e la qualità degli stessi fini doganali e senza che la dogana possa in alcun modo intervenire.
Lo Stato percepisce i diritti doganali quando le merci escono dal recinto del p. f. per entrare nel proprio territorio; mentre nessun diritto doganale viene pagato per le merci rispettate.
Varia è stata la vicenda dei p. f. in Italia. Nel 1854 il Parlamento subalpino ordinò la cessazione della z. f. e di ogni privilegio doganale nella città e contado di Nizza. Il Regolamento doganale dell'11 sett. 1862 all'art. 93 dispose che col 19 genn. 1866 cessassero di essere città franche Ancona, Livorno e Messina. I risultati ottenuti da Amburgo e Trieste indussero però il governo italiano a concedere privilegi di z. f. ad alcuni porti ed un decreto del 1927 autorizzò la creazione dei p. f. a Savona, Genova, Livorno, Napoli, Brindisi, Bari, Ancona, Venezia, Trieste, Fiume, Palermo, Messina, Catania, Cagliari. Fino al 1927 e da parecchi decenni non vi erano stati che punti franchi, ossia semplici recinti, nei quali era permesso accumulare le merci, considerate in franchigia fino a quando non attraversavano la cinta doganale, ma non vi era permessa la manipolazione delle merci se non in modo semplicissimo. Essi sorgevano lungo le banchine dei porti o nelle stazioni ferroviarie e differivano poco dai magazzini generali. In questi ultimi, le merci vengono controllate all'atto della loro immissione ed il pagamento del dazio viene soltanto differito ed è dovuto in relazione alla merce immessa nel magazzino e alla sua quantità e qualità, sempre che non trattasi di merce rispettata.
Nella forma attuale i p. f. ed i punti franchi attirano le merci estere e sottoponendole ad eventuale manipolazione per essere rispettate o introdotte nel territorio dello Stato, assolvono una funzione di indiscutibile utilità e giovano alla espansione degli scambi economici internazionali.